Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30735 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30735 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancat riduzione della pena stabilita per i reati satellite in relazione al riconoscimen attenuanti generiche, è inammissibile per non essere stato proposto in appell ritenuto che il secondo motivo, inerente al rigetto della richiesta di abbrevi condizionato e della rinnovazione istruttoria in appello, oltre ad essere pri requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, è preclusa all’imputato che, dopo il rigetto della richiesta d abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato “secco”, la possi di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto in qu la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata mancato rinnovo in limine litis, ai sensi dell’art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all’assunzione di prove integ (cfr. Sez. 2, n. 13368 del 27/02/2020, COGNOME, Rv. 278826);
che, inoltre, nel giudizio abbreviato d’appello le parti sono titolari di una facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercita giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, co 3, cod. proc. pen., atteso che, in sede di appello, non può riconoscersi alle p titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (cfr. Sez. 2, n del 30/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282585);
che, pertanto, trattandosi di un istituto di carattere eccezionale al qual farsi ricorso allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di n decidere allo stato degli atti, il rigetto dell’istanza presentata ai sensi de cod. proc. pen. si sottrae al sindacato di legittimità quando la strutt argomentativa della motivazione si fonda su elementi sufficienti per una compiu valutazione in ordine alla penale responsabilità (cfr. Sez. U, n. 1260 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep 2021, G., Rv. 280589);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, co corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si ve in particolare, pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il ,1-8 giugno 2024. 21