Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14807 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14807 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a DELIANUOVA il 13/02/1985 NOME COGNOME nato a CINQUEFRONDI il 30/12/1997
avverso l’ordinanza del 18/09/2024 del TRIBUNALE di PALMI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG che ha concluso per l’inammissibilità del- ricors0
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RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palmi, con ordinanza del 18 settembre 2024, ha respinto l’istanza di ammissione al rito abbreviato condizionato reiterata ai sensi dell’art. 438, comma 6 ter, cod. proc. pen. GLYPH da COGNOME NOME e COGNOME NOME. Il Tribunale ha considerato che la richiesta di istruzione probatoria prospettata riguardava le modalità di acquisizione della messaggistica scambiata tramite la piattaforma RAGIONE_SOCIALE da parte dell’autorità giudiziaria straniera, in esecuzione di ordini europei di indagine; che tale richiesta aveva contenuto esplorativo, in contrasto con la presunzione di legittimità del compendio probatorio acquisito nella cornice europea; che la richiesta era sovrabbondante, quindi incompatibile con le esigenze del rito alternativo.
Propongono ricorso per Cassazione COGNOME NOME e COGNOME NOME esponendo: 1) di aver proposto la richiesta di essere ammessi al rito abbreviato condizionato all’udienza preliminare tenutasi davanti al GUP di Reggio Calabria, richiedendo, quale attività istruttoria, GLYPH la produzione di tutti gli atti del procedimento francese e l’escussione degli inquirenti e dei magistrati transalpini, volta ad appurare quale fosse stata l’attività investigativa dell’autorità francese; 2) la richiesta di ammissione rito abbreviato condizionato era stata respinta dal GUP, che la riteneva incompatibile con le ragioni di economia processuale connesse al rito; 3) successivamente, gli atti del procedimento francese erano nelle more stati trasmessi, essendosi risolto un malfunzionamento informatico del sistema TIAP, ed era altresì intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite del 29 febbraio 2024, n.23756, che aveva affermato la natura di intercettazioni delle chat; GLYPH 4) la richiesta formulata all’udienza del 18 settembre 2024, prima dell’apertura del dibattimento, doveva pertanto intendersi trasformata, per fatti concludenti, in richiesta di rito abbreviato secco, e ciò risulta anche dal verbale di udienza, trascritto nel corpo del ricorso. Lamentano pertanto vizio di violazione di legge in relazione agli artt 178 lett. c) e 438 cod, proc,pen. l’abnormità del provvedimento impugnato. Il Tribunale non aveva considerato che, stante la intervenuta acquisizione delle prove richieste e il superamento della questione inerente alla qualificazione delle chat come intercettazioni, la richiesta di rito abbreviato condizionato si era trasformata in richiesta di rito abbreviato secco. Il diniego dì accedere al rito abbreviato doveva considerarsi atto abnorme, in quanto determinava un distorto sviluppo dell’iter processuale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
In data 3 marzo 2025 i ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi proposti.
E’ noto che, all’udienza preliminare, l’imputato può chiede l’ammissione al rito abbreviato semplice o condizionato e che la richiesta di rito abbreviato deve essere avanzata in udienza preliminare dopo la formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero, ma non oltre il momento in cui il difensore dell’imputato formula le proprie conclusioni definitive (Sez. U, n. 20214 del 27/03/2014, Frija, Rv. 259076 – 01). Solo in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di ammissione al rit abbreviato condizionato, sulla scorta di una pronuncia della Corte Costituzionale intervenuta a garanzia del diritto di difesa (Corte cost. 23 maggio 2003, n.169) il d.lgs n.150 del 2022 ha introdotto esplicitamente il comma 6 ter dell’art. 438 cod. proc. pen., secondo cui l’imputato può riproporre l’istanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato rigettata o dichiarata inammissibile prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
La questione da risolvere attiene all’impugnabilità del provvedimento con il quale il Tribunale di Palmi ha respinto la richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato, reiterata dai ricorrenti prima dell’apertura del dibattimento ai sensi dell’art. 438, comma 6 ter, cod. proc. pen. Non viene dunque in considerazione un provvedimento di rigetto o inammissibilità della richiesta di rito abbreviato cd secco, richiesta che avrebbe dovuto essere proposta, improrogabilmente, entro la chiusura della discussione dell’udienza preliminare e che non è stata avanzata in quella sede.
