Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31117 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31117 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino
nel procedimento nei confronti di:
COGNOME NOME nato a MATERA il 27/08/1956 COGNOME NOME nato a FIRENZE il 02/01/1959 COGNOME NOME nato a NAPOLI il 08/10/1965 COGNOME NOME nato a SULMONA il 31/07/1947 COGNOME NOME nato a SIENA il 17/10/1974
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avverso l’ordinanza del 03/04/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza descritta in epigrafe, il Giudice per le indagini prelimina presso il Tribunale di Firenze ha revocato il sequestro conservativo in precedenza concesso su richiesta della competente Procura in forza di una richiesta d
assistenza giudiziaria proveniente dall’Autorità Giudiziaria della Repubblica di San Marino.
In particolare, è stato revocato un sequestro disposto ai sensi del Convenzione di RAGIONE_SOCIALE sotto§critta tra Italia e San Marino il 31 marzo 1939 e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile del 1959 (da qui, CEAG). Tale sequestro trovava fondamento nell’ordinanza resa ex art. 58 quater del codice di rito sammarinese in esito alla sentenza di condanna di primo grado emessa nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ritenuti responsabili dei delitti di amministrazione infedele interesse privato in atti d’ufficio e truffa ai danni dello Stato.
Il provvedimento risultava emesso a garanzia delle pretese risarcitorie vantate dalla parte civile costituita in quel giudizio, la Cassa di Risparmio de Repubblica di San Marino, sino alla concorrenza complessiva di sei milioni di euro ed era stato eseguito in relazione a diverse utilità (somme di denaro, beni immobili anche in quota e beni mobili registrati) riferibili ai predetti imputati.
Hanno interposto ricorso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze e la parte civile Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino.
2.1. Il ricorso della parte pubblica contiene un solo motivo di ricorso, con quale si denunzia l’erronea interpretazione delle leggi n. 215 del 1961 (di ratif della CEAG) e n. 1320 del 1939 (relativa alla Convenzione stipulata tra Italia e San Marino già citata). E ciò sia per l’ampio portato da ascrivere all’art. 29 d Convenzione ratificata dalla legge n. 1320 del 1939; sia perché il sequestro trovava fondamento nella CEAG, alla luce della sfera applicativa ricollegabile all’ampio dovere di collaborazione previsto dall’art. 1 della Convenzione in questione.
2.2. Due i motivi prospettati a sostegno del ricorso della parte civile.
2.2.1. Per un verso, il giudice della esecuzione avrebbe esondato gli argini de devoluto prospettabile con l’incidente in questione, limitato esclusivamente all questioni inerenti all’esecuzione del sequestro, senza poter riguardare legittimità della rogatoria e dunque le valutazioni sottese all’exequatur in forza del quale il titolo era stato reso.
2.2.2. Per altro verso, con il secondo motivo di ricorso, si mettono in evidenza, in parte replicando argomenti trattati dal ricorso della Procura, diversi v interpretativi inficianti la legittimità della disposta revoca.
Ciò non solo in relazione al perimetro applicativo della Convenzione del 1939 stipulata tra l’Italia e San Marino, ma anche con riferimento alla CEAG – atteso i tenore dei commi 2, 4 e 7 del relativo art. 15, tali da legittimare l’interlocuz
diretta tra le autorità giudiziarie avuto riguardo al tipo di atto oggetto richiesta di assistenza – oltre che all’art 724 cod. proc. pen., il cui comma espresso riferimento a tutte “le attività che devono essere svolte dal giudice”, compre§o, dunque, anche il sequestro conservativo.
Sono pervenute memorie difensive nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
3.1. L’avvocato NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME, ha messo in evidenza l’omessa notifica del ricorso interposto dalla parte civile in violazio dell’art 584 cod. proc. pen.; il pieno rispetto, da parte del giudice dell’esecuz dei compiti allo stesso devoluti nel verificare le ragioni fondanti della rogatori questione; la correttezza delle valutazioni in diritto rese con il provvedimen impugnato.
