Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28996 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28996 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a CATANIA il DATA_NASCITA il
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO.E IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la assoluta genericità e la manifesta infondatezza de motivi, tesi solo ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di merito sull’accert della penale responsabilità in ordine ai diversi fatti-reato contestati e ritenuti in sentenza.
Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel c della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa – in tutta evidenza – ad una rivalutazione momento euristico della prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.
E costante, infatti, l’insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvediment impugnato va compiuto attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell’atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in c ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le mi incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074).
A fronte di dati intercettivi- del tutto inequivoci – l’astratta ipotesi alternativa introdotta dalla dif del tutto irragionevole, come esposto in sentenza, e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l’ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, dep. 2012, emessa il 17/11/2011, nonché, in termini generali Sez. 1, n. 31546, del 21/5/2008, Rv. 240763).
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.