E’ altrettanto noto che, in tema di impugnazioni, il principio generale di tassatività dei “casi” e dei “mezzi” declinato dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen., è derogato per le sole ipotesi di abnormità, ovvero per le ipotesi di provvedimenti strutturalmente o funzionalmente estranei all’ordinamento che, in quanto tali, sfuggono ad una previa definizione e rispetto ai quali il riconoscimento della ricorribilità per cassazione tende al superamento di una situazione di stallo, altrimenti non rimediabile. E’ del tutto evidente che la questione in discussione trova risposta affermativa o negativa a seconda che sia possibile ravvisare nel provvedimento i caratteri dell’abnormità, che può essere quella cd. strutturale, che si determina allorquando il provvedimento, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero di quella cd. funzionale, ricorrente quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo ((Sez. U, n. 26 del 24.11.1999 – dep. 2000, COGNOME, Rv. 215094; Sez. U. n. 5307 del 20/12/2007 – dep. 2008, COGNOME, Rv. 238240; Sez. 6 n. 2325 dell’08/01/2014, E, Rv. 258252; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014 dep. 20/01/2015, COGNOME e altro, Rv. 262275).
Orbene, ritiene il Collegio che il provvedimento qui impugnato non sia affetto alcun profilo di abnormità. Non ricorre, invero, alcuna abnormità strutturale, in quanto è il comma 6 ter dell’art. 438 cod. proc. pen. che prevede espressamente che il Tribunale provveda sulla richiesta di ammissione al rito abbreviato reiterata prima della apertura del dibattimento:Si tratta dunque di un provvedimento pienamente inserito nel sistema della legge processuale. Né può ipotizzarsi alcuna abnormità funzionale, non determinandosi alcuna stasi del procedimento, che prosegue regolarmente nelle forme del rito ordinario.
In proposito, i riferimenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente (sez. 3, n. 67 del 18/111/2015, Rv 266271; Sez. 1, n. 21439 del 03/04/2019, Rv. 275812 – 01) sono del tutto inconferenti. La questione trattata dai precedenti citati riguarda il caso del giudizio immediato e la ammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato cd secco riproposta nell’udienza camerale di cui all’art. 458, comma 2, a seguito del rigetto della istanza di ammissione al rito abbreviato condizionato. Nelle pronunce richiamate si è chiarito che, poiché nel rito immediato non è prevista l’udienza preliminare, l’istanza di ammissione al giudizio abbreviato è presentata nella cancelleria del Giudice per le indagini preliminari e trattata all’udienza camerale di cui all’art. 45 comma 2 cod proc pen: si è dunque ritenuto che, in quella udienza, sia ancora possibile avanzare richiesta subordinata di abbreviato cd secco. Detta facoltà è invece espressamente prevista, nel rito ordinario, nella sede a ciò deputata, e cioè in udienza preliminare. E’ invero pacifico nonché normativamente previsto ( art. 438, comma 5 bis, cod. proc. pen. ) che, durante l’udienza preliminare, ove rigettata la richiesta di rito abbreviato condizionato, si può proporre richiesta di rito abbreviato “secco” ( nel caso di specie non proposta entro il termine della formulazione delle conclusioni a norma degli artt. 421 e 422).
Il caso che occupa attiene invece alla diversa questione della impugnabilità, o meno, del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 438, comma 6 ter, di rigetto della richiesta di abbreviato condizionato sotto il profilo della abnormità, da escludersi alla luce delle considerazioni esposte.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 5 marzo 2025
Il Consigliere ‘stensore
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