3.2. L’avvocato NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME ha rimarcato la inammissibilità del ricorso della parte pubblica e la correttezza de valutazioni rese a sostegno della revoca, vieppiù considerando che l’originari sequestro risultava reso senza rispettare il principio della doppia punibilità, potendo legittimamente poggiare sul riferimento all’art. 2634 comma 3 cod. civ., sia per la non riconducibilità del fatto in contestazione alla detta ipotesi delitt sia per la mancanza della necessaria querela alla quale la disciplina naziona subordina la procedibilità del fatto.
3.3. L’avvocato NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME oltre a rimarcare la violazione dell’art. 584 cod. proc. pen. prospettata dal ricorso proposto dalla difesa di NOME COGNOME ha ribadit correttezza delle valutazioni spese a sostegno della decisione gravata.
Infine, la difesa della parte civile ha replicato alle memorie trasmess nell’interesse dei soggetti attinti dal sequestro, ribadendo la fondatezza dei mot di impugnazione e le conclusioni prospettate con il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso prospettati dalla Procura della Repubblica presso Tribunale di Firenze e dalla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino sono fondati e determinano l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con la conseguente reviviscenza dell’originario sequestro.
Giova prendere le mosse dal primo motivo prospettato dal ricorso proposto nell’interesse della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, il cui portato, all’evidenza, assume valenza assorbente rispetto alle altre doglianze.
Si sostiene, nel ricorso, che il Giudice per le indagini preliminarí – adito soggetti attinti dal sequestro per il tramite dell’incidente di esecuzione che ha luogo alla revoca del titolo originariamente disposto – non avrebbe potuto sindacare le ragioni di ammissibilità della richiesta di assistenza giudiziar dovendosi limitare ad affrontare e risolvere temi inerenti alla mera attuazione de disposto sequestro.
Temi, questi, invero rimasti estranei agli incidenti di esecuzione promossi dagli odierni resistenti, che, in coerenza, andavano dichiarati inammissibili, con conseguente conferma del sequestro che, per l’appunto, sarebbe stato illegittimamente revocato, procedendo ad una non consentita rivalutazione dei presupposti fondanti la rogatoria in origine assentita.
L’assunto dei ricorrenti trova supporto in un pacifico orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, per la verità formatosi con riguardo al tenore della disciplina di riferimento antecedente alle modifiche apportate da d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149.
3.1. In forza del dato normativo previgente, la competenza a valutare la legittimità della rogatoria (il c.d. exequatur) era ascritta alla Corte di appello del luogo di esecuzione degli atti richiesti tramite la domanda di assistenza giudiziari (in ragione del comma 1 del previgente art. 724 cod. proc. pen.): se valutata positivamente, la richiesta di assistenza avrebbe poi trovato attuazione tramit delega conferita ad uno dei componenti della stessa Corte di appello o al giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti andavano compiuti (in virtù previgente art. 725, comma 3, cod.proc.pen.).
3.2. Ciò posto, alla luce di tale assetto normativo, la giurisprudenza di quest Corte era solita affermare che per contestare “l’ordinanza con la quale la Cort d’appello disponga l’esecuzione di una rogatoria internazionale, non è consentito alcun mezzo di gravame. Il principio di tassatività delle impugnazioni e l’assenza di disposizioni riguardanti la procedura per dar corso alle rogatorie internaziona impone di dare applicazione alla regola generale di cui all’art. 568 cod. proc. pe la quale, stabilito che la legge prevede i casi nei quali i provvedime giurisdizionali del giudice sono soggetti ad impugnazione e gli specifici mezzi rende impugnabili mediante ricorso per cassazione, se non altrimenti contestabili, soltanto i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e sentenze, categorie nelle quali non rientra l’ordinanza di “exequatur” dell rogatoria” (in tal senso v. Sez. 1, n. 51839 del 14/11/2014, Rv. 261585, res
proprio con riguardo a una rogatoria proveniente dalla Repubblica di San Marino; Sez. 3, n. 28063 del 09/02/2011, RV 250594; Sez. 3, n. 1984 del 30/11/2016, dep. 2017, n.m.).
3.3: Piuttosto, avverso gli atti compiuti in esecuzione della rogatoria, “si costantemente sostenuta la proponibilità dell’incidente di esecuzione ai sens dell’art. 666 cod. proc. pen., in quanto rimedio previsto in via generale p garantire il controllo giurisdizionale sull’esecuzione dei provvedimenti giudiziari.
