Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30378 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30378 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Tunisia il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 19/12/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobr 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la rideterminazione della pena.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato previsto e punito dall’art. 4 della legge n. 110 del 1975 (commesso in Reggio Emilia il giorno 27 maggio 2022) e – previa concessione delle attenuanti generiche ed applicata la diminuzione di un terzo per il rito abbreviato – lo ha condannato alla pena di euro 445,00 di ammenda (pena base euro 1.000,00, ridotta di un terzo per le generiche e ridotta di un ulteriore terzo per la scelta del rito abbreviato), oltre al pagamento delle spese processuali e la confisca dell’arma sequestrata.
Avverso detta sentenza l’imputato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo la rideterminazione della pena e, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nella parte in cui, nel momento dosimetrico della sanzione per il reato contravvenzionale ascrittogli, il Tribunale ha operato, in considerazione della scelta del rito abbreviato ai sensi dell’art. 438 cod. proc. pen., la riduzione della pena di euro 666,00 (già diminuita per le attenuanti generiche) nella misura di un terzo anziché della metà, secondo quanto previsto dall’art. 442 del codice di rito, come modificato dalla legge n. 103 del 2017.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’unico motivo di impugnazione riguarda la dedotta erronea riduzione della pena da parte del giudice del merito nella misura di un terzo e non già della metà, in violazione della nuova previsione dell’art. 442 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2018, e, quindi, prima della commissione del fatto ascritto all’odierno ricorrente.
Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021, Acquistapace, Rv. 280539), intervenute sul tema, hanno tra l’altro evidenziato che l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., «prevede categoricamente la diminuzione della pena nella misura della metà per effetto dell’opzione difensiva per il rito abbreviato nei procedimenti nei quali sono contestati reati contravvenzionali» e hanno rimarcato che «il carattere tassativo di questa previsione nell’indicazione del quantum della riduzione scolpisce nitidamente il contenuto dell’obbligo decisorio sul punto, al
quale il giudice non può sottrarsi, spettando correlativamente all’imputato il diritto a vedersi decurtata la pena nella esatta dimensione prevista dalla legge».
La sentenza impugnata non ha tenuto conto della nuova disciplina normativa. Invero, la pena – stabilita per il reato contravvenzionale ascritto, previa concessione delle attenuanti generiche, in curo 666,00 di ammenda – doveva essere ridotta per il rito abbreviato nella misura non del terzo, come è avvenuto, ma bensì della metà.
3.1. A tale riduzione, che comporta la corretta determinazione della pena in euro 333,00 di ammenda (così determinata: pena base euro 1.000,00 di ammenda, ridotta di un terzo ad euro 666,00 per le attenuanti generiche e della metà ad euro 333,00 per la diminuente prevista per la scelta del rito), si procede direttamente in questa sede, ai sensi dell’art. 620, lett. /), cod. proc. pen. come novellato dalla stessa legge n. 103 del 2017, che attribuisce alla Corte di cassazione il potere di statuire – contestualmente all’annullamento senza rinvio, sul punto, della sentenza impugnata – rideterminando la pena sulla base di una semplice operazione aritmetica che non richiede accertamenti in fatto (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, COGNOME, Rv. 271831).
3.2. La sentenza impugnata deve, di conseguenza, essere annullata senza rinvio sul punto con la rideterminazione della pena nella misura sopra indicata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla misura della pena che ridetermina in euro 333,00 di ammenda.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2024.