Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13057 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13057 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da Bari NOME, nato a Valsolda il DATA_NASCITA Bari NOME, nato a Valsolda l’DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza dell’11/7/2023 emessa dal Tribunale di Milano lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di riqualificare l’impugnazione come
visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso; udita la relazione dei consigliere NOME COGNOME; opposizione ex artt. 666 e 667, comma 4, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
I ricorrenti impugnavano il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari dichiarava l’inammissibilità della richiesta di restituzione presentata a seguito del sequestro preventivo disposto in esecuzione della rogatoria richiesta dalla Procura Pubblica di Lugano, nell’ambito del procedimento
penale ivi instaurato in ordine ai reati fallimentari contestati ai ricorrenti. GLYPH In particolare, l’inammissibilità veniva ritenuta sul presupposto che la cognizione del giudice per le indagini preliminari era limitata alla sola esecuzione del sequestro, ai sensi dell’art. 724, comma 2, cod. proc. pen..
Avverso tale decisione, i ricorrenti hanno proposto due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, deducono violazione di legge, sul presupposto che il giudice per le indagini preliminari aveva erroneamente ritenuto inammissibile l’incidente di esecuzione proposto avverso il sequestro preventivo degli immobili dei ricorrenti. I ricorrenti sostengono che tale decisione risulterebbe contraria all’orientamento di legittimità che, invece, individua proprio nell’incidente di esecuzione, da proporsi dinanzi al medesimo giudice che ha disposto il sequestro, l’unico rimedio esperibile dal soggetto nei cui confronti viene eseguito il sequestro su rogatoria di autorità straniera.
Si aggiunge che l’incidente di esecuzione doveva ritersi pienamente ammissibile in quanto sottoponeva all’esame del giudice i profili del fumus commissi delicti e del periculum in mora, nonché la violazione delle regole procedurali dettate dall’art. 724 cod. proc. pen. A tal riguardo, si censurava il fatto che il sequestro fosse stato emesso in violazione dell’art. 14 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria, in base alla quale la domanda formulata dall’autorità estera richiede l’indicazione del reato contestato e la descrizione della condotta, elementi che, nel caso di specie, non erano stati adeguatamente esposti in sede di rogatoria.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di omessa motivazione del provvedimento impugnato, nel quale non vi sarebbe alcuna esposizione delle ragioni giustificative della ritenuta inammissibilità.
I ricorrenti chiedevano la discussione orale del ricorso che, tuttavia, non veniva disposta, stante l’applicabilità dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. che consente esclusivamente il contraddittorio cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Occorre premettere che il vizio di omessa motivazione, formulato con il secondo motivo e potenzialmente assorbente, è manifestamente infondato, dato che il provvedimento reca l’indicazione, sia pur sintetica, delle ragioni per cui è
stata dichiarata l’inammissibilità.
Nel merito, sostengono i ricorrenti che, avverso i sequestri eseguiti in adempimento della domanda di assistenza proveniente dall’autorità giudiziaria di un altro Stato, sarebbe sempre ammesso l’incidente di esecuzione, mezzo mediante il quale sarebbe consentita una complessiva rivalutazione della legittimità del provvedimento ablativo.
A supporto di tale impostazione si invoca anche una pronuncia (resa da Sez.1, n. 1835 del 13/9/2022, dep. 2023) che, però, è intervenuta a dirimere un conflitto di competenza a seguito del dubbio sorto circa l’autorità tenuta a pronunciarsi sulla restituzione di un bene sottoposto a sequestro probatorio, dopo che il vincolo era venuto meno per effetto del ritiro della domanda di rogatoria. In quel caso, è stato affermato che il rimedio era rappresentato dall’incidente di esecuzione e che spettava al giudice per le indagini preliminari di pronunciarsi in merito.
La fattispecie esaminata, tuttavia, differiva notevolmente da quella oggetto del presente procedimento, posto che in quel caso si controverteva esclusivamente su un aspetto meramente esecutivo, dovendosi disporre la restituzione del bene per il venir meno del presupposto legittimante il sequestro; nel caso in esame, invece, i ricorrenti hanno dedotto dinanzi al giudice per le indagini preliminari profili attinenti alla legittimità del sequestro, sotto il profilo dei requisiti del fumus e del periculum, in relazione ai quali il giudice italiano non ha alcuna legittimazione a pronunciarsi.
