Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 230 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 230 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 26/06/2013 nel procedimento a carico di COGNOME NOME letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostitut Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato nella parte in cui ha disposto che non si proceda a rito direttissimo, con restituzione degli atti al PM per il prosieguo
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli in composizione monocratica ha disposto la convalida dell’arresto in flagranza di reato eseguito dalla Polizia Giudiziaria nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 33 cod. pen., ma contestualmente, ‘attesa l’assenza dell’arrestato’ nelle more processuali evaso dagli arresti domiciliari dove era stato collocato, ha restituito gli atti del procedimento al Pubblico Ministero, reputando di non poter procedere a rito direttissimo.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli che ne deduce l’illegittimità e l’abnormità funzionale, chiedendone l’annullamento.
In particolare il ricorrente deduce che, in primo luogo, la restituzione degli all’ufficio requirente dopo la convalida dell’arresto si pone in netto contrasto con il disposto dell’art. 558, comma 6, cod. proc. pen. che espressamente stabilisce che “se l’arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio”; in secondo luogo, l’ordinanza impugnata è affetta da abnormità, avendo determinato una indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, ancorché in presenza di tutte le condizioni necessarie e sufficienti alla celebrazione del processo con rito direttissimo, con conseguente violazione del principio di irretrattabilità dell’azione penale.
La richiesta di giudizio direttissimo rappresenta, infatti, una forma di esercizio dell’azione penale, rispetto alla quale il giudice deve limitarsi ad accertare se sussistano i presupposti tassativamente predeterminati dalla legge, senza possibilità di sindacare l’opportunità o la convenienza della scelta (peraltro irretrattabile) compiuta dall’organo della pubblica accusa.
Nel caso di specie, inoltre, la mancata presentazione dell’arrestato dinanzi all’organo giudicante entro il termine perentorio di 48 ore stabilito dalla legge non poteva giustificare la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, dal momento che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, il rito direttissimo è di per sé compatibile anche con l’assenza dell’imputato, essendo adottabile anche nei confronti dell’imputato in stato di libertà (artt. 450, comma 2 e 452, comma 2, cod. proc. pen.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve ritenersi abnorme il provvedimento impugnato con cui il Tribunale di Napoli, pur convalidando l’arresto, ha disposto di non procedere a rito direttissimo, attesa l’assenza dell’arrestato, con restituzione gli atti al PM per prosieguo.
Da molto tempo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità considera abnorme – e pertanto ricorribile per cassazione – il provvedimento del giudice che, dopo aver convalidato l’arresto, restituisca gli atti al Pubblico Ministero, poiché esso determina l’indebita regressione del processo a procedimento, esplicandosi al di fuori dei casi consentiti per non aver tenuto conto che il giudizio direttissimo è connesso alla procedura contestuale di convalida dell’arresto (Sez. 5, n. 34320 del 02/10/2020, PM in proc. COGNOME, Rv. 279976; Sez. 6, n. 7933 del 08/02/2012, PM in proc. Gynaoe e al., Ry. 252079; Sez. 1, n. 40562 del 16/09/2004, PM in proc. COGNOME, Rv. 230734; Sez. 6, n. 2112 del 10/06/1998, PM in proc Iair, Rv. 212116).
Tutte le citate pronunce si basano, invero, sulla premessa fondata sul dato normativo che, se l’arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio direttissimo (art. 449, comma 3 e 558, comma 6, cod. proc. pen.) sempre che il Pubblico Ministero non intenda procedere ai sensi dell’art. 449, 4 comma, ritenendo che il giudizio stesso possa pregiudicare gravemente le indagini.
Oltre ad essere illegittimo, il provvedimento che disponga le restituzione degli atti al PM si rivela, dunque, come funzionalmente abnorme, determinando una indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, pur in presenza di tutte le condizioni necessarie e sufficienti alta celebrazione del processo con rito direttissimo.
Come correttamente rilevato dal ricorrente, la richiesta di giudizio direttissimo rappresenta, infatti, una forma di esercizio dell’azione penale, rispetto alla quale il giudice deve limitarsi ad accertare se sussistano i presupposti tassativamente predeterminati dalla legge, senza possibilità di sindacare l’opportunità, la convenienza o la fondatezza dell’azione e senza la possibilità di sindacare, prima dello svolgimento del processo, la sussistenza delle condizioni di procedibilità.
Tra i presupposti predeterminati dalla legge per la celebrazione del giudizio direttissimo non rientra, tuttavia, la presenza dell’imputato.
Sul punto la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha, infatti, chiarit che il legittimo impedimento che non permette la presenza fisica dell’arrestato all’udienza non è ostativo alla richiesta di convalida dell’arresto e contestuale giudizio direttissimo, presentata ai sensi dell’art. 558 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 53850 del 18/12/2014, PM in proc. Fini, Rv. 261682), specificando ulteriormente che, nel caso in cui l’assenza sia illegittima, sarebbe erroneo far discendere da tale evenienza una situazione processuale impeditiva del rito E! paradossalmente
più favorevole all’imputato che a esso si sottragga ingiustificatamente, per altrimenti, la scelta, che la legge univocamente attribuisce all’ufficio del P ministero, sarebbe ingiustificatamente rimessa all’opzione dell’imputato il qu rifiutando di presentarsi all’udienza, potrebbe vanificarla (Sez. 6, n. 415 27/06/2018, P., Rv. 274148).
S’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata nella parte cui il giudice ha disposto che non si proceda a rito direttissimo, con trasmis degli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice disposto che non si proceda a rito direttissimo, con trasmissione degli a Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso del procedimento.
Così deciso, 23 novembre 2023
Il consiglier estensore
Presidente