Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17672 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17672 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato in Nocera Inferiore lo 01/01/1971
avverso la sentenza del 30/04/2024 della Corte di appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’Avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con in provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza emessa il 23 luglio 2020 -all’esito del rito abbreviato- dal Giudice per i’udienza prelimnare presso il Tribunale della stessa città con cui
NOME COGNOME veniva ritenuto responsabile e condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di falsa testimonianza.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge, in relazione agli artt. 179, 180 e 438 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello ritenuto che il sostituto processuale del difensore di fiducia del COGNOME potesse avanzare la richiesta di abbreviato, benchè privo di procura speciale e benché non autorizzato dal difensore delegante ad avanzare tale richiesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.
Per meglio comprendere il thema disputandum, è opportuno soffermarsi sulla scansione processuale.
L’esame del carteggio processuale – cui la Corte di legittimità può accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094) – consente di ricostruire la sequenza processuale nel seguente modo: a) alla prima udienza del 17 ottobre del 2019 NOME COGNOME – presente in aula unitamente al difensore di fiducia- chiedeva di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato, condizionato al proprio esame; b) ammesso il rito e procedutosi all’audizione dell’imputato, il Giudice procedente aggiornava il processo a nuova data per la discussione; c) alla udienza del 6 febbraio del 2020, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e il Giudice disponeva ulteriore rinvio per repliche alla udienza del 12 marzo 2020 , che veniva rinviata ex lege n,11/2020 al successivo 23 luglio 2020; d) nel corso di tale udienza – che si svolgeva innanzi ad altro Giudice – il sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. del difensore di fiducia del COGNOME non presente, chiedeva di essere nuovamente ammesso al rito abbreviato; e) le parti reiteravano le conclusioni già rassegnate alla precedente udienza, dandosi altresì atto che il difensore di fiducia “titolare” aveva fatto pervenire memorie conclusive scritte, alle quali il difensore delegato si riportava.
In tal modo ricostruito l’iter processuale, il primo dato certo è rappresentato dal fatto che l’ordinanza di ammissione al rito abbreviato è stata emessa su richiesta del COGNOME in persona, presente in udienza con l’assistenza del difensore di fiducia, munito anche di procura speciale.
3.1. In una tale evenienza, l’ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato non può essere revocata ( così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253212) salve le tassative ipotesi espressamente disciplinate dall’ad. 441 bis cod. proc. pen.
Nel solco di tale orientamento si è, dunque, ripetutamente affermato che la richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino al provvedimento del giudice che lo dispone, sicché è abnorme l’ordinanza con cui viene revocata l’ammissione al rito abbreviato, se pronunciata al di fuori delle eccezionali ipotesi di cui all’ad. 441-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 13969 del 10/04/2020, Rame, Rv. 279035; Sez. 6, n. 17716 del 17/04/2014, COGNOME, Rv. 259344; Sez. 6, n. 22480 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256645, secondo cui “la richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino al provvedimento del giudice che lo dispone. È quindi abnorme l’ordinanza con cui egli revoca l’ammissione al rito abbreviato, se pronunciata al di fuori delle eccezionali ipotesi di cui all’ad. 441 bis cod. proc. pen.”).
3.2. Pertanto, proprio perché l’ordinanza ex art. 438 cod. proc. pen. è irrevocabile, salve le eccezioni ex lege previste, qualora nelle more tra l’emissione del provvedimento e la discussione dovesse mutare la persona del Giudice, il Giudice subentrante non deve emettere una nuova ordinanza né deve interpellare le parti né deve acquisire una ulteriore richiesta dell’imputato.
Una differente affermazione potrebbe condurre a risultati non conformi con il dettato normativo: si pensi alla evenienza- tutt’altro che inverosimile e teorica- di un (imputato che – invitato dal nuovo Giudice a formulare nuovamente la richiesta di abbreviato già presentata ed ammessa – muti nelle more proposito e decida di non formulare ex novo l’istanza, proseguendo nelle forme del rito ordinario. Si finirebbe per consentire, in primo luogo, la revoca della precedente richiesta di abbreviato e si giungerebbe, in secondo luogo, alla revoca della precedente ordinanza di ammissione al rito. In breve, si consentirebbe il compimento di un atto abnorme e, comunque, non previsto dal sistema e non consentito.
3.3. Dunque, nel caso in esame, il “nuovo” Giudice della udienza preliminare, nel chiedere all’imputato di reiterare la richiesta e nel rinnovare l’ordinanza di ammissione al rito speciale, ha compiuto un’attività processuale inutile e superflua, non potendo ritenersi “travolto” e “privo di effetti” il procedente provvedimento adottato ai sensi dell’art. 438, comma 4, cod. proc. oen. dal Giudice precedente.
La quaestio iuris devoluta dal difensore non coglie nel segno nemmeno sotto altro profilo: ciò che viene in rilievo è la volontà dell’imputato di scegliere il rito abbreviato, che, espressamente richiamata al comma 3 dell’ad. 438 cod. proc. pen., rappresenta un “presupposto” del giudizio a forma contratta ed è norma inderogabile. La volontà dell’imputato è, del resto, alla base dei procedimenti
speciali, e non può da essa prescindersi, trattandosi di una norma a tutela dello stesso accusato.
Ora nel caso in esame la richiesta era stata formulata dal COGNOME in persona presente alla prima udienza utile unitamente al difensore di fiducia, di tal chè
l’imputato stesso aveva manifestato la chiara e univoca volontà di procedere nelle forme del rito abbreviato.
5. Alla inammissibilità del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – la condanna al pagamento del ricorrente delle spese del procedimento e di una
somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 10/04/2025.