E in questa cornice si è al contempo precisato anche l’ambito oggettivo di devoluzione proprio dell’incidente di esecuzione nella specifica materia, per forza di cose limitato a questioni attinenti alle modalità attuative della rogato potendo il giudice verificare soltanto la sussistenza dei requisiti formal sostanziali che rendono eseguibile il provvedimento, ossia l’esistenza del tito esecutivo, oppure le condizioni costitutive, modificative o estintive incidenti su validità ed efficacia del titolo stesso, senza che sia consentito propo contestazioni riguardanti il merito di tale provvedimento e le questioni dallo stes già risolte, pena l’inammissibilità dell’incidente proposto.
Non potevano, dunque, ritenersi proponibili, per il tramite dell’incidente d esecuzione promosso in sede di attuazione della rogatoria, questioni riguardanti la decisione di exequatur, in quanto il procedimento incidentale di esecuzione è un rimedio generale apprestato per la risoluzione dei problemi che possono insorgere per la esecuzione di un provvedimento giurisdizionale e non può mai avere per oggetto questioni già risolte nel processo di formazione del titolo esecutivo, g coperte dall’ordinanza di exequatur (oltre alla già citata sentenza n. 51839 del 2014, si veda, anche, Sez. 6, n. 19117 del 03/03/2015, n.m. e Sez. 3, n. 1984 del 30/11/2016, dep. 2017, n.m.).
Le modifiche apportate con la novella legislativa del 2017 non sembrano dare spazio a soluzioni interpretative di segno diverso.
La riforma del Libro XI del codice di rito, ad opera del citato d.lgs. n. 149 d 2017, nulla ha innovato quanto alla impugnabilità della valutazione riguardante l’exequatur.
Per quel che qui immediatamente interessa, è stata eliminata la procedura bifasica prevista dal codice di rito, che, come anticipato, distingueva tra verific ammissibilità della domanda di assistenza – di competenza della Corte di appelloed attuazione della stessa, ascritta ad un componente della stessa Corte o giudice per le indagini preliminari del luogo di esecuzione: entrambe le fasi son state accorpate e affidate in linea di principio al Pubblico ministero, salvo ch tratti di (richiesta di assistenza riguardante) atti da compiersi davanti al giud che, secondo la legge italiana, debbano essere svolti dal giudice, giacchè, in
caso, il pubblico ministero, ricevuta la relativa domanda, dovrà attivarsi, nel forme di rito, presso il giudice per le indagini preliminari territorialme competente.
In definitivà, la competenza ad effettuare l’exequatur, §e non di esclusiva pertinenza del Pubblico ministero, graverà ora sul giudice per le indagin preliminari, restando tuttavia immutato il regime inerente alla impugnabilità della relativa decisione, rispetto alla quale l’attuale disciplina codicistica nulla prev non diversamente dalla previgente, lasciando dunque inalterato lo spazio che in precedenza si accordava, nella materia che occupa, all’utilizzo dell’incidente d esecuzione, sempre con i limiti devolutivi prettamente propri del detto strumento processuale.
4.1. La permanente attualità delle pregresse indicazioni interpretative, malgrado il diverso assetto normativo di riferimento, riposa su più ragioni.
Si è già rimarcato che il legislatore della riforma – pur a fronte del dibatt emerso in dottrina riguardo alla mancanza di adeguate ragioni di tutela garantite ai destinatari dei provvedimenti di assistenza, assentiti con decisioni rese inaudita altera parte malgrado la indiscussa potenziale lesività di tali statuizioni, non altrimenti rimediabili – non ha inteso intervenire sul punto con la previsione specifici mezzi di impugnazione diretti a mettere in discussione l’exequatur.
Ciò, del resto, sul piano sistematico, in coerenza con le ragioni d semplificazione e concentrazione che colorano la riforma del 2017 e che trovano puntuale riscontro, alla luce delle esigenze di segretezza che caratterizzano materia in esame, per quel che qui immediatamente interessa, proprio nella scelta di eliminare la procedura bifasica, finendo con l’attribuire al Pubblico ministero competenza a valutare l’ammissibilità della richiesta di assistenza, là dove non si necessario avvalersi di un giudice per le connotazioni dell’atto da autorizzare.
