Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7183 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7183 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/03/2023 del TRIBUNALE di PESCARA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17 marzo 2023, il Tribunale di Pescara, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata da NOME COGNOME condannato, con sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 26 maggio 2021, divenuta irrevocabile il 12 luglio 2021, alla pena di due mesi di arresto ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile perché ritenuto responsabile della contravvenzione sanzionata dall’art. 659 cod. pen. – ed intesa alla declaratoria della nullità del titolo esecutivo, alla sospensione della sua esecuzione ed alla notificazione alla parte della sentenza impugnata in vista della sua eventuale impugnazione.
A tal fine, ha rilevato che il 26 maggio 2021, giorno di emissione della sentenza di secondo grado, la cancelleria della Corte di appello ha ritualmente comunicato al difensore dell’imputato, a mezzo PEC, il dispositivo della decisione, adempimento a partire dal quale ha cominciato a decorrere il termine per proporre impugnazione, ampiamente scaduto all’atto del deposito, da parte di COGNOME, del ricorso per cassazione.
NOME COGNOME propone, con il ministero dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il giudice dell’esecuzione omesso di considerare, da un canto, che l’appello è stato trattato in camera di consiglio e, dall’altro, che la motivazione della sentenza di secondo grado è stata depositata a distanza di otto giorni dall’emissione del dispositivo, sicché sarebbe stata necessaria la separata e ulteriore comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito della sentenza, completa di motivazione.
Rileva, in proposito, che solo l’esecuzione del predetto incombente avrebbe provocato, ai sensi dell’art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., l’avvio della decorrenza del termine per impugnare.
Aggiunge che, non essendosi provvediuto in tal senso, il termine per proporre impugnazione non ha mai iniziato a decorrere e c:he, dunque, la declaratoria di irrevocabilità della sentenza di appello risulta, in definitiva, radicalmente nulla.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
La Corte di appello di L’Aquila ha emesso il dispositivo della decisione di secondo grado il 26 maggio 2021, all’esito di udienza celebrata con il rito cartolare ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, recante «disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COV1D19».
Tali previsioni non contengono espresse deroghe al regime ordinario delle impugnazioni ex art. 585 cod. proc. pen., limitandosi a statuire il comma 3 del suddetto art. 23-bis che «il dispositivo della decisione è corhunicato alle parti», adempimento che, nel caso di specie, risulta essere stato immediatamente effettuato.
La motivazione della sentenza è stata, quindi, depositata in data 3 giugno 2021, nel pieno rispetto del termine di quindici giorni previsto dall’art. 544, comma 2, cod. proc. pen., applicabile in assenza di indicazione, da parte della Corte di appello, di un diverso e più ampio termine per il deposito della motivazione.
Ciò posto, l’individuazione del momento di inizio della decorrenza del termine di impugnazione presuppone che venga correttamente definita la relazione tra le norme proprie del rito cartolare introdotto dalla legislazione emergenziale e quelle generali in tema di impugnazione.
Trattasi di questione già affrontata, secondo coordinate ermeneutiche convincenti e condivise, dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito – con specifico riferimento, peraltro, ad una vicenda analoga, dal punto di vista processuale, a quella in esame – che «In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza depositata, ex art. 544, comma 2, cod. proc. pen., entro il quindicesimo giorno da quello della pronuncia, decorre dalla data di scadenza del termine per il suo deposito, reso noto alle parti mediante la notifica del dispositivo, prevista dall’art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176» (Sez. 5, n. 22989 del 08/03/2023, Marchio, Rv. 284518 01).
È fatta salva, in questa cornice, l’eccezione rappresentata dal deposito contestuale di motivazione e dispositivo che, in quanto accompagnata dalla comunicazione del solo dispositivo, determina, nel rito cartolare, la necessità di informare la parte, in forza della previsione dell’art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., di un’opzione della quale, altrimenti, essa resterebbe all’oscuro, in tal modo venendo ingiustificatamente esposta al rispetto di un più breve termine per
proporre impugnazione (in questo senso, cfr. Sez. 6, n. 42854 del 13/09/2023, El Achiqi, Rv. 285388 – 01; Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, D., Rv. 284369 01).
