Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28505 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28505 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 13/03/2025
lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
1.Con sentenza in data 13/03/2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli emessa il 17/10/2023 con la quale COGNOME NOME Ł stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui agli artt. 633, 639 bis c.p.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME Pietro tramite il difensore deducendo violazione di legge processuale poichØ la Corte d’appello ha rigettato la richiesta difensiva di rinvio dell’udienza avanzata, in via subordinata, con le conclusioni scritte, senza considerare che l’imputato aveva avuto comunicazione della conclusioni del P.G., datate 06/03/2025, solo in data 10/3/2025 e cioŁ tre giorni prima dell’udienza quando il termine per le conclusioni difensive (gg. 5) era ormai spirato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile perchØ basato su motivi manifestamente infondati.
2.Va anzitutto precisato che nel caso in esame, l’atto di appello Ł stato depositato il 15/01/2024 per cui la disciplina applicabile al procedimento in appello, secondo quanto previsto dall’art. 94 comma 2 del D.L.vo 150/2022, così come modificato dall’art.11, comma 7 del D.L. 30/12/2023 n. 215, conv. con modificazioni nella L. 123 febbraio 2024 n. 18, secondo cui per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e, 9 e 23 bis , commi 1,2,3,4, e 7 del D.L. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, Ł quella del menzionato articolo 23 bis, comma 1, D.L. n. 137 del 2020 che prevedeva che a decorrere dal 9 novembre 2020 «…fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico
– Relatore –
Sent. n. sez. 1114/2025
UP – 10/07/2025
ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire»; il comma 2, invece, stabiliva che «Entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l’atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della Corte di Appello per via telematica, ai sensi dell’articolo 24 del presente decreto».
3. Fatta questa premessa sulla disciplina applicabile, osserva il collegio che, nel caso esaminato, nessuna delle parti formulò richiesta di discussione orale pertanto a nulla rileva che la difesa avesse avanzato in data 04/03/202 un’istanza di rinvio dell’udienza del 13/03/2025, procedendosi con il rito cartolare e non potendosi detta istanza ritenere assimilabile ad una implicita richiesta di trattazione orale. L’art. 23 bis, co. 4, della legge 176/2020 prevede, infatti, che la richiesta di discussione orale sia formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ed Ł trasmessa alla cancelleria della Corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dalla norme, il che esclude la possibilitàdi considerare una richiesta di trattazione orale implicitamente contenuta in un’istanza di rinvio (Cass. Pen., n. 37711/2023; Cass. Pen., n. 1167/2021 entrambe n.m.).
4.Quanto poi al regolare dispiegarsi del contraddittorio in presenza di conclusioni scritte avanzate autonomamente dalla difesa il 04/03/2025, prima delle conclusioni del Procuratore generale datate 06/03/2025 e comunicate intempestivamente il 10/3/2025 per l’udienza del 13/03/2025, osserva il collegio che tale scansione processuale (a termini invertiti) non ha determinato alcuna nullità per violazione delle prerogative difensive.
La giurisprudenza di legittimità con indirizzo assolutamente maggioritario e condivisibile, in tema di ritardata comunicazione (‘non immediata’) delle conclusioni depositate in termini, premettendo che i termini individuati dall’art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020 hanno tutti natura ordinatoria e non perentoria, a differenza di quelli espressamente qualificati come perentori e stabiliti per la richiesta di trattazione ‘in presenza’, ritiene che ciò non determini alcuna nullità, salvo che non si sia prodotta un’effettiva violazione del diritto di difesa, il cui onere dimostrativo Ł a carico del ricorrente (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021,Rv. 281941; Sez. 5, n. 27419 del 17/02/2023, Rv. 285874; Sez. 7, Ordinanza n. 32812 del 16/03/2023, Rv. 285331; Sez. 6, n. 30146 del 28/04/2023, Rv. 285040 ; Sez. 2, n. 49964 del 14/11/2023,Rv. 285645).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità si Ł assestata nel ritenere che il mancato rispetto dei termini stabiliti dal rito scritto per lo scambio delle conclusioni, non integra un’ipotesi di nullità generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. ‘a condizione che sia assicurata alle parti la possibilità di concludere’ (Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, Rv. 280412; conf. Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Rv. 281694).
Nel caso in esame la difesanon ha prospettato un’effettiva incidenza delle conclusioni intempestive rispetto all’esito del giudizio pertanto non si configura l’ipotizzata nullità; nØ appare fondata l’ulteriore questione concernente la violazione della scansione processuale
con la quale le parti rassegnano le proprie conclusioni (prima il Pubblico ministero, poi le parti private, poi l’imputato) posto che, il fatto che abbia concluso prima l’imputato ( il 04/03/2025) poi il P.G. ( il 06/03/2025) le cui conclusioni sono state comunicate alla difesa il 10/03/2025, e cioŁ tre giorni prima dell’udienza, non ha inciso sulle prerogative difensive poichØ la difesa aveva già concluso in favore del proprio assistito.
Ed invero, tanto il carattere delle conclusioni del pubblico ministero quanto la scansione procedimentale che regola lo scambio delle conclusioni nel rito emergenziale portano ad escludere la sussistenza di profili di nullità. La difesa dell’imputato non ha subìto, nØ ha rappresentato di avere subìto un effettivo pregiudizio dall’intempestiva trasmissione avendo depositato ritualmente, in via autonoma, le proprie conclusioni scritte.
In sostanza, sia che si aderisca al principio affermato da Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, Rv. 286664, secondo cui nel rito a trattazione scritta, i termini per il deposito delle conclusioni delle parti, pur in mancanza di espressa indicazione, devono ritenersi perentori, essendo imprescindibilmente funzionali a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio, sicchØ il deposito tardivo esime il giudice dal tenere conto delle conclusioni ai fini della decisione; sia che si aderisca all’orientamento affermato da Sez. 2 , n. 49964 del 14/11/2023, Rv. 285645,che ritiene che la mancata trasmissione nei termini al difensore dell’imputato delle conclusioni del Procuratore Generale non integra una nullità per violazione del diritto di difesa, in quanto, per il carattere tassativo delle nullità e per l’assenza di una specifica sanzione processuale, Ł necessario indicare il concreto pregiudizio derivato alle ragioni difensive, rimane fermo il principio che, in ogni caso, l’imputato non può limitarsi a lamentare un generico pregiudizio del proprio diritto di difesa, dovendo dedurre un’effettiva incidenza delle conclusioni intempestive rispetto all’esito del giudizio, circostanza non evidenziata nel caso di specie.
5.Alla luce di quanto complessivamente esposto deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 10/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME