Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16363 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16363 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 6 novembre 2023, in totale riforma della pronuncia del Tribunale monocratico di Torino del 23-10-2020, riteneva NOME colpevole del reato di rapina ascrittogli e, calcolata la riduzione per il rito abbrevi condannava alla pena di anno 1, mesi 2 di reclusione ed C 300,00 di multa.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., erronea applicazione della legge penale ed in specie dell’art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen. per avere, il giudice di appello, riformato la sentenza assolutoria di primo grad senza procedere alla rinnovazione dell’istruzione mediante l’audizione dell’imputato e ciò benché avesse fornito un’interpretazione delle dichiarazioni dello stesso diametralmente opposta a
quella attribuita dal giudice di. primo grado, che aveva posto a fondamento della decisione assolutoria proprio quanto dichiarato dal ricorrente in sede di giudizio di convalida. Si aggiunge che la scelta dell’imputato di procedere con giudizio abbreviato “secco” non poteva ledere i diritto di difesa e consentire il ribaltamento della decisione assolutoria senza la rinnovazione d prova dichiarativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere respinto.
In tema di rinnovazione istruttoria in appello a fronte di impugnazione di sentenza d proscioglimento il legislatore è intervenuto con la recente riforma prevista dal d.lgs. n. 150 al fine evidente di tassativizzare detto obbligo limitandone il campo applicativo; la nuo previsione contenuta nel comma 3 -bis dell’art. 603 cod.proc.pen. non soltanto impone la rinnovazione solo a fronte di un appello della sentenza di proscioglimento da parte del pubblico ministero ma la subordina ad alcune specifiche circostanze. Innanzi tutto, la rinnovazione s impone soltanto ove l’impugnazione, con motivi evidentemente specifici, abbia devoluto aspetti relativi alla interpretazione delle prove dichiarative. In secondo luogo, con previsione certamen assai specifica ed innovativa, l’obbligo di rinnovazione viene limitato espressamente ai soli ca di prove dichiarative che siano state assunte nel giudizio dibattimentale di primo grado ovvero nel giudizio abbreviato nel solo caso di integrazione probatoria. L’espresso riferimento contenut nella nuova disposizione alla sussistenza di un obbligo di rinnovazione nel giudizio abbreviato d appello, subordinato alla esclusiva condizione dell’avvenuta integrazione probatoria, esclude l’applicabilità del comma 3 bis cit. nel c.d. abbreviato secco, come pure richiamato invece dalla doglianza esposta con i motivi di ricorso.
1.1 Quanto al contenuto innovatore della recente riforma, secondo la Relazione Illustrativa del d.lgs 150/2022, si è intervenuti sull’articolo 603 cod.proc.pen. inserendo il n comma 3 -bis, prevedendo una limitazione a casi specifici per rinnovare l’istruttori dibattimentale in appello anche per il ricorso proposto dal p.m. e non solo da quello propost dalle parti; in particolare la Relazione suddetta afferma testualmente che:” Viene parimenti esclusa la rinnovazione dell’istruzione finalizzata alla rivalutazione della prova dichiarativ casi di giudizio abbreviato in cui non vi sia stata integrazione probatoria”.
La volontà di ricondurre l’obbligo di rinnovazione in appello, nel caso di impugnazione dell sentenza assolutoria di primo grado al canone dell’immediatezza tra giudice della condanna e prova, appare pertanto evidente. Ne deriva affermare che ai sensi della nuova disciplina dettata dall’art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen., come riformulato dalla cd. Riforma Cartabia, in capo al giudice di appello, non sussiste alcun obbligo di rinnovazione nell’ipotesi di impugnazione del sentenza di assoluzione emessa all’esito di rito abbreviato.
Tale precisa volontà risultava anticipata già dal contenuto della Relazione finale dell Commissione RAGIONE_SOCIALE sul progetto del legge delega, la quale aveva espressamente criticato il
risultato orientamenti giurisprudenziali in esame affermando che “il rafforzamento dei poteri istruttori in seconde cure nell’ipotesi di appello del pubblico ministero si è dimos piuttosto critica, nella misura in cui ha prodotto un meccanismo assai dispendioso e problematico, destinato a produrre veri e propri cortocircuiti logici quando opera nei casi giudizio abbreviato” qualificando poi, l’istituto della rinnovazione obbligatoria a seguito impugnazione della sentenza assolutoria emessa nel rito abbreviato, una vera e propria “aporia” del sistema.
