Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 52106 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 6 Num. 52106 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Cagliari il 25/09/1977
avverso la sentenza del 28/05/2019 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio per la determinazione della pena, con riferimento alla mancata riduzione per il rito, e per l’inammissibilità del ricorso nel resto. v
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna inflitta a NOME COGNOME dal Tribunale della stessa città, con sentenza emessa il 19 settembre 2018 all’esito di giudizio abbreviato, per i reati di cui agli artt. 337 e 635, cod. pen.; 186, comma 2, lett. cod. c), n. 2-bis), strada; e 4, legge n. 110 del 1975.
Quegli, in sintesi, invitato a fermarsi da una pattuglia dei Carabinieri mentre era alla guida della propria autovettura, in stato di ubriachezza e con due coltelli a serramanico in tasca, avrebbe cercato di darsi alla fuga, dapprima urtando l’auto dei militari con la propria, e quindi tentando di investire uno di quelli paratosi davanti a lui sulla strada.
2. Avverso tale sentenza, COGNOME ricorre per Cassazione, con atto del suo difensore e procuratore speciale, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
2.1. errata applicazione degli artt. 43, 83 e 635, cod. pen., in relazione alla condotta di danneggiamento dell’autovettura dei Carabinieri: l’evento lesivo sarebbe stato involontario, e quindi penalmente non rilevante, dovendo escludersi – sulla base degli elementi di fatto accertati, valutati secondo la c.d. “formula di Frank” – che egli abbia agito con la consapevole certezza del verificarsi di esso, presupposto minimo per la configurabilità del dolo, anche solo eventuale;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla determinazione degli aumenti di pena per continuazione, avendo la Corte d’appello omesso di rendere motivazione specifica per ciascuno di essi;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 546 e 442, cod. proc. pen.: la sentenza di primo grado, pur dando atto in dispositivo dell’applicazione della diminuente per il rito abbreviato, in motivazione, invece, nella parte relativa ai passaggi attraverso i quali è giunta alla determinazione della pena finale, non ha indicato tale riduzione; la sentenza d’appello ha ritenuto trattarsi di un mero contrasto tra motivazione e dispositivo, da risolversi con la prevalenza di quest’ultimo; il ricorrente, al contrario, sostiene: che tale aumento non sia stato applicato; che la pronuncia presenta una complessiva incertezza, ond’è che non è possibile assegnare prevalenza al dispositivo, trattandosi di regola non assoluta ma da valutarsi in relazione alle specificità della fattispecie; che, comunque, per i reati contravvenzionali, tale diminuzione di pena non risulterebbe essere stata apportata nella maggior misura prevista
dall’art. 442, cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è generico.
La sentenza impugnata ha valorizzato le dichiarazioni rese dallo stesso imputato all’udienza di convalida del proprio arresto, là dove ha ammesso di aver danneggiato l’auto dei carabinieri poiché sprovvisto di copertura assicurativa.
L’inferenza operata dalla Corte d’appello, per cui tanto egli abbia compiuto per crearsi un varco e sfuggire al controllo, è indubbiamente quella più lineare sotto il profilo logico, per cui può tranquillamente escludersi, anzitutto, denunciato travisamento della prova dichiarativa.
Ricorre tale ipotesi, infatti, soltanto in presenza di una palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratt dal giudice, tale da introdurre nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo o da omettere la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia, mentre non rilevano presunti errori commessi dal giudice nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (in questi termini, tra moltissime altre, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, COGNOME, Rv. 272406; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, COGNOME, Rv. 276567). E ciò vieppiù vale, nell’ipotesi – come quella in rassegna – della duplice condanna in entrambi i gradi di merito, potendosi ritenere sussistente tale vizio di motivazione soltanto allorché entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza di entrambe le sentenze rispetto al compendio probatorio acquisito (in tali termini, tra le più recenti di moltissime altre, sez. 6, n. 38 del 08/06/2018, Camba).
Il ricorso, dal suo canto, si è limitato a sostenere che le dichiarazioni dell’imputato non sarebbero sufficienti, senza tuttavia spiegare per quale motivo, ma limitandosi ad evocare genericamente l’elaborazione della giurisprudenza di questa Corte sul dolo eventuale: tema che, tuttavia, risulta all’evidenza improprio, in ragione dell’anzidetta ammissione della volontarietà dell’azione da quegli compiuta e dell’immediata ed univoca strumentalità di essa al danneggiamento dell’auto antagonista ed alla opposizione all’attività istituzionale dei pubblici ufficiali.
2. E’ munito di fondamento giuridico, invece, il terzo motivo di ricorso, il cui accoglimento, imponendo una complessiva rideterminazione della pena, rende altresì superflua la disamina del secondo.
Dalla lettura della sentenza di primo grado – consentita alla Corte per la natura processuale del vizio dedotto – si rileva senza incertezze il denunciato contrasto tra motivazione e dispositivo: e la giustificazione offerta dalla Corte d’appello per respingere la relativa doglianza, nel senso che si sarebbe trattato di un banale refuso, da risolvere secondo il criterio della logica prevalenza del dispositivo, non può dirsi soddisfacente.
La regola della prevalenza del dispositivo, infatti, sul presupposto che quest’ultimo rappresenti l’immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, la quale conserva la sua funzione di spiegazione e di chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, Rv. 275690; Sez. F, n. 47576 del 09/09/2014, Rv. 261402).
Nel caso specifico, la sentenza di primo grado, sul punto in esame, risulta obiettivamente ed insuperabilmente equivoca, al punto da non consentire di ricostruire con certezza la volontà del giudicante.
Inoltre, il criterio aritmetico sostenuto dalla Corte territoriale si pone contrasto con la misura differenziata della riduzione di pena per la scelta del rito abbreviato, attualmente prevista per i delitti e per le contravvenzioni, a seguito della modifica dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 maggio 2017, n. 103.
Tale disposizione, infatti, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina, costituisce norma penale di favore ed impone che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito vad effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pen base), nella misura di un terzo (Sez. 2, n. 14068 del 27/02/2019, Rv. 275772).
3. La sentenza impugnata dev’essere, dunque annullata in parte qua, con rinvio alla Corte emittente, perché provveda alla rideterminazione della pena, applicando distintamente la riduzione per il rito abbreviato per i delitti e l contravvenzioni per cui è intervenuta condanna, nella diversa misura prevista
dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 maggio 2017, n. 103.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla determinazione della pena e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari.
Così decisio in Roma, il 23 ottobre 2019.