Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37126 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37126 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2024 del GIP TRIBUNALE di L’AQUILA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di L’Aquila ha applicato a NOME Hergys una pena su richiesta concorde delle parti per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 (in L’Aquila, il 18 aprile 2019).
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto inosservanza della legge penale e abnormità della sentenza per un duplice ordine di ragioni.
Il deducente ha premesso che all’udienza preliminare del 18/10/2022 era stata formulata concorde richiesta di applicazione pena, rigettata dal giudice con provvedimento in pari data, con il quale era stata fissata nuova udienza davanti a giudice persona fisica tabellarmente competente; che, dopo un rinvio, all’udienza del 4/10/2023 era stato ammesso il rito abbreviato su richiesta della difesa, nulla opponendo il pubblico ministero, con rinvio alla successiva udienza del 24/1/2024; che, a tale udienza, la difesa e il pubblico ministero avanzano nuova richiesta di patteggiamento, accolta dal giudice che pronunciava la sentenza impugnata.
Ciò posto, la difesa ha ravvisato il primo profilo di abnormità nella circostanza che il giudice ha ammesso una nuova richiesta di patteggiamento all’udienza preliminare che, invece, è rinnovabile solo davanti al giudice del dibattimento, come disposto dall’art. 448, comma 1, cod. proc. pen.
Sotto altro profilo, poi, ha rilevato un’abnormità procedurale insita nel fatto che il giudice avrebbe pronunciato sentenza di patteggiamento senza aver prima revocato l’ammissione del rito abbreviato, essendo esclusa, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la trasformazione del rito abbreviato in patteggiamento, trattandosi di riti alternativi, rispetto ai quali all’imputato è imposta una scel definitiva.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte datate 9/7/2024, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, riferendosi tuttavia a un tema non devoluto in questo procedimento (riferibilità della dichiarazione sui familiari conviventi ai fini dell valutazione circa i presupposti di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti). Con atto, datato 16/7/2024 ed erroneamente riferito al ricorso n. 19315/23024, lo stesso Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha chiesto invece l’annullamento della sentenza con trasmissione degli atti al Tribunale di L’Aquila.
AVV_NOTAIO, del foro di Chieti, per NOME Herghys, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, con adozione di ogni conseguenziale provvedimento.
Considerato in diritto
Deve, preliminarmente, precisarsi che, a seguito della novella di cui all’art. 1 comma 50, legge n. 103/2017, in vigore dal 03/08/2017, è stato introdotto il comma 2-bis all’art. 448, cod. proc. pen. che ha limitato la proponibilità dell’impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazion giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Ciò posto, pur rilevandosi la non ricorribilltà della sentenza ai sensi dell’art. 448 comma 2-bis, cod. proc. peri., il motivo è astrattamente deducibile, con riferimento al secondo profilo evidenziato (restando assorbito quello inerente al momento nel quale è stata formulata la nuova richiesta di patteggiamento), per essere la sentenza impugnata abnorme, sebbene il ricorso sia inammissibile sotto altro profilo per quanto si andrà ad esporre.
Intanto, va ricordato che, nel concetto di abnormità dell’atto processuale elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte, viene in rilievo tanto il suo carattere strutturale, allorché esso, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale (sez. 2 n. 29382 del 16/5/2014, Rv. 259830; n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 262275), quanto il profilo funzionale, nel senso che il vizio viene ravvisato quando l’atto, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo, ovvero provochi indebite regressioni del procedimento, ponendosi in tal caso anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, c. 2, Cost. (in motivazione, sez. 6 n. 2325 del 8/1/2014, Rv. 258252; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240).
Orbene, nella specie, la sentenza va ricondotta al genere di atto estraneo al sistema normativo (abnormità strutturale, dunque), non essendovi disposizione codicistica che disciplini la trasformazione dà1 rito abbreviato nel patteggiamento. In tema di riti speciali, infatti, vige il principio generale di alternatività e non conversione di essi (sez 3, n. 21456 del 29/1/2015, Dorre, Rv. 263747-01, in cui in motivazione, la Corte ha precisato che il principio non impedisce che l’imputato formuli richiesta subordinata di giudizio abbreviato per il caso di non accoglimento della istanza principale di patteggiamento). Peraltro, l’alternatività tra i due procedimenti speciali è evidenziata da tutte quelle norme che, regolando la facoltà dell’imputato di operare una scelta fra i possibili giudizi speciali, gli impongono un’esplicita opzione tra l’uno o l’altr
procedimento (sez. 4, n. 42260 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 270881-01, in fattispecie in cui il giudice, dopo avere ammesso l’imputato al rito abbreviato condizionato all’escussione di un teste, non essendo comparso il teste, aveva revocato l’ordinanza amnnissiva del rito abbreviato e aveva ammesso la richiesta di applicazione della pena avanzata dalle parti, emettendo la sentenza annullata senza rinvio dalla Corte). Peraltro, si è pure precisato che, in sede di giudizio abbreviato, è addirittura precluso il vaglio del precedente rigetto della richiesta di applicazione della pena (sez. 5, n. 17014 del 16/2/2024, Caliri, Rv. 286332-03).
2. Tuttavia, come già anticipato, il ricorso è inammissibile per difetto di un interesse all’impugnazione. Invero, anche in caso di impugnazione di un atto abnorme deve sussistere il requisito dell’interesse in capo a chi la proponga (sez. 3, n. 43127 del 12/9/2019, F., Rv. 277177-01, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorsci dell’indagato, che deduceva l’abnormità per violazione delle prerogative del pubblico ministero sulle indagini – dell’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di archiviazione i ordine al delitto di violenza sessuale e disposto un nuovo esame della persona offesa minorenne, da espletarsi mediante incidente probatorio, ed una nuova valutazione della capacità di testimoniare della medesima, da effettuarsi mediante perizia, rilevando come l’indagato non subisse alcun pregiudizio da siffatte specifiche modalità d’indagine, in quanto più garantite, rispettivamente, dell’assunzione di sommarie informazioni e dell’esperimento di una consulenza tecnica).
Pertanto, se è vero che, una volta ammesso il rito abbreviato e celebrandosi il procedimento alla stregua degli artt. 438 e ss., cod. proc. pen., non era possibile la trasformazione in altro rito speciale, quale l’applicazione della pena su richiesta delle parti, per il semplice motivo che la richiesta di procedere con il rito abbreviato, una volta accolta dal giudice, come nella specie, ha implicato, per i principi sopra richiamati, una rinuncia al diverso rito di cui agli artt. 444 e ss. stesso codice di rito, è anche vero che il ricorrente non ha indicato, né in alcun modo allegato, l’interesse richiesto dall’art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione. Interesse che, si ricorda, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093-01, in cui si è precisato che, intanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole; sez. 6, n. 47498 del 22/9/2015, H, Rv. 26524201) e che, nella specie, è smentito proprio dalla scelta operata dalla parte di richiedere,
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ottenendone l’ammissione, a quel diverso rito speciale.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamen delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende, non ravvisandosi cause di esonero della responsabilità (Corte cost. n 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 24 settembre 2024.
Il Pr lente