Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14630 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14630 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nata a SORESINA il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna della ricorrente per il delitto di cui all’art. 224 n. 1, in relazione all’art. 217, comma 1, n. 3 e 4, e all’art. 2 comma 2, n. 1, I. fall.;
Considerato che l’imputata con i primi due motivi lamenta assenza del dolo rispetto al delitto ritenuto per come riqualificato;
Ritenuti detti motivi manifestamente infondati poiché da plurimi elementi, congruamente valorizzati dalla Corte territoriale, è emerso che la CE’ era da lungo tempo consapevole delle perdite della società ed ha ritardato, ciononostante, di instare per il fallimento della stessa (§§ 2.1. e 2.2.), sicché le censure si risolvono in una contestazione in fatto dell’apparato argomentativo non manifestamente irragionevole posto a supporto della decisione denunciata, insuscettibile di sindacato in questa sede di legittimità;
Considerato che, con il terzo motivo, la ricorrente contesta la ritenuta aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, I. fall., che è stata invece correttamente ritenuta rispetto all’ingravescente ammontare delle perdite registrate dalla società sin dall’ano 2011, sino a pervenire ad un ragguardevole stato passivo dovuto proprio all’indebita protrazione dell’attività aziendale e alle manovre dilatorie dell’imputata per procrastinare il fallimento (§ 2.3.);
Ricordato, in generale, che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01, la quale ha sottolineato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024