Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25646 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
QUARTA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25646 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 8905/2025
NOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 18/01/1991 avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME con le quali si Ł chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale COGNOME NOME era stato condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 .
Avuto riguardo ai temi devoluti con il ricorso, con i quali, come vedremo piø avanti, si Ł dedotta la violazione degli artt. 8 e 16, cod. proc. pen. e l’assenza di motivazione in punto decisione sulla eccezione di incompetenza territoriale, la Corte d’appello ha ritenuto la stessa infondata, rilevando che, pur essendo vero che il primo controllo nei confronti dell’imputato fosse avvenuto in Civitavecchia (rinvenuti in suo possesso gr. 6 di hashish), lo stesso era stato poi sottoposto a perquisizione domiciliare in Roma e, nel corso della stessa, era stata rinvenuta la ben piø importante quantità di stupefacente, ciò avendone determinato l’arresto e, secondo il Tribunale, la individuata competenza territoriale, avuto riguardo all’ultimo luogo di consumazione della condotta. Sotto altro profilo, quel giudice ha precisato che l’eccezione era stata sollevata in sede di udienza di convalida, ma non riproposta nel giudizio direttissimo, nel corso del quale, invece, era stata formulata richiesta di rito abbreviato, l’eccezione non essendo stata neppure proposta in sede di discussione.
La difesa del COGNOME ha formulato un unico motivo, con il quale, per l’appunto, ha dedotto violazione di legge e vizio di assenza della motivazione in ordine alla sola questione inerente al radicamento della competenza per territorio: secondo la difesa, nel caso all’esame, ci si troveremmo di fronte a una detenzione ‘dinamica’ della droga, cosicchØ, tra le due condotte di detenzione e trasporto, la seconda dovrebbe ritenersi assorbita nella prima, escluso il concorso formale, stante l’anteriorità del contesto temporale. Nella specie, la questione avrebbe dovuto risolversi verificando se il domicilio costituisse o meno il deposito dello stupefacente, precedentemente rinvenuto in possesso dell’imputato, viceversa i giudici territoriali, pur assumendo implicitamente il collegamento tra le due condotte, hanno individuato la competenza nel luogo nel quale era stata tenuta l’ultima condotta, laddove, al contrario, sia ove si consideri l’assorbimento, sia ove si ritenga un reato permanente, il luogo andrebbe individuato in Civitavecchia, vuoi per il nesso strumentale della detenzione rispetto al trasporto, vuoi perchØ lì aveva avuto l’inizio la
consumazione. In ogni caso, secondo il deducente, non potrebbe tenersi conto del criterio dell’ultimo luogo della condotta, eventualmente valido a fini probatori, non avendo la Corte territoriale neppure evocato una connessione teleologica (ritenendo cioŁ la condotta delittuosa finalizzata all’occultamento di altro reato), nØ fatto riferimento ai criteri suppletivi di cui all’art. 9, cod. proc. pen. Infine, ha contestato il ragionamento della Corte d’appello, laddove ha ritenuto che la questione dovesse essere sollevata in sede di giudizio abbreviato e non solo nella fase precedente, rilevando che il precedente difensore l’aveva sollevata prima della richiesta del rito speciale.
Il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
2. In caso di convalida dell’arresto e giudizio direttissimo, come nell’ipotesi al vaglio, l’art. 558, comma 8, cod. proc. pen. espressamente stabilisce che l’imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione pena e, in tal caso, il giudizio si svolgerà davanti allo stesso giudice del dibattimento, trovando applicazione le disposizioni di cui all’art. 452 comma 2, cod. proc. pen., a mente del quale «Se l’imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 438, comma 6-bis; nel caso di cui all’articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio direttissimo».
Tuttavia, a mente dell’art. 438 comma 6-bis, espressamente richiamato dall’art. 452 comma 2, «La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice». Il richiamo, contenuto nel comma 2 del citato art. 452 Ł stato inserito dall’art. 1, comma 45 della legge 23 giugno 2017, n. 103, il comma 43 dello stesso articolo avendo interpolato l’art. 438 cod. proc. pen. mediante l’aggiunta, per l’appunto, del comma 6-bis.
Tanto premesso, nel caso all’esame emerge in atti, cui questa Corte può accedere stante la natura processuale della questione devoluta, che il difensore del COGNOME, all’udienza del 11 ottobre 2021 per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio direttissimo, aveva formulato l’eccezione sulla competenza territoriale; il giudice aveva provveduto con separata ordinanza sulla convalida e la domanda cautelare e, quanto al giudizio, aderito alla richiesta di termine a difesa, avendo il difensore preannunciato la scelta del rito alternativo, rinviando all’udienza del 09 dicembre successivo, nel corso della quale il difensore formalizzava la richiesta di rito abbreviato, senza tuttavia reiterare l’eccezione inerente alla competenza territoriale.
