Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9459 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9459 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOME il 16/01/1979
avverso l’ordinanza del 10/07/2024 del TRIBUNALE di TRANI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Trani per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza emessa il 10/07/2024 dal Tribunale di Trani che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto ex art. 99, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto del 15/05/2023 con cui il Tribunale ha revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con l’anzidetto ricorso, la COGNOME lamentava che Tribunale avesse fatto decorrere gli effetti della revoca ex tunc e non dalla data della comunicazione, come previsto alla richiamata normativa.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che il procedimento di cui trattasi è regolato dagli artt. 702-bis ss. cod. proc. civ. (ora 281-decies cod. proc. civ.), conseguendone che esso avrebbe dovuto essere introdotto con rituale ricorso ex art. 281-undecies cod. proc. pen., il quale va sottoscritto a norma dell’art. 125 cod. proc. civ. e deve contenere tutti i requisiti di cui all’art. 281-undecies cod. proc. civ., la parte dovendo rilasciare apposito mandato difensivo, al pari qualsivoglia giudizio introdotto con procedimento civile semplificato di cognizione, non apparendo sufficiente il richiamo alla nomina difensiva nel processo penale di riferimento.
Il ricorso consta di un unico, articolato, motivo con cui si deduce, in prim luogo, la violazione dell’art. 99, comma 3, d.P.R. 215/2002 e dell’art. 14 d. Igs. settembre 2011, n. 150, nonché erronea applicazione degli artt. 281-decies e 281undecies cod. proc. pen. (in relazione al rito processuale), rilevando come i procedimento previsto dall’art. 99 d.P.R. 115/2002 sia assoggettato alle regole d procedimento penale. In subordine, per l’ipotesi in cui si ritenesse applicabile procedimento in questione l’art. 281-undecies cd. proc. civ., che rinvia all’art. 163 cod. proc. civ. quanto al contenuto dell’atto introduttivo, la difesa lament violazione degli artt. 164 e 101 cod. proc. civ., per non avere il Giudice, nel rile la questione, assegnato alle parti un termine per il deposito di memorie contenent osservazioni sulla medesima questione. La difesa deduce altresì violazione degli artt. 83 cod. proc. cv ., 96 e 122 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. e, in generale della normativa relativa alla rappresentanza in giudizio, osservando come la signora COGNOME abbia rilasciato, in favore del difensore, apposita nomina e procura special ritualmente depositata con il ricorso. Si duole, infine, della violazione degli art cod. proc. pen., nonché 101 e 182 cod. proc. civ., posto che nel processo penale l nomina del difensore spiega i propri effetti anche nei relativi procediment incidentali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. L’art. 99, comma 3, d.P.R. 115/2002, stabilisce che il rito con cui deve esse celebrato il processo di opposizione ai provvedimenti di rigetto è quello special previsto per la liquidazione gli onorari di avvocato e che l’ufficio giudiziario proc in composizione monocratica. Il rinvio operato da detta norma al procedimento previsto per la liquidazione degli onorari da avvocato era originariamente disciplinato dagli artt. 28 e segg. della legge 13 giugno 1942, n. 794, e attualmente regolato, stante l’intervento degli artt. 14 e 15 ad opera del d.lgs settembre 2011, n. 150, dal procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis cod. proc. civ., introdotto con l’art. 51 della Legge 18 giugno 2009, con l’obiettivo di giungere ad una rapida definizione della domanda. Sullo specifico tema del rito del processo di opposizione di cui al richiamato art. 99, nella giurispruden di questa Sezione si sono formati due orientamenti. Uno, che considera il richiamo di cui al comma 3 dell’art. 99, come recettizio delle forme processuali di cui ag artt. 702-bis e segg. cod. proc. civ., in forza del rinvio a siffatta disciplina opera dagli artt. 14 e 15 d. Igs. 150/2011, che hanno sostituito l’art. 28 L. 794/19 Secondo tale indirizzo: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio si applica disciplina del rito civile sommario di cognizione di cui all’art. 702-bis cod. proc. c in forza del rinvio di cui all’art. 99, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11 alle forme del processo speciale previsto per gli onorari di avvocato” (Sez. 4, 10009 del 03/12/2021, dep. 23/03/2022, Prevete, Rv. 282858). L’altro orientamento ritiene invece che il procedimento relativo all’ammissione al patrocinio ed all’impugnazione del provvedimento di rigetto debba ritenersi regolato dalle disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale con il quale esso si trova in rapporto di incidentalità. Si tratta di indirizzo che muove principi espressi dalle Sezioni unite, n. 30181 del 24/05/2004, COGNOME, secondo cui gli elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l’ammissione patrocinio a carico dello Stato consentono di qualificare tale procedimento «come un procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale principale di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa d soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria», imponendo la necessità di coordinare tale sub-procedimento, per le fasi non disciplinate, con le disposizion generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale rispetto al quale trova in rapporto di incidentalità, e cioè con la disciplina del processo penale di agli art. 548 e ss. cod. proc. pen. Secondo la pronuncia n. 13230 resa da quest Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sezione il 27/01/2022, COGNOME (non mass.), il mutato quadro normativo di riferimento, con specifico riguardo alla procedura da seguire in fase impugnatoria, determinato dalla sostituzione della disciplina dell’art. 28 L. 794/1942, con quel dell’art. 14 d. Igs. 150/2011, che espressamente rinvia agli artt.702-bis e segg. c proc. civ., non muta il quadro di riferimento. Il ragionamento svolto dalla decision si articola sul caso dalla medesima affrontato – sovrapponibile a quello trattato da Sezioni unite Graziano- relativo alla legittimazione del difensore ad agire, in propri in sede di impugnazione, avverso il decreto di diniego del beneficio, in assenza d procura speciale ex art. 125 cod. proc. civ. – e distingue fra il procedimento, da ritenersi ‘autonomo’ relativo alla liquidazione dei compensi del custode dell’ausiliario, cui per espressa previsione normativa deve applicarsi il rito civi cognizione sommaria, con competenza esclusiva del giudice civile (Sez. U civ., n. 19161 del 03/09/2009, Rv. 609887) e quello accessorio al processo per il quale il patrocinio è richiesto, che, proprio in quanto accessorio non può che seguire il r cui accede (cfr. anche Sez. 4, n. 15180 del 16/11/2016, dep. 2017, Missere, Rv. 269599). In questa direzione, si colloca anche altra pronuncia di questa Sezione (n. 1223 del 16/10/2018, dep. 11/01/2019, COGNOME, Rv. 274908) che, dando atto della natura meramente compilativa del d.P.R. 115/2002 e della non ricettizietà del comma 3 dell’art. 99, proprio prendendo le mosse dal pronunciamento delle Sezioni unite civili e dalla sentenza delle Sezioni unite penali Di Dona (n. 25 24/11/1999), afferma l’abnormità del provvedimento con cui il presidente del Tribunale abbia disposto la trasmissione al giudice civile dell’opposizione propost avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese de Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, in quanto tale opposizione, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all’ausiliar del giudice, va proposta al giudice penale stante il carattere accessorio de controversia rispetto al processo penale; l’abnormità risiedendo nella conseguente impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge. Resta pertanto confermata, anche per l’odierno Collegio, la persistente valenza dell considerazioni sulla natura collaterale e secondaria della situazione giuridica e de interessi che in esso vengono in rilievo, rispetto allo sviluppo del rappo processuale fondamentale, facendone discendere il corollario della necessità di coordinamento di quell’autonomo ed accessorio procedimento incidentale con le disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale, quindi con la disciplina propria del processo penale quando il primo insorga, si trattato nel corso di quest’ultimo e sia destinato, una volta esauritosi, a resta questo assorbito (in questo senso anche Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, COGNOME Andrea, Rv. 283424, massimata nei seguenti termini: &n tema di patrocinio a spese dello Stato, infatti, il rinvio al processo “speciale Corte di Cassazione – copia non ufficiale
gli onorari di avvocato di cui all’art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 14 d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all’art. 702-bis e segg. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizio avverso il rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsio degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, che devono essere coordinate, per l fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relativ al processo penale principale).
Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di Trani.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di Trani.
Così deciso il 6 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente