Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15186 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15186 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ritenuto che il Tribunale di Palmi si fosse limitato ad esprimersi sulla utilizzabilità di atti a contenuto probatorio, di per sØ non integranti alcuna valutazione sulla loro idoneità a fondare un giudizio di colpevolezza.
Il Tribunale di Palmi era stato infatti chiamato a valutare il rigetto, da parte del G.U.P. del
Tribunale di Reggio Calabria, dell’istanza di ammissione al rito abbreviato condizionato alla acquisizione di documenti ed alla assunzione di testimoni svolgenti funzioni giudiziarie e di polizia in Francia.
Si deve precisare che l’ordinamento processuale – delineato a seguito della pronuncia n. 169/2003 della Corte Costituzionale e degli ulteriori interventi delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 44711/2004, Wajib) e della Corte Costituzionale (sentenza n. 433/2006) onera la parte, la cui tempestiva richiesta di rito abbreviato condizionato ad integrazione istruttoria sia stata respinta dal giudice dell’udienza preliminare, di rinnovare l’istanza prima dell’apertura del dibattimento di primo grado e, in caso di nuovo diniego ritenuto illegittimo, di impugnare l’ingiustificato (per la illegittimità del rigetto della istanza di rito abbreviato condizionato) diniego della diminuzione di pena di cui all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. Tale disciplina, per quanto riguarda il sindacato sulla decisione di rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato a integrazione probatoria, richiede che la parte abbia riproposto, al giudice del dibattimento, la medesima istanza oggetto del precedente rigetto (Sez. 1, 27.4.2011, COGNOME, Rv. 250232; Sez. 2, 28.9.2011, COGNOME, Rv. 251762; Sez. 1, 19.4.2006, COGNOME, Rv. 234964) e definisce il merito del controllo in relazione ai criteri, indicati dall’art. 438, comma 5, cod. proc. pen., della necessità della prova richiesta ai fini della decisione e della compatibilità della prova con le finalità di economia processuale proprie del rito richiesto.
Il Tribunale di Palmi, nel respingere la richiesta di abbreviato condizionato, con ordinanza del 18/09/2024, ha evidenziato che le richieste istruttorie condizionanti il rito richiesto non fossero rispondenti ai criteri normativamente fissati dall’art. 438, comma 5, cod. proc. pen., anche alla stregua delle pronunce delle Sezioni Unite intervenute sul punto, poichØ, oltre che sovrabbondanti ed esplorative, non si confrontavano con il principio di presunzione relativa di rispetto, da parte degli Stati membri, del diritto dell’Unione europea e, in particolare, dei diritti fondamentali, senza allegare e provare la violazione di tali diritti e, dunque, la causa di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti all’estero. Gli argomenti sono stati espressamente richiamati nella successiva ordinanza del 16/10/2024, precisando che il sindacato giurisdizionale del Tribunale deve essere esercitato su una istanza di rito abbreviato condizionato nei termini in cui Ł stata originariamente proposta, e ribadendo che, nella fattispecie, l’istanza concretamente proposta risultava incompatibile con le esigenze di economia processuale del rito alternativo richiesto.
Tanto premesso, le censure mosse in sede di ricorso non colgono nel segno, dal momento che gli argomenti motivazionali utilizzati dal Tribunale di Palmi nella ordinanza reiettiva della istanza di rito abbreviato condizionato, riproposta dai ricorrenti, in sede di giudizio ordinario, non contengono alcuna indebita anticipazione di giudizio. Dette argomentazioni, infatti, lungi dall’esulare dal tipo di accertamento richiesto dallo scrutinio demandato al giudice in quella fase processuale, vertendo sulla integrazione probatoria richiesta, segnatamente sulla utilizzabilità di atti a contenuto probatorio e sugli oneri deduttivi gravanti nei confronti della parte, sono in realtà funzionali alla decisione da adottare in ordine alla istanza di rito alternativo, riproposta dai ricorrenti prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, e perciò prive di carattere pregiudicante.
Di qui l’infondatezza delle doglianze sollevate, che invero sollecitano differenti considerazioni di merito che non possono trovare spazio in questa sede, a fronte di un apparato argomentativo scevro da profili di illegittimità.
In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati, cui consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18/03/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME NOME