La prospettazione difensiva Ł incoerente con il sistema normativo come sopra ricostruito.
Questa Corte ha già precisato, sia pur con riferimento alla instaurazione di giudizio abbreviato a seguito di notifica di decreto di giudizio immediato, che l’eccezione di incompetenza per territorio formulata nella sede e nei termini di cui all’art. 458, comma 1, cod. proc. pen. deve intendersi tacitamente rinunciata nel caso in cui, all’udienza camerale fissata, la parte abbia coltivato esclusivamente la richiesta di procedere con il rito alternativo prescelto, condizionato ad integrazione probatoria o, in linea subordinata, “secco” (Sez. 6, n. 15422 del 09/03/2023, COGNOME, Rv. 284582 – 02).
Il caso esaminato in quella sede, tuttavia, non Ł esattamente sovrapponibile a quello di specie, nel quale l’eccezione Ł stata regolarmente formulata nel segmento processuale della convalida e della contestuale citazione per il direttissimo, ma anche nella specie, la richiesta non Ł stata ribadita
all’udienza nella quale, invece, Ł stata formalizzata soltanto la preannunciata richiesta di ammissione al rito speciale.
E, sul punto, si Ł spiegato che l’imputato che abbia avanzato richiesta di rito abbreviato nell’ambito del giudizio direttissimo non può proporre eccezione di incompetenza per territorio (Sez. 6, n. 11528 del 02/03/2022, COGNOME, Rv. 283050 – 01), evidenziandosi come sia proprio il chiaro tenore letterale dell’art. 438 comma 6-bis, cod. proc. pen., espressamente richiamato dall’art. 452, comma 2, cod. proc. pen., a precludere al giudice (il quale, richiesto di procedere con le forme del rito abbreviato, abbia disposto in conformità), di valutare ogni questione inerente alla competenza per territorio.
SicchØ la parte che intenda coltivare tale eccezione dovrà chiedere al giudice di pronunciarsi sulla stessa prima della trasformazione del rito, cioŁ prima che si cristallizzi quella che Ł una precisa opzione processuale, logicamente incompatibile con la prospettata questione sulla competenza territoriale, tenuto conto della espressa preclusione posta dalla norma richiamata dall’art. 452, comma 2 cit.
Del resto, che questa sia la corretta interpretazione del sistema normativo sopra delineato discende anche dalla ricostruzione del diritto vivente valido sino alla intervenuta riforma che ha interessato l’art. 438 cod. proc. pen., con l’interpolazione dello stesso mediante l’aggiunta, per l’appunto, del comma 6-bis, ad opera dell’art. 1, comma 45 della legge 23 giugno 2017, n. 103.
Ed invero, le Sezioni Unite, chiamate a dirimere un contrasto interpretativo circa l’ammissibilità dell’incidente di competenza nel giudizio abbreviato, avevano ritenuto la relativa eccezione proponibile ‘in limine’ al giudizio abbreviato non preceduto dall’udienza preliminare, mentre, qualora detto rito fosse instaurato nella stessa udienza, l’incidente di incompetenza poteva essere sollevato, sempre ‘in limine’ a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare, precisando che, pur in assenza nel giudizio speciale di una fase dedicata alla soluzione delle questioni preliminari, l’eccezione poteva essere proposta in sede di verifica della costituzione delle parti (Sez. U, n. 27996 del 29/03/2012, COGNOME, Rv. 252612 – 01).
Il legislatore, nel novellare l’art. 438 cod. proc. pen., tuttavia, ha superato proprio la scelta (invero rappresentata dall’indirizzo minoritario che aveva dato origine al contrasto ermeneutico) operata dal diritto vivente, espressamente stabilendo l’effetto preclusivo dell’opzione esercitata con la richiesta di rito abbreviato rispetto a ogni tipo di questione inerente alla competenza per territorio.
Trattasi, peraltro, di opzione che la giurisprudenza di legittimità ha già ritenuto priva di profili di incostituzionalità, per la semplice considerazione che l’art. 452 cod. proc. pen. garantisce comunque il diritto di difesa dell’imputato, non limitandone la possibilità di far valere l’eccezione, ragion per cui la preclusione di cui all’art. 438 comma 6-bis, cod. proc. pen. Ł stata espressamente richiamata dall’art. 452 comma 2 cit.
Nella specie, all’udienza del 09 dicembre 2021, l’imputato personalmente ha chiesto procedersi nelle forme del rito abbreviato e il giudice ha disposto in conformità, il difensore avendo rassegnato le proprie conclusioni, senza reiterare l’eccezione prima della richiesta del rito speciale, il che ha precluso, per ciò solo, al giudice l’esame della questione stessa, una volta instaurato il rito alternativo.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/05/2025