Una volta ribadito che, in linea di principio, nella vigenza del rito cartolare, continuano ad applicarsi le regole generali dettate dall’articolo 585 cod. proc. pen., occorre rimarcare, nella prospettiva della proposizione di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all’esito del giudizio cartolare di appello, che la comunicazione immediata e tempestiva del dispositivo alle parti determina la conoscenza dell’avvenuta decisione – così tenendo luogo della lettura del dispositivo in pubblica udienza – e consente, quindi, alle parti di individuare con precisione e certezza quale sia il termine per impugnare e da quando esso decorra.
L’immediata comunicazione del dispositivo, in altre parole, assicura alle parti la possibilità di effettuare ogni pertinente valutazione in merito all’impugnazione, fruendo dei termini previsti dall’art. 585 cod. proc. pen., senza che le prerogative difensive vengano minimamente pregiudicate, attesa la disponibilità di un congruo spazio temporale di ponderazione tra la comunicazione del dispositivo e il dies a quo per impugnare.
Nel caso in esame, il termine di impugnazione deve individuarsi, pertanto, in quello di trenta giorni, ai sensi dell’art. 585, primo comma, lett. b) c.p.p., in relazione all’art. 544, comma 2′ decorrente – diversamente, va, per completezza espositiva, specificato, da quanto indicato dal giudice dell’esecuzione – dalla scadenza del termine di quindici giorni stabilito dalla legge per il deposito della sentenza, ovvero dall’Il giugno 2021.
Il termine di trenta giorni ex artt. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e 544, comma 2, cod. proc. pen., a sua volta decorrente dall’I 1 giugno 2021, è da ritenersi scaduto il giorno 12 luglio 2021 (il trentesimo giorno essendo domenica 11 luglio 2021, festivo), onde ineccepibili sono sia la collocazione a quella data dell’irrevocabilità della decisione che la conseguente declaratoria di inammissibilità, per tardività, del ricorso per cassazione, presentato in epoca successiva.
Il proposto inquadramento sistematico appare coerente con il quadro normativo e, soprattutto, pienamente rispettoso delle garanzie difensive, che non sono state in alcun modo sacrificate dalla comunicazione del solo dispositivo della sentenza di secondo grado.
Eccentrico si palesa, per contro, il richiamo, ripreso dal ricorrente ancora
con la più recente memoria del 23 ottobre 2023, alla disposizione dell’art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. che pertiene, con ogni evidenza, alle ipotesi, diverse da quella che viene qui in rilievo, in cui, all’esito della camera di consiglio, la decisione viene emessa, eventualmente a scioglimento di riserva ed in data successiva a quella dell’udienza, mediante contestuale pubblicazione di motivazione e dispositivo.
Il riferimento da ultimo operato concerne, ad esempio, il caso di adozione di ordinanza all’esito di camera di consiglio partecipata ex art. 127 cod. proc. pen. ovvero quello – che, coerentemente, la giurisprudenza di legittimità qualifica come eccezione alla regola – in cui la sentenza è emessa mediante redazione contestuale di motivazione e dispositivo ma, a differenza di quanto avviene al di fuori del rito emergenziale (l’art. 585, comma 2, lett. b, cod. proc. pen., impone, invero, che, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, si dia lettura anche della motivazione, secondo quanto ribadito, tra le altre, da Sez. 1, n. 28610 del 11/05/2021, COGNOME, Rv. 281641 – 01), la comunicazione è circoscritta al dispositivo.
Laddove, invece, l’emissione del dispositivo della sentenza preceda la redazione della motivazione, la concorrente operatività del regime ordinario in materia di impugnazioni e di quello legato all’emergenza pandennica non determina la paventata connpromissione del diritto di difesa, sicché, in conclusione, non v’è ragione di dubitare della legittimità del provvedimento reso, nell’occasione, dal giudice dell’esecuzione.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.IM.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2023.