Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43387 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43387 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2024 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di ROMA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore generale, in persona RAGIONE_SOCIALE sostituta NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale NOME COGNOME era stato condannato per un furto con strappo ai danni di Ione! ZUGRAVU, con le generiche prevalenti sulle contestate aggravanti (fatto commesso in Roma il 24/6/2019).
Il processo, svoltosi in appello con rito cartolare, nasce dalla querela RAGIONE_SOCIALE per offesa, la quale aveva riferito ai Carabinieri di aver subito il furto a opera di due in riconosciuto entrambi, sebbene uno dei due non fosse stato poi rintracciato. L’odier imputato veniva identificato e uno dei beni sottratti al denunciante (un cellulare) ritrov possesso di tale COGNOME NOMENOME NOME accusata di aver ricettato il bene, quindi assolta per difetto di prova RAGIONE_SOCIALE consapevolezza RAGIONE_SOCIALE sua illecita provenienza persona offesa non era stata escussa nel dibattimento siccome irreperibile e le su dichiarazioni erano state acquisite ai sensi dell’art. 512, cod. proc. pen. La Corte vagliato l’attendibilità, rilevando che la stessa non si era costituita parte civile, narrato non presentava contraddizioni, valutando a riscontro estrinseco la circostanza che d tabulati telefonici relativi al telefono sottratto era stato possibile risalire al suo rit considerando del tutto sicura la ricognizione operata.
La difesa del COGNOME ha proposto ricorso, formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto i vizi di cui alle lett. b), c) ed e) dell’art. 606 cod. p avendo la Corte territoriale, in violazione dell’art. 598 bis, comma 2, cod. proc. pen., omesso di convocare le parti a seguito RAGIONE_SOCIALE richiesta di presenziare formulata dal COGNOME, detenu per altra causa, il collegamento inizialmente attivato essendo stato sospeso per riten cartolarità del rito.
Con il secondo, ha dedotto violazione di legge e vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione quanto al valutazione delle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE persona offesa, volontariamente sottrattas dibattimento, in assenza di riscontri al suo dictum, pertanto in violazione RAGIONE_SOCIALE regola di cui all’art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha deposita conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, oltre che per la genericità.
2. Quanto al primo, occorre preliminarmente dare atto che, nel caso all’esame, l Corte d’appello ha ritenuto di procedere ai sensi RAGIONE_SOCIALE normativa dettata nel peri pandemico (in particolare, dell’art. 23 bis d. I. 28 ottore 2020, n. 137), espressamente richiamata nel decreto di citazione a giudizio, pur avendo attivato il collegamento chiuso), siccome richiesto dal detenuto e avvisato RAGIONE_SOCIALE richiesta del COGNOME anche difensore; quest’ultimo si era limitato a depositare conclusioni scritte, senza presenzia video collegamento.
Orbene, il procedimento in esame è effettivamente regolato dalla previgente normativa emanata in epoca pandemica e successivamente prorogata. Più specificamente, a norma del comma 1 dell’allora vigente art. 23 bis, RAGIONE_SOCIALE legge n. 176 del 2020 che ha convertito, con modifiche, il d.l. n. 137/2020, la regola per lo svolgimento delle udien appello era quella RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, senza l’intervento delle parti, salvo che u esse avesse fatto richiesta di discussione orale o che l’imputato avesse manifestato la volon di comparire. A mente del successivo comma 4, inoltre, la richiesta di discussione orale di al comma 1 doveva essere formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore ent il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza, con trasmissio cancelleria RAGIONE_SOCIALE corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e dep rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità, l’imputato poteva formulare, a mezzo del difensore, la richiesta di partecip all’udienza di cui al citato comma 4.
Tale ultima disposizione, relativa alla richiesta di partecipazione dell’imputato v propria volta – letta in combinato con quella contenuta nell’art. 23, comma 4, dello st testo normativo, ai sensi del quale «La partecipazione a qualsiasi udienza delle person detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del RAGIONE_SOCIALE. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 dell’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codic procedura penale».
La normativa così ricostruita è rimasta in vigore per le impugnazioni proposte sino 30 giugno 2024 e, infatti, a norma dell’art. 94, comma 2, del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. così come modificato dall’art. 11, comma 7, d.l. n. 215/2023, conv. con modificazioni, ne legge 23 febbraio 2024, n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 23, commi 8, primo, secondo, t quarto e quinto periodo, e 9, e 23 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del d.l. n. 137/2020, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Pertanto, a tali procedimenti non si applica l’art. 598 bis, cod. proc. pen., inserito dall’art. 34, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150/2022, che disciplina il rito non parte appello.
Da quanto precede, tenuto conto che la sentenza d’appello è del marzo 2024 e che, dunque, il gravame è stato proposto prima di quell’epoca, nel caso in esame non può trovare applicazione la norma richiamata in ricorso e, quindi, il motivo è manifestamente infondat avendo il deducente in maniera del tutto generica contestato la violazione di una norma ch non trova applicazione nel caso all’esame, senza contestare, dunque, l’interpretazione de sistema normativo previgente data dalla Corte territoriale.
Quanto al secondo motivo, parimenti generico, la difesa ha del tutto omesso un effettivo confronto con i motivi RAGIONE_SOCIALE decisione: la Corte ha, infatti, precis l’affermazione RAGIONE_SOCIALE penale responsabilità si era fondata su plurimi elementi, tra i q fascicolo fotografico, l’analisi dei tabulati telefonici del dichiarante, dai quali era s conferma RAGIONE_SOCIALE ricostruzione degli accadimenti offerta dalla persona offesa irreperibile, d quale era stata acquisita, in forza del meccanismo di recupero di cui all’art. 512, cod. pen., la querela a suo tempo sporta.
Orbene, da un lato, parte ricorrente non ha allegato di essersi opposta all’acquisiz RAGIONE_SOCIALE querela (Sez. 5, n. 13895 del 14/1/2015, COGNOME, Rv. 262942 – 01, in materi dichiarazioni predibattimentali contra alios rese da imputati contumaci, assenti o che si siano rifiutati di sottoporsi ad esame; Sez. 2, n. 50658 del 10/11/2023, COGNOME, Rv. 285689 ipotesi analoga alla prima). Cosicché, la stessa é utilizzabile come mezzo di prova, an quando il querelante si sia sottratto volontariamente all’esame dell’imputato o del suo difen (Sez. 5, n. 4840 del 5/11/2021, dep. 2022, Lamberti, Rv. 282774 – 01). Ma, in ogni caso risolutivamente, la querela non è stata l’unico elemento di prova sul quale si è fonda decisione di merito, avendo la Corte territoriale fatto espresso rinvio ad altri element sopra indicati, che avevano riscontrato la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicenda fornita dalla vitti quali la difesa ha omesso di dedurre, cosicché non può ravvisarsi, nella specie, la ded violazione del disposto di cui all’art. 526, comma 1-bis, codice di rito, genericamente richiamato nel motivo di ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende. Deciso il 29 ottobre 2024