Il che finisce per rinsaldare, piuttosto che indebolire, le valutazio interpretative che, avuto riguardo alla disciplina previgente, rimarcavano la non impugnabilità della decisione sulla rogatoria passiva nell’ottica volta a garanti maggiore immediatezza e fruttuosità alla attuazione della relativa richiesta, diversamente messa in discussione dalla possibile pendenza di impugnazioni destinate a mettere in gioco la stessa ammissibilità dell’assistenza accordata.
4.2. Non a caso, anche dopo la novella, questa Corte, ha ribadito la non impugnabilità, tramite lo strumento di cui all’art 309 cod. proc. pen., del decisione di accoglimento della rogatoria avente ad oggetto atti di matrice cautelare (si veda Sez. 6, n. 33258 dell’8/09/2021, con riguardo ad un sequestro preventivo finalizzato alla confisca), ribadendo considerazioni che, del resto hanno finito per influenzare anche le valutazioni dei giudici del merito coinvolt nella vicenda processuale che occupa (la decisione gravata dà conto della
dichiarata inammissibilità, da parte del Tribunale di Firenze, del riesam originariamente interposto avverso il sequestro dagli odierni resistenti, propos ancora prima di attivare l’incidente di esecuzione definito con l’ordinanza di revoc ‘oggetto dell’odierna impugnazione).
4.3. Infine, non diversamente da quanto era a dirsi in relazione al previgente quadro normativo, per l’interprete non residuano, a seguito della novella del 2017, margini di manovra quanto all’oggetto del possibile incidente ex art. 666 cod. proc. pen. da attivare una volta che si sia data esecuzione alla rogatoria: si tratta, i di uno strumento che mal si presta a letture dirette ad allargarne arbitrariamen le maglie sino a comprendere poteri di verifica – quanto alle ragioni di legitti formazione del titolo portato ad esecuzione – del tutto estranei al tipo di processuale in esame.
Ciò ancor di più ove si considerino le scelte di sistema adottate nella materi dal legislatore, come detto essenzialmente volte a ridurre anziché ad ampliare momenti di verifica giurisdizionale sottesi all’exequatur.
Le superiori considerazioni impongono dunque l’annullamento della decisione gravata senza poter valutare, nel merito, la correttezza del argomentazioni in forza delle quali il Giudice delle indagini preliminari, ritornan sulla propria originaria decisione, ha ritenuto insussistenti i presuppost ammissibilità della rogatoria in precedenza assentita.
Sotto altro, ma connesso profilo, deve rilevarsi, tuttavia, che la normativ qui scrutinata, ove interpretata nei termini sopra rassegnati, non appare esen da dubbi di tenuta costituzionale.
6.1. La non impugnabilità dell’exequatur, sia se reso con decreto motivato dal Pubblico ministero, sia se disposto, come nella specie, inaudita altera parte, dal Giudice per le indagini preliminari, per quanto rispondente ad una scelta d sistema, frutto della discrezionalità legislativa, affatto irrazionale ( per le r già rassegnate), al contempo, incide drasticamente sulla posizione del soggetto attinto dall’atto oggetto della richiesta di assistenza; e ciò ancor più considera la rilevata impossibilità di ovviare ad eventuali erroneità interpretative nel corso alla rogatoria passiva per il tramite dello strumento processuale di cui all’ 666 cod. proc. pen.
L’assenza integrale di un contraddittorio pieno sotteso alla detta valutazion giurisdizionale, conseguenza indiretta della mancata previsione di rimedi prospettabili avverso lo scrutinio di ammissibilità della rogatoria, finisce, inf per determinare irragionevoli vuoti di tutela destinati ad incidere su diritti ass
di spessore costituzionale certamente non inferiore alle ragioni giustificatrici del relativa scelta legislativa.
Diritti integralmente sacrificati in conseguenza di un bilanciamento non proporzionato dei valori in gioco.
6.2. Da qui la non manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 724 e 725 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 111 e, nel caso, 42 Cost. nella parte in cui non si prevede l’impugnabilità dell decisione che valuta ammissibile la richiesta di assistenza giudiziaria, qui sfocia nel sequestro conservativo assentito nell’occasione.