1.2 Del resto tale conclusione risulta ribadita proprio dalla Corte EDU che in diverse pronunce aveva escluso la necessità di rinnovazione in caso di rito abbreviato; con alcuni interventi la C.E.D.U., ha precisato e chiarito il contenuto dell’obbligo di rinnovazione del giu di appello dinanzi al quale sia stata impugnata una sentenza assolutoria di primo grado; si è così escluso che l’obbligo di rinnovazione incomba sul giudice anche nei casi di scelta da parte degl imputati del rito abbreviato e quindi di decisione assunta allo stato degli atti (C. E.D.U. 25.3.2 Di Martino e RAGIONE_SOCIALE c. RAGIONE_SOCIALE) e ciò essenzialmente perché attraverso la richiesta di instaurazione del rito, i ricorrenti – assistiti dai loro difensori – hanno accettato di difendersi sulla b atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari – di cui avevano avuto conoscenz – rinunciando, sans équivoque, al diritto di ottenere l’audizione dei testimoni, compresi quelli d cui hanno lamentato il mancato esame nel giudizio d’appello.
1.3 Su tale rilevante aspetto della rinnovazione istruttoria in appello ridisegnata dall’ 603 comma 3 bis cod.proc.pen., come modificato dal d.lgs 150/2022, si segnala anche il contenuto della Relazione del Massimario della Corte di cassazione intervenuta sulla modifica normativa, che ha affermato come:” la rinnovazione istruttoria in appello subisce una sensibile contrazione rispetto all’attuale panorama normativo, nel progetto riformatore volto ad un più efficiente giudizio di secondo grado. In proposito il legislatore della riforma ha inteso espunge l’obbligo di rinnovazione istruttoria per il caso di impugnazione della sentenza assolutoria emessa all’esito di rito abbreviato secco, sul fondamento che, a fronte della rinuncia dell’imputat contraddittorio nell’assunzione della prova -facoltà connessa al rito abbreviato e bilanciata noto beneficio premiale-, non si pone alcuna necessità processuale di rinnovazione delle prove dichiarative. Come noto, nel ribaltare l’editto assolutorio di primo grado, il giudice di appe di regola tenuto a rinnovare la prova dichiarativa ma, secondo la nuova previsione, tale necessità non sorge laddove in primo grado il giudizio si sia integralmente svolto sulla base degli a contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari. La scelta operata dall’imputato di ess giudicato allo stato degli atti comporta la rinuncia ad oralità e contraddittorio nella formaz della prova e non impone quindi, nel giudizio di appello avverso la sentenza assolutoria, l’assunzione di prove dichiarative che, per effetto dell’opzione processuale, non siano stat assunte in primo grado. Diversamente, potrebbe profilarsi una asimmetria tra giudizio di primo grado, deciso allo stato° degli atti, e giudizio di appello, venendo altresì in gioco il poten contrasto rispetto alla volontà dell’imputato di essere giudicato secondo le forme del r abbreviato secco”.
2. Anche i primi interventi della giurisprudenza di legittimità hanno segnalato la modific normativa in tema di rito abbreviato e pronuncia di condanna in appello in riforma della decisione di primo grado; in particolare si è affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come riformulato dall’a 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui, in c ribaltamento in appello della sentenza di proscioglimento, non prevede la rinnovazione obbligatoria delle prove dichiarative quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata all’esito di giudizio abbreviato nel quale non si sia proceduto ad integrazione probator (Sez.5, n. 49667 del 10/11/2023, Rv. 285490 – 02). Negli stessi termini si è espressa altra pronuncia (Sez. 6 n.5925 dep. 2024 del 2023 non massimata) la quale, in motivazione, prendeva espressamente in considerazione la problematica stabilendo che:” il motivo di ricorso relativo alla denuncia del vizio di violazione di legge in relazione all’art. 603, comma 3-bis cod. pr pen. è ammissibile anche dopo le modifiche apportate alla disciplina della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello a seguito della entrata in vigore del d. Igs. n. 120 ottobre 2022 che, con l’art. 34, comma 1, lett. i) n. 1, ne ha previsto la obbligatorietà solo riferimento alle prove dichiarative assunte in udienza all’esito di integrazione probatoria dispos nel giudizio abbreviato a norma degli arti:. 438, comma 5, e 441, comma 5, cod. proc. pen.. A tal riguardo va rilevato che, sulla scorta del principio tempus regit actum, contenuto nell’art. delle preleggi, la verifica della deducibilità del vizio di violazione di legge in relazione all’a comma 3-bis cod. proc. pen. con riferimento alla mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello, deve essere condotta avuto riguardo al momento in cui la Corte di appello ha esaminato l’appello del Pubblico Ministero contro la sentenza di proscioglimento a prescindere dal rilievo che alla data odierna, per effetto della modifica apportata all’art. 603, comma 3-bis dall’art. 34, cit non è più prevista come obbligatoria la rinnovazione dell’istruttoria in relazione al rito abbrev cd. secco, quale quello che ha definito la posizione dell’imputato”.
