Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38646 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38646 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Gioiosa Ionica il DATA_NASCITA – dif dall’AVV_NOTAIO del Foro di Locri avverso l’ordinanza in data 09/04/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria che ha rigettato l’istanza con la quale si chiedeva la rideterminazione in trenta anni di reclu della pena dell’ergastolo inflitta a COGNOME NOME con sentenza del 25.07.20 definitiva il 14.02.2002, della Corte di assise di appello di Torino nel proc. n. 3/99
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto che sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, quale Giudi dell’esecuzione, ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen., ha rigettato l’istanza della difesa di NOME COGNOME volta ad ottenere la rideterminazione della dell’ergastolo con quella della reclusione di trenta anni in relazione alla sentenza in 25.07.2000, definitiva il 14.02.2002, pronunciata dalla Corte di assise di appello di Torino.
La sentenza – che aveva condannato NOME COGNOME, nell’ambito del proc. n. 3/99 all’ergastolo con isolamento diurno per sei mesi – era confluita nel provvedimento di esecuzio di pene concorrenti emesso dalla Procura generale di Reggio Calabria n. 115/2007 del 28.06.2008, unitamente alle pronunce:
-Corte di assise di appello di Torino del 17.01.2002, definitiva il 23.05.2002, emessa proc. n. 11/2001 R.G., di condanna alla pena di trenta anni di reclusione;
-Tribunale di L’Aquila del 10.11.2005, definitiva il 28.12.2005, emessa nel proc. 598/2005 R.G., di condanna alla pena di sei mesi di reclusione;
Corte di appello di Reggio Calabria del 30.06.2004, definitiva il 28.06.2007, emessa ne proc. n. 1994/03 R.G., di condanna alla pena di dodici anni di reclusione;
Il provvedimento di cumulo aveva rideterminato la pena complessivamente inflitta a COGNOME nell’ergastolo decorrente dal 22.03.1993.
In altre due occasioni, COGNOME aveva presentato istanza di rideterminazione della pe dell’ergastolo con quella della reclusione di trenta anni e le istanze erano state così decise
-con ordinanza del 10.03.2015, la Corte di appello di Reggio Calabria aveva rigettat l’istanza, fondata sulla lamentata violazione delle norme della Convenzione EDU e dei princip espressi dalla sentenza emessa nel caso COGNOME c. Italia, sul rilievo che, nel processo cognizione, COGNOME era stato sottoposto a giudizio ordinario e dunque non era applicabi principio cristallizzato nella sentenza COGNOME;
-con ordinanza del 20.01.2020, la Corte di appello di Reggio Calabria aveva dichiarato inammissibile una nuova istanza, ritenendola mera reiterazione di quella precedentemente decisa.
Ciò premesso, il provvedimento oggetto di impugnazione ha osservato che:
-all’udienza del 12.01.2000, durante il processo di appello nel cui ambito era sta disposta integrazione istruttoria ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., conclusasi alla suc udienza del 22.01.2000, COGNOME aveva chiesto di essere ammesso al rito abbreviato ma sulla scorta dell’art. 30, comnna 1, legge n. 479 del 1999 la richiesta era stata respinta, atteso dato normativo non consentiva l’ammissione al rito speciale in grado di appello;
-l’istanza di rito abbreviato era stata reiterata all’udienza del 14.06. successivamente all’entrata in vigore della legge n. 144 del 2000 che, all’art. 4, prevedev facoltà, nel giudizio di appello, qualora fosse stata disposta la rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. e prima della conclusione della stessa, di chiedere di essere ammessi al r abbreviato;
-l’istanza era stata respinta, sul rilievo che l’istruttoria dibattimentale si era ormai e difettavano, pertanto, i presupposti applicativi della disposizione invocata.
La Corte di appello ha escluso di poter condividere la tesi, propugnata dalla dife secondo cui sarebbe ravvisabile un diritto dell’imputato ad ottenere il trattamento sanzionat più favorevole previsto per il rito abbreviato, una volta manifestata una inequivoca volont tale senso.