In tal senso questa Corte si è più volte espressa, affermando che in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, è inammissibile l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio eseguito in seguito a richiesta di assistenza giudiziaria di uno Stato estero, avanzata al fine di far valere l’insussistenza dei presupposti costitutivi del vincolo reale, essendo la verifica della legittimità del sequestro devoluta alla giurisdizione dello Stato richiedente, lì dove sono deducibili innanzi all’autorità giudiziaria dello Stato richiesto le solo questioni relative alla sua esecuzione. (Sez.6, n. 33258 del 14/4/2021, COGNOME, Rv. 282032).
Analogo principio, del resto, è stato espresso anche con riguardo alle misure cautelari reali eseguite in adempimento di ordini di indagini europei, essendosi affermato che è impugnabile il solo decreto di riconoscimento del pubblico ministero mediante l’opposizione prevista dall’art. 13, del d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, mentre avverso l’atto d’indagine dell’autorità giudiziaria dello Stato membro, anche quando si tratti di sequestro a fini probatori, è preclusa la procedura di riesame (Sez.6, n. 11491 del 14/2/2019, Bonanno, Rv. 275291;
Sez.3, n. 5940 dell’11/10/2018, dep.2019, Brega, Rv. 274855).
detto Quantoicomporta che le ragioni relative alla legittimità del sequestro e dunque alla sussistenza dei presupposti costitutivi del vincolo, così come non possono essere oggetto di ricorso per riesame, non si possono neppure dedurre con incidente di esecuzione dinanzi al giudice per le indagini preliminari, al quale, al più, potevano essere prospettate solo questioni relative alla esecuzione del sequestro e non alla sua legittimità (sul tema si veda , Sez. U, n.21420 del 16/04, /2003, COGNOME, Rv. 224184; Sez. 6, n. 52918 del 19/10/2016, COGNOME, Rv. 268620; Sez. 5, n. 23112 del 12/02/2004, COGNOME, Rv. 229183, Sez. 2, n. 1573 del 22/11/2005, dep. 2006, COGNOME, RV. 232990; Sez. 3, n. 49437 del 29/09/2009, Sunde, Rv. 245936).
3.1. Una volta chiarita la separazione tra giurisdizione sul sequestro e giurisdizione sulla sua esecuzione, ne consegue che le doglianze attinenti ai presupposti del sequestro, costituenti l’oggetto principale dell’incidente di esecuzione, non potevano essere sottoposte al giudice italiano, dovendo essere devolute esclusivamente al vaglio dell’autorità straniera.
Altrettando dicasi per la doglianza riguardante la presunta lesione del diritto di difesa, genericamente prospettata, ipotizzando un non meglio specificato deficit di tutela nell’ordinamento svizzero rispetto alle garanzie assicurate dall’ordinamento interno.
L’ulteriore motivo con il quale è stata dedotta l’illegittimità della procedura, sottolineando il ritardo con il quale l’autorità si è attivata, non attiene ad aspett esecutivi del sequestro e, quindi, parimenti non poteva essere devoluta alla cognizione del giudice per le indagini preliminari.
Per completezza, deve rilevarsi che – ove pure si ritesse che le doglianze proposte dai ricorrenti erano ammissibili nelle forme dell’incidente di esecuzione si dovrebbe ugualmente pervenire alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione.
In base all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., infatti, il giudice dell’esecuzione pronuncia ordinanza de plano sulla richiesta di restituzione e, avverso tale provvedimento, è ammesso esclusivamente l’opposizione dinanzi allo stesso giudice.
Né è possibile Na conversione dell’impugnazione, previa qualifica della stessa quale opposizione, essendo inammissibile l’impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall’esame dell’atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge (da ultimo, Sez.4, n. 1441 del
21/11/2023, Rv. 285634).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr sid nte