Recentemente poi il tema è stato espressamente affermato da questa sezione in quella pronuncia (Sez. 2, n. 10401 del 13/02/2024, COGNOME, n.m. allo stato) secondo cui sulla base del riformato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. ed in forza dei dettami della più recente giurisprudenza CEDU, alcun obbligo di rinnovazione incombe sul giudice di appello che in esito al rito abbreviato “secco” riformi la decisione di proscioglimento di primo grado; tale obbligo n sussiste neppure in relazione alla audizione dell’imputato che secondo la pronuncia Corte EDU Maestri c. RAGIONE_SOCIALE è limitata al caso dell’avvenuta audizione dello stesso nel corso del primo gra e non anche quando siano state valutate le dichiarazioni rese nel corso delle indagini.
Che la modifica normativa risulti rispettosa dei principi generali, appare anche confortato da quanto stabilito dalla pronuncia n.124 del 2019 della Corte costituzionale, che, chiamata a pronunciarsi sulla illegittimità costituzionale dell’art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen. come riformulato dalla Legge Orlando, riteneva infondate le eccezioni sollevate, non mancando però di sottolineare come l’art. 111, quinto comma Cost. “rinvia alla legge per la puntuale disciplina
dei processi fondati sulla rinuncia dell’imputato all’assunzione della prova in contraddittori lascia così che sia il legislatore a provvedere secondo il suo discrezionale apprezzamento affinchè il processo mantenga caratteristiche di complessiva equità, e sia comunque assicurato, in particolare, l’obiettivo ultimo della correttezza del decisione”. Con la conseguenza che essendo per la Corte costituzionale riservata alla legge la materia dei processi fondati sulla rinunci contraddittorio da parte dello stesso imputato, un vizio di costituzionalità per la nuova discip dell’art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen., come modificato dal D.Lgs 150/2022, non può essere prospettato.
2.1 Così ricostruita l’evoluzione normativa e giurisprudenziale non può esservi dubbio che sulla base del riformato art. 603 comma 3 bis cod. proc.pen. alcun obbligo di rinnovazione incomba sul giudice di appello che in esito al rito abbreviato secco riformi la decisione proscioglimento di primo grado. Quanto alla possibilità di contrasto di tale interpretazione con giurisprudenza della Corte EDU, prospettata in ricorso, oltre a richiamarsi quanto già statui nella pronuncia RAGIONE_SOCIALE c. RAGIONE_SOCIALE va ricordato che nell’ottica dell’obbligo di rinnovazione istr si è mossa quella pronuncia (C.E.D.U. 8.7.2021 Maestri c. RAGIONE_SOCIALE) che impone al giudice di appello in caso di impugnazione da parte del pubblico ministero la rinnovazione dell’esame dibattimentale dell’imputato solo che lo stesso sia stato già escusso nel primo grado di giudizi Secondo le affermazioni della Corte europea in tale pronuncia, perché il diritto dell’imputato essere ascoltato dalla giurisdizione di merito, su fatti e questioni determinanti per l’accertame della colpevolezza, sia soddisfatto, non è sufficiente la citazione all’udienza di appello ai s dell’art. 601 c.p.p.: del resto, non può che osservarsi come si tratti di adempimento funzional a mettere il soggetto unicamente nelle condizioni di conoscere la data dell’udienza e decidere se partecipare o meno al “proprio” processo. Pertanto, spetta «alle autorità giudiziarie adottare tutte le misure positive idonee a garantire l’audizione dell’interessato, anche se quest’ultimo n ha assistito all’udienza, non ha chiesto di essere autorizzato a prendere la parola dinanzi al giurisdizione di appello e non si è opposto, tramite il suo avvocato, a che quest’ultima emett una sentenza sul merito». Si assume però nella stessa pronuncia:” che un ricorrente non può lamentare una violazione del suo diritto a un processo equo se ha rinunciato espressamente e inequivocabilmente al suo diritto di essere sentito dalla corte d’appello, purché abbia avuto possibilità di presentare tutte le sue argomentazioni difensive (Lamatic c. Romania, n. 55859/15, §§ 48 e 62, 1° dicembre 2020). La Corte rammenta a tale proposito il principio secondo il quale né il testo né lo spirito dell’articolo 6 della Convenzione impediscono a una persona di rinuncia spontaneamente, espressamente o tacitamente, alle garanzie di un processo equo (COGNOME, sopra citata, § 73, e Murtazaliyeva c. Russia , n. 36658/05, §§ 117 e 118, 18 dicembre 2018). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
E pertanto, anche dalla analisi della più recente giurisprudenza della Corte europea, risulta che tale obbligo, è pur sempre limitato al caso dell’avvenuta audizione dello stesso n corso del primo grado e non anche quando, come nel caso in esame, siano state rivalutate le dichiarazioni rese nel corso dell’udienza di convalida e l’imputato abbia espressamente rinunciato
al dibattimento in contraddittorio formulando istanza.di definizione del giudizio con le forme de rito abbreviato c.d secco
L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta affermare la non fondatezza del motivo, poiché chiamata a pronunciarsi all’esito di giudizio abbreviato, alcun obbligo di rinnovazione ricadeva sulla corte di appello che decideva sull’appello del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento di primo grado.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi infondata a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 9 aprile 2024
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