Ne è discesa, quale conseguenza logica e giuridica, l’inapplicabilità, ad avviso della Co territoriale, della disciplina di favore, in linea con il principio espresso da Sez. 1, n. 12/04/2001, COGNOME, Rv. 219967-01, secondo la quale, in applicazione della norma transitoria di cui all’art. 4-ter, d. I. 7 aprile 2000, n. 82, conv. con modific. dalla I. 5 giugno 2000, n. l’istanza di rito abbreviato in appello è ammissibile se, ove disposta la rinnovazione istru ex art. 603 cod. proc. pen., sia avanzata prima della conclusione dell’attività di assunzione d prove in quel segmento processuale.
Principio altresì coerente con la decisione Corte EDU 17/09/2009, Scoppola c. Itali secondo cui la conversione della pena dell’ergastolo nella reclusione di trenta anni è dovuta sede esecutiva, nel solo caso di giudizio abbreviato ammesso tra il 2 gennaio e il 24 novembr 2000, nella vigenza, cioè, dell’art. 30, connma 1, lett. b) legge n. 479 del 1999.
Sulla scorta degli argomenti sintetizzati, la Corte di appello ha rigettato l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
La difesa ha interposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico motivo doglianza con il quale lamenta, ai sensi dell’art. 606, lett. b), e) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 4-ter d. I. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla 5 giugno 2000, n. 144 e art. 30, I. 16 dicembre 1999, n. 479, con la conseguente, mancata rideterminazione dell’ergastolo nella reclusione di trenta anni.
Osserva il ricorrente che, diversamente da quanto affermato nell’ordinanza, a base dell sconto sanzionatorio stabilito per il giudizio abbreviato deve ravvisarsi non tanto l’ob deflattivo, bensì la rinuncia dell’imputato alle garanzie del giudizio dibattimental rivelerebbe la fallacia argomentativa dell’ordinanza, laddove afferma che non può operare l riduzione sanzionatoria ove non sia riscontrabile alcun beneficio deflattivo.
Nella specie, sarebbe unicamente rilevante che COGNOME, nel gennaio 2000, aveva avanzato istanza di rito abbreviato in appello, così manifestando la volontà, acquisita al proce di essere giudicato con il rito alternativo, volontà di cui il giudice non avrebbe potuto non conto nel prosieguo del processo.
Conseguentemente, chiede che l’ordinanza sia annullata, con ogni conseguente statuizione.
In via subordinata, chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale contrasto con l’art. 3 Cost. dell’art. 4-ter d. I. 7 aprile 2000, n. 82, convertito nella I. 5 giugn 2000, n. 144, laddove esclude che possa accedere al rito abbreviato l’imputato nel caso in cu in sede di appello, sia stata aperta l’istruttoria ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. m risulti tuttavia conclusa al momento dell’istanza.
Il procedimento è stato trattato con rito camerale non partecipato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME va dichiarato inammissibi quanto manifestamente infondato.
1.1. La disposizione di cui si tratta, art. 4-ter d.l. 07/04/2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 05/06/2000, n. 144, prevede, per quanto di rilievo in questa se che:
Salvo quanto previsto dai commi seguenti, le disposizioni di cui agli articoli 438 e seguent codice di procedura penale come modificate o sostituite dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, si applicano ai processi nei quali, ancorché sia scaduto il termine per la proposizione d richiesta di giudizio abbreviato, non sia ancora iniziata l’istruzione dibattimentale alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Nei processi penali per reati puniti con la pena dell’ergastolo, in corso alla data di ent vigore della legge di conversione del presente decreto e nei quali prima della data di entrat vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, era scaduto il termine per la proposizione de richiesta di giudizio abbreviato, l’imputato, nella prima udienza utile successiva alla d entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può chiedere che il process ai fini di cui all’articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, sia immediatame definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all’articolo 416, comma medesimo codice.
La richiesta di cui al comma 2 è ammessa se è presentata:
nel giudizio di primo grado prima della conclusione dell’istruzione dibattimentale;
nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell’istruzione ai dell’articolo 603 del codice di procedura penale, prima della conclusione della istruzione ste
nel giudizio di rinvio, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b).
1.2. Nel caso di specie, COGNOME fu condannato in primo grado all’ergastolo, all’esito d ordinario. Avverso la decisione di condanna, fu interposto appello e, all’udienza del 12.01.20 fu disposta dalla Corte di appello la rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. e avanzata istanza di rito abbreviato.
La richiesta fu tuttavia rigettata, atteso che, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. b) legge n. 479 del 1999, non era prevista l’ammissione al giudizio abbreviato in appello. L’istruttor svolta tra l’udienza del 12.01.2000 e il 22.01.2000.
All’udienza del 14.06.2000, nuovamente la difesa avanzò richiesta di rito abbreviato, s rilievo della ipotetica applicabilità dell’art. 4 -ter di. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144. La richiesta venne rigettata dalla Corte, po l’istruttoria era ormai esaurita e dunque non era applicabile art. 4 -ter cit.
La difesa sostiene che la richiesta di rito abbreviato avrebbe cristallizzato la vo dell’imputato di accedere a tale rito, adducendo che avrebbe dovuto essere disposta l sostituzione della pena dell’ergastolo con la reclusione di trenta anni, sul rilievo che s inaccettabile subordinare ai tempi aleatori dell’istruttoria, dipendenti da fattori organ estranei all’imputato, la possibilità di beneficiare o meno del rito alternativo.
1.3. Ad avviso del Collegio, l’ordinanza impugnata è immune da vizi, in quanto è stat pronunciata nell’osservanza della disposizione di cui si lamenta la violazione.
Occorre osservare che l’istruttoria in appello – presupposto per l’eventuale istanza di abbreviato nel grado, ai sensi dell’art. 4 -ter, comma 3, lett. b) d. I. n. 82 del 2000 – si svolse nel gennaio 2000, circostanza che preclude in radice l’operatività della norma transitoria richiam
Appare dunque inconferente il rilievo del ricorrente secondo il quale la manifestazione procedere con il rito abbreviato incardinerebbe, una volta per tutte, la volontà dell’imput tale senso, atteso che una diversa scansione è stata prevista dalla disposizione transitoria d si lamenta la violazione, risultando inconferente, in tale prospettiva, l’assunto secondo il la fruibilità del rito (e quindi della riduzione di pena) dipenderebbe da fattori orga incontrollabili dall’imputato.
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 -ter d.l. cit., agitata dal ricorrente per contrasto con l’art. 3 Cost., appare, ad avviso del Collegio, manifestamente infondata quanto, oltre ad essere genericamente formulata, nella misura in cui si lamenta una disparità trattamento tra soggetti imputati di reati di pari gravità in esclusiva ragione di un temporale dipeso dalla celerità di disporre la rinnovazione istruttoria da parte delle Corti, destituita di ogni fondamento (cfr. Corte cost., ord. n. 99 del 2001; ord. n. 222 del 2002; n. 147 del 2021).
Come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio (Sez. 1, n. 36068 del 20/06/2023, Ambrosio, n. m.), con la disposizione transitoria che, in tes vorrebbe contrastante con il dettato costituzionale, si è provveduto alla disciplina delle po pendenti mediante la previsione, non priva di logica ed espressione di discrezionalità legisla della possibilità di accedere al rito nella prima udienza utile successiva all’entrata in vig decreto, alla condizione, per quanto rileva in questa sede, che non sia ancora conclus l’istruttoria disposta ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.
Come intuibile, tale opzione normativa risponde all’esigenza di garantire una correlazion tra effetto premiale del rito e riduzione dei tempi del giudizio.
Con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 4525 del 24/11/2021, dep. 2022, Caforio, n.m.) preme inoltre evidenziare come la disposizione – nella parte in cui esc l’applicabilità della nuova disciplina in tema di rito abbreviato ai giudizi di appello esaurita l’istruttoria disposta ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. – appaia ispirat valutazione coerente e ragionevole in quanto, nel caso di istruttoria esaurita, non sare attuabile la rinuncia al diritto all’assunzione della prova in contraddittorio cui è cor disciplina premiale in favore dell’imputato.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiara inammissibile, poiché manifestamente infondato in diritto, con la conseguente condanna, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili colpa nel ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/09/2024.