Rito Cartolare: Quando l’Imputato Detenuto Deve Chiedere di Partecipare
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale riguardo la partecipazione dell’imputato detenuto al processo d’appello quando si procede con rito cartolare. Questa modalità processuale, basata sullo scambio di atti scritti, impone all’interessato un ruolo attivo qualora desideri presenziare o intervenire. L’analisi di questa decisione offre spunti essenziali per comprendere gli oneri che gravano sull’imputato e le conseguenze di una sua inerzia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo, detenuto e condannato per il reato di evasione, avverso la sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente sosteneva la nullità della sentenza di secondo grado, affermando di non essere stato messo a conoscenza dell’udienza di gravame. A suo dire, questa mancata conoscenza gli avrebbe impedito di esercitare il proprio diritto di difesa e di partecipare al giudizio.
Il Rito Cartolare e la Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura del procedimento d’appello celebrato nel caso di specie. Dagli atti processuali è emerso chiaramente che il ricorrente aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione, essendo quindi pienamente a conoscenza della pendenza del giudizio d’appello. Tuttavia, l’udienza si è svolta secondo le regole del rito cartolare, una procedura che, per sua natura, non prevede la comparizione fisica delle parti, ma si basa sull’esame degli atti e delle memorie scritte.
Le Motivazioni
I giudici di legittimità hanno spiegato che, in un contesto di rito cartolare, la volontà dell’imputato detenuto di intervenire nel giudizio deve essere manifestata esplicitamente. Non è sufficiente essere a conoscenza del procedimento; è necessario presentare una richiesta formale per essere sentiti o per partecipare all’udienza. Nel caso in esame, l’imputato non ha mai formulato tale richiesta. La Corte ha richiamato un proprio precedente (sentenza n. 7340/2024), consolidando l’orientamento secondo cui l’esercizio del diritto a partecipare, in queste specifiche circostanze, è subordinato a un’espressa manifestazione di volontà. L’assenza di tale richiesta rende la celebrazione del processo in forma scritta pienamente legittima e non inficia la validità della sentenza.
Le Conclusioni
La pronuncia in commento ha importanti implicazioni pratiche. Essa chiarisce che la notifica del decreto di citazione a giudizio è sufficiente a garantire la conoscenza del processo. Se tale processo si svolge con rito cartolare, l’imputato detenuto che intende partecipare deve attivarsi, non potendo fare affidamento su un automatico diritto alla traduzione in udienza. La mancata presentazione di una richiesta esplicita equivale a una rinuncia a tale facoltà. Inoltre, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, dovuta alla sua manifesta infondatezza, ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento dell’impugnazione.
Un imputato detenuto ha sempre diritto a essere presente all’udienza d’appello?
No. Se il processo si svolge con rito cartolare, ovvero basato solo su atti scritti, la sua partecipazione non è automatica. L’imputato deve presentare un’esplicita richiesta per poter intervenire.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene giudicato manifestamente infondato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende.
Che cos’è il rito cartolare nel processo penale?
È una modalità di svolgimento del giudizio in cui la decisione si fonda esclusivamente sull’analisi dei documenti e delle memorie scritte depositate dalle parti, senza che si tenga un’udienza con la loro presenza fisica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26501 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26501 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo del ricorso in relazione alla condanna per il reato cui all’art. 385 cod. pen. – con il quale si deduce la nullità della sentenza di appello per la mancata conoscenza dell’udienza del giudizio di gravame da parte dell’imputato detenuto – è manifestamente infondato. Invero, dagli atti risulta che il ricorrente era a conoscenza del procedimento di appello, avendo ricevuto rituale notifica del decreto di citazione e che l’udienza in oggetto è stata celebrata con rito cartolare; pertanto, ove egli avesse voluto intervenire nel giudizio era necessaria una richiesta in tal senso (v., da ultimo, Sez. 2, n. 7340 del 20/12/2023 – dep. 2024, Baldi, Rv. 285932 – 01), nella specie non formulata.
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Il Presi COGNOME te Così deciso il 28 giugno 2024 Il Consigliere relato