6.3. Del resto, valgono a conferma di un assetto normativo che mal si presta a garantire adeguatamente la sfera soggettiva del destinatario della rogatoria passiva, i non rari arresti di questa Corte che, nonostante il possibile rilievo de su indicate opzioni interpretative, hanno esaminato nel merito le ragioni di ammissibilità della richiesta di assistenza, senza però affrontare funditus il nodo problematico in questione.
E così, si è ritenuta possibile una verifica di merito dei presupposti legittiman l’exequatur per il tramite del riesame cautelare avverso provvedimenti di sequestro probatorio (si veda Sez. 6, n. 31954 del 19/06/2019, n.m.); ancora, dopo la novella del 2017, si è legittimata una estensione dei confini propr dell’incidente di esecuzione in materia di sequestro finalizzato alla confisca (Sez 6, n. 4943 del 21/01/2025, che, ferma la non praticabilità del riesame cautelare, ha ritenuto non più attuali le indicazioni interpretative maturate con riferiment all’assetto normativo previgente alla novella del 2017, avuto riguardo al contenuto del devoluto tramite lo strumento di cui all’art 666 cod. proc. pen.); in al occasione, infine, si è consentita l’immediata impugnabilità in sede di legittimit del provvedimento assunto ai sensi dell’art 724 cod, proc. pen. dal giudice per le indagini preliminari con verifica estesa anche al merito delle ragioni d ammissibilità della richiesta di assistenza (Sez. 6, n. 21315 del 18/04/25).
Il principio stabilito da tale ultima decisione, peraltro, assume un rilie decisivo nella definizione del ricorso che occupa, atteso che:
riguarda proprio la richiesta di assistenza giudiziaria che ha dato luogo al sequestro revocato con l’ordinanza impugnata (in quel caso reso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma su sollecitazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ai danni di NOME COGNOME parimenti attinto dalla condanna posta a fondamento della rogatoria in questione, il tutto senza attivare il modulo procedurale di cui all’art. 724 cod. proc. pen.);
affronta e supera nei contenuti, come più avanti meglio si vedrà, le medesime criticità rassegnate dal Giudice fiorentino nel pervenire alla revoca del
titolo in origine assentito sul versante della (prima ritenuta ed ora esclu ammissibilità della richiesta di assistenza.
La piena condivisione, da parte del Collegio, delle considerazioni in diritto già esposte da queSta Corte con la citata sentenza n. 21315 del 2025 conduce, da un lato, a ritenere fondati i rilievi prospettati dai ricorrenti con le due impugnaz che occupano; dall’altro, contribuisce a rendere non rilevanti nel caso in esame su indicati dubbi di legittimità costituzionale degli artt. 724 e 725 cod. proc. p poiché resi di fatto ininfluenti a seguito della accertata illegittimità della revo
Al riguardo giova premettere che, nel caso in esame, la revoca del sequestro si fonda su alcune ritenute ragioni ostative, dirette ad invalida re legittimità della originaria statuizione con la quale si diede corso alla richiest assistenza veicolata dall’Autorità giudiziaria dello Stato richiedente.
In particolare, ad avviso del Giudice per le indagini preliminari fiorentino, sequestro conservativo concesso sarebbe estraneo al perimetro applicativo della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato sottoscritta tra Italia e San Marino il 31 marzo 1939; inoltre, sarebbe stato reso senza attenersi, in ogni caso, agli oneri produzione documentale imposti dall’art. 28, comma 3, della medesima Convenzione; ancora, non sarebbe in linea con la previsione di cui all’art. 15 comma 1, CEAG, che presuppone una interlocuzione tra i ministeri competenti e non quella diretta tra autorità giudiziarie, come avvenuto nella specie; non troverebbe conforto, infine, nel tenore dell’art. 724 cod. proc. pen., che giustif solo provvedimenti di acquisizione probatoria e di sequestro a fini di confisca.
