Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18655 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18655 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nata ad Asti il 02/10/1976 avverso l ‘ordinanza in data 22/10/2024 dal G.i.p. del Tribunale di Asti
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10/11/2024, il Coordinatore della Sezione G.i.p. del Tribunale di Asti ha ritenuto insussistenti i presupposti per la riunione, richiesta da NOME, dei processi pendenti a proprio carico per reati a lei ascritti, in qualità di amministratrice unica della RAGIONE_SOCIALE, dinanzi al G.u.p. del Tribunale di Asti (in particolare, per i reati di bancarotta e omesso versamento di ritenute negli anni di imposta 2017, 2019, 2020, 2021) e al Tribunale monocrativo di Asti (per il reato di omesso versamento di ritenute per l’anno 2018) .
Ricorre per cassazione la COGNOME deducendo l’abnormità del provvedimento con cui era stato palesemente violato l’art. 17 cod. proc. pen .: provvedimento ritenuto contrario alle esigenze di economia processuale, pregiudizievole per l’imputat a (costretta ad eventualmente subire due condanne pur potendo beneficiare della continuazione), nonché ‘avulso da un ragionevole limite’ , perché l’omesso versamento per il 2018 doveva ritenersi assorbito nel reato di bancarotta.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti per una declaratoria di abnormità dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è radicalmente inammissibile.
Deve subito essere qui richiamato il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, in quanto meramente ordinatori, sono sottratti ad ogni forma di impugnazione» (Sez. 3, n. 37378 del 09/07/2015, COGNOME, Rv. 265088 -01).
La difesa ricorrente non si è evidentemente confrontata con tale indirizzo, che avrebbe comunque reso inammissibile -anche in ipotesi di effettiva violazione dell’art. 17 del codice di rito, peraltro non adeguatamente illustrata in ricorso -l’impugnazione avverso l’ordinanza in epigrafe .
Ancor più carente risulta poi l’odierno ricorso quanto alla necessaria rappresentazione dei profili di abnormità del provvedimento, strutturale o funzionale (sul punto, cfr. tra le tante Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep 2015, COGNOME, Rv. 262275 -01, secondo la quale «l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo»).
Non viene in alcun modo spiegato, infatti, per quale ragione il provvedimento dovrebbe considerarsi avulso dal sistema processuale per la sua singolarità, né quale situazione di stallo -in realtà certamente insussistente – avrebbe provocato.
Le considerazioni sin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibillità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 16 aprile 2025