8.1. Si tratta di argomenti tutti ritenuti infondati da questa Corte con precedente più volte citato, in forza del quale si è chiarito:
che il sequestro in esame, estraneo a scopi probatori, non poteva trovare supporto nella Convenzione bilaterale di amicizia e buon vicinato tra l’Italia e Repubblica di San Marino in origine evocata, il cui art. 29, comma 1, quando si riferisce al sequestro, non contempla quello conservativo, disposto nell’occasione;
che, piuttosto, nel caso, la richiesta e il successivo vincolo hanno trovat adeguato supporto nella CEAG la quale ultima, fatte salve le eccezioni disciplinate dagli artt. 1, comma primo, e 2 della medesima Convenzione, ha un oggetto indeterminato e che nel concetto di «ampia collaborazione» contemplato dall’art. 1, comma primo, comprende anche l’esecuzione in Italia di un sequestro conservativo (come già messo in evidenza da Sez. 1, n. 15996 del 09/03/2006, Rv. 234255);
che la mancata trasmissione della richiesta di assistenza tramite il Ministero non inficiava l’originaria decisione con la quale si è dato corso alla richiest assistenza perché, in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere,
sensi dell’art. 15, comma quarto, CEAG, le domande di assistenza diverse dalla rogatoria e dalla richiesta di interrogatori e confronti ben possono essere oggett di comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie degli Stati contraenti, sì ‘nessuna violazione di . legge è ravvisabile nel mancato, preventivo ìnoltro della richiesta al Ministro della giustizia”;
d) che l’art. 724 cit., pur “non richiamando il sequestro conservativo, consente l’adozione di questa misura cautelare, come è stato chiarito dalla giurisprudenza già richiamata (Sez. 1, n. 15996 del 09/03/2006)”.
Da qui l’erroneità in diritto delle considerazioni a mente delle quali si proceduto alla revoca dell’originario sequestro.
Peraltro, anche a ritenere, in tesi, che la Corte sia tenuta a scrutinare ragioni di legittimità della revoca, andando oltre il contenuto di quell espressamente apprezzate dal Giudice per le indagini preliminari di Firenze, e per tale via recuperando altri profili di possibile inammissibilità della richiesta assistenza, prospettati dalle difese degli odierni resistenti con i rispettivi inci di esecuzione e ribaditi in questa Sede con le relative memorie difensive, vale comunque rimarcare, con riguardo al requisito della doppia incriminabilità (messo in gioco dalla difesa di NOME COGNOME):
che per il sequestro conservativo l’Italia non ha effettuato alcuna riserva all’art. 5 della CEAG (così escludendo di poter far valere la relativa facoltà di rifi prevista dalla citata Convenzione e in tesi applicabile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 696 e 724, comma 7, lett. b), cod. proc. pen.);
che, in ogni caso, la relativa deduzione difensiva non può che ritenersi inammissibile perché contrasta la valutazione resa in origine a fondamento dell’exequatur (in forza della quale le condotte apprezzate dalla Autorità giudiziaria dello Stato richiedente ben potevano ricondursi all’ipotesi di reato di cui all’a 2634, comma 3, cod. civ.), imponendo verifiche in fatto estranee non solo al controllo di legittimità, ma anche alla verifica di ammissibilità imposta dall’art. 7 cod. proc. pen., oltre che sulla base di presupposti in diritto (la procedibili querela di parte del reato in questione nell’ordinamento italiano) all’evidenz manifestamente infondati (Sez. 6, n. 45525 del 20/12/2010, Rv. 248969).
Né, infine, assume valenza pregiudiziale, rispetto alla ammissibilità dei ricorsi in esame, l’affermata violazione del disposto di cui all’art 584 cod. pro pen., denunziata, con le rispettive memorie, dalle difese di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME: l’inosservanza della comunicazione dettata dalla norma in questione non integra, infatti, una nullità di ordine general ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., né comporta la decadenza
dall’impugnazione, in quanto l’art. 584 cod. proc. pen. non è richiamato tra le tassative ipotesi di inammissibilità previste dall’art. 591 cod. proc. pen. Sez. 6 n. 3594 del 03/11/2020, dep. 2021, Rv. 280485).
Da .qui la decisione di cui al dispositivo che segue: La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti in dispositivo indicati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così è deciso, 09/07/2025
Il Consigliere estensore
COGNOME0–4 3ATERNO’ COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME