Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1670 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1670 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da dal Procuratore della Repubblica del tribunale di Ancona; nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato a Jesi il DATA_NASCITA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’annullamento con rinvio d provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 maggio 2022, il tribunale del riesame di Ancona, adito nell’interesse di COGNOME NOME NOME sensi dell’art. 322 cod. pro avverso il decreto del 2 maggio 2022 del Gip del medesimo tribunale, con cui er stato disposto il sequestro preventivo di un’area con annessi edifici in rel al reato di lottizzazione ex art. 44 lett. c) DPR 380/01, annullava il sequest restituzione di quanto in vínculis.
Avverso la predetta ordinanza il pubblico ministero del tribunale di Ancon propone ricorso deducendo un unico motivo di impugnazione.
3. Deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 30 e 44 DPR 380/01, 3 comma 1 lett. d) e comma 2 del DPR 380/01, 1 e 2 L.R. Marche 22/09, 24 e 25 NTA del PRG del Comune di Loreto. Si contesta la decisione del tribunale del riesame che avrebbe sostenuto la legittimità delle o sequestrate in violazione delle predette disposizioni. Ciò perché sarebbe err la qualificazione, in termini di ristrutturazione, del complessivo inter edilizio sequestrato, sia in quanto, da una parte, la ristrutturazione comunque la conservazione ovvero il recupero dell’immobile preesistente nonostante le modifiche per legge consentite, sia in quanto dall’altra, l’inte in oggetto avrebbe comportato la demolizione pura e semplice di edifi preesistenti non ricostruiti nella loro fisica esistenza, con utilizzo delle vo dei manufatti demoliti, aumento di volumetria, e quindi creazione di organismo del tutto diverso, in ultima analisi integrante una ristruttura urbanistica in ragione della sostituzione del preesistente tessuto urbanist edilizio, in zona agricola di interesse paesistico, anche a fronte della creaz una apposita strada e di un parcheggio. In tale quadro, si osserva che alla della qualificazione degli interventi contemplati nel piano di recupero assun riferimento per gli interventi in questione, la disciplina regionale appli sarebbe stata solo quella dell’art. 2 inerente interventi di demoliz ricostruzione e non anche come invece ritenuto, quella di cui all’art. 1 medesima legge. Con evidente non conformità urbanistica degli intervent previsti dal piano di recupero, con riguardo alla prevista realizzazione di 1 unità immobiliari a fronte delle due esistenti, posto che la possibilità di a superiore ad una unità immobiliare rispetto alle esistenti sarebbe pre dall’art. 1 comma 1 citato e non dall’articolo 2 citato della medesima regionale, inerente interventi di demolizione e ricostruzione rilevanti nel c esame. La non conformità riguarderebbe anche i profili inerenti il manca rispetto del tipo edilizio e delle caratteristiche edilizie storiche. In partic luce dell’art. 24 e 25 delle NTA del PRG non sarebbero ammesse nuove costruzioni quali quelle in esame, ma solo essenzialmente costruzioni in termi al più, di ristrutturazione e ampliamento per la residenza della fam coltivatrice dell’imprenditore agricolo e di costruzioni accessorie e imp strumentali per l’attività agricola. Laddove il piano di recupero ineren interventi in questione non farebbe riferimento a tipologie di intervento quelle da ultimo indicate. In ultima analisi emergerebbe una lottizzazi abusiva mista. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto al periculum in mora, esso conseguirebbe all’immediato inizio dei lavori, realizzato senza comunicazione di inizio lavori al Comune e senz affissione della cartellonistica necessaria, oltre che alla già inte
demolizione dei manufatti accessori, per i quali sussistevano dubbi sulla rela legittimità urbanistica, per cui i lavori all’indomani del dissequestro po essere ripresi trasformando l’area e pregiudicando anche ulteriori accertament
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che è sollevato un vizio di violazione di legge, occorre stabi se e quale sia l’intervento in ordine al quale si contesta la ricostruzione g elaborata dal tribunale.
1.1. GLYPH Dal provvedimento impugnato oltre che dal ricorso proposto, emerge che l’ipotesi accusatoria attiene all’intervenuto rilascio di un permes costruire autorizzante la demolizione di una casa colonica costituita da due u immobiliari e cinque annessi agricoli di varia tipologia, con costruzione, in di tali strutture, di un complesso residenziale costituito da 10 villini in cui 2 su due livelli, e un parcheggio a raso, costituito da 24 stalli con co fotovoltaica
1.2. GLYPH Il tema essenziale proposto, è quello della configurabilità o men di un intervento di ristrutturazione edilizia; quest’ultimo rinvenuto dal tri del riesame, con esclusione, quindi, di ogni abusività dell’intervento come in sostenuto dal ricorrente in termini di lottizzazione.
1.3. GLYPH Va premesso che la nozione di ristrutturazione edilizia, introdott inizialmente con l’art. 31, lett. d), L. n.457/1978, e da ultimo tradotta previsioni di cui all’art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/01, è stata inter da progressivi interventi legislativi, che hanno ampliato la stessa. Di recent l’art. 10 del decreto del 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni da 11 settembre 2020, n. 120, dettato “al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonche’ di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo” è stato novellato l’art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/2001, nei seguenti termini: “alla lettera d), il terzo e il periodo sono sostituiti dai seguenti: “nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedíme e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamen energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali,
incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attravers loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demo costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetri che e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.”
Per completezza va aggiunto che con D.L. dell’i marzo 2022 n. 17 , convertito legge 27 aprile 2022 n. 34, con l’art. 28 comma 5 bis è stato disposto che testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, s apportate le seguenti modificazioni:
all’articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, dopo le pa “decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,” sono inserite le seguen “ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’artic del medesimo codice”.
Inoltre, con D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. luglio 2022, n. 91 si è disposto, con l’art. 14, comma i-ter, letter modifica dell’art. 3, comma 1, lettera d) nel senso che “al testo unico disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decr Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguen modificazioni:
all’articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, le parole: “dell’ 142” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 136, comma 1, lettere d), e 142”.
1.4. Purtuttavia, nonostante il riportato ampliamento, in particolare co citata novella del 2020, dell’ambito di operatività della nozione attu ristrutturazione, con particolare riferimento agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legis 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A, permane comunque la ratio qualificante l’intervento edilizio, che postulando l preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, è comunque finalizzata al recu del medesimo, pur con le ammesse modifiche di esso.
Si tratta di un indirizzo più volte sottolineato negli anni, oltre ch dottrina, anche dalla giurisprudenza. In tal senso si è espressa anche di re la giurisprudenza amministrativa, laddove ha evidenziato che la ristrutturazi
edilizia, quale intervento sul preesistente, non può fare a meno di una c continuità con l’edificato pregresso (TAR Veneto Sez. H n. 660 del 2 maggi 2022T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna Sez. II, 16 febbraio 2022, n. 183; Consiglio di Stato, Sez. II, 6 marzo 2020 n. 1641) e analogamente ha fa questa Suprema Corte (Sez. 3 – n. 23010 del 10/01/2020 Rv. 280338 – 01) laddove ha precisato, ancorchè rispetto a un quadro normativo non inclusiv ancora del citato decreto legge del luglio 2020 n. 76, che l’art. 3, comma 1, d), d.P.R. n. 380 del 2001, nel definire gli “interventi di ristrutturazione e non prescinde, né potrebbe, dalla necessità che venga conservato l’immobil preesistente, del quale deve essere comunque garantito il recupero. Allo ste modo la ristrutturazione dei manufatti crollati o demoliti è possibile al sol del loro “ripristino”, termine quest’ultimo dal significato univoco nella parte esclude la mera demolizione a vantaggio di un edificio diverso. ristrutturazione, per definizione, non può mai prescindere dalla finali recupero del singolo immobile che ne costituisce l’oggetto. In tale quadro è s sottolineata, molto opportunamente, “la necessità di un’interpretazione de definizione dell’intervento di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) 3, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, che sia aderente alla (e non tradisca finalità di conservazione del patrimonio edilizio esistente, finalit contraddistingue tale intervento rispetto a quelli di “nuova costruzione” di cui successiva lettera e), e non si presti all’elusione degli standard urbanistici al momento della riedificazione ed applicabili in caso di nuova costruzione.
Del resto, la conferma della ontologica necessità che l’intervent ristrutturazione edilizia, pur con le ampie concessioni legislative in term diversità tra la struttura originaria e quella frutto di “ristrutturazione”, n prescindere dal conservare traccia dell’immobile preesistente, è fornita d stesso art. 10 sopra già citato, integrativo dell’art. 3 comma 1 lett. d) d 380/01, laddove si premette che le novelle introdotte rispondono “al fine semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a cari cittadini e delle imprese, nonche’ di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigeneraz urbana, decarbonizzazione, efficienta mento energetico, messa in sicurezz sismica e contenimento del consumo di suolo”.
Anche la lettura stessa del citato articolo 3 del DPR 380/01 depone in senso, laddove, da una parte, definisce come ristrutturazione “gli interventi edilizi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso”, dall’altra, distingue rispetto ad essa gli “interventi di nuova costruzione” comma 1 lett. e), che sono strutturalmente connotati dalla assenza di u preesistenza edilizia.
In altri termini, con riguardo alla ristrutturazione non vi è spazio nessun intervento che lasci scomparire ogni traccia del preesistente.
1.5. Alla luce delle precedenti considerazioni, deve essere esamina l’intervento oggetto di sequestro. Che risulta indiscutibilmente consis nell’abbattimento, in zona agricola, di edifici rurali accessori ad una casa co – composta di due unità immobiliari – non ancora demolita, con aumenti d cubatura previsti per l’intervento finale, consistente nella creazione complesso residenziale costituito da 10 villini in linea, di cui 2 su due livel parcheggio a raso costituito da n. 24 stalli con copertura fotovoltaica.
Si tratta di interventi edilizi in corso, funzionali, come appare evident quanto immediatamente sopra illustrato, non alla realizzazione di un organism edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente ma pur sempre identific con quest’ultimo, quanto, piuttosto, di plurimi e diversi organismi, qu villette, ancorchè in linea; laddove la previsione di una strada e di 24 parc a raso conferma la predisposizione di un nuovo complesso residenziale, come tale distante dal criterio fondante della ristrutturazione, che pur con l’am operativa concessa ai sensi dell’articolo 3 attualmente vigente, imp comunque, per rispettare la ratio dell’intervento e la distinzione rispetto a operazioni edilizie, e in particolare rispetto alle “nuove costruzioni”, un con materiale o comunque funzionale e identitario, tra l’edificio origina l’immobile frutto di ristrutturazione. Correlazione evidentemente asse allorquando, come nel caso di specie, rispetto ad un unico edificio – quale la colonica comprensiva di due unità immobiliari – si prospettano plurime autonome unità immobiliari, quali le 10 ville, nel contesto, peraltro, di una s e di un parcheggio integranti interventi per i quali pare assente ogni riferi strutturale originario, idoneo a inquadrare anche tali ultime opere nel nover una ristrutturazione. Né, per quanto detto, e anche per quanto di segui preciserà circa i rapporti tra DPR 380/01 e leggi regionali, appare pertinen precisazione, in ordinanza, per cui con legge regionale sarebbe caduto il div dì realizzare, previa demolizione e ricostruzione, diverse unità immobiliari, a che qui viene in rilievo non la possibilità, consentita, che il nuovo orga contempli, in sé, altre unità immobiliari, ma la necessità che l’operazio ripristino non si traduca nella moltiplicazione, da un unico edificio, di più d e autonome strutture edilizie. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In altri termini, seppure la recente novella del 2020 abbia contribui delineare la possibilità di interventi di ristrutturazione fortemente inno rispetto all’organismo preesistente, tanto che alcuni criteri prima utilizzat legge e giurisprudenza, per sancire la corrispondenza tra i due organi interessarti appaiono via via sfumati o scomparsi (quali, in sintesi riferimento in particolare a zone non vincolate, la fedele ricostru
comprensiva di limitate innovazioni, oppure, poi, la medesima sagoma /volumetria o, ancora, l’identità del sedime), permane il requisito, insuper per cui deve pur sempre trattarsi di interventi di recupero del medesimo immobile ancorchè trasformato in organismo edilizio in tutto o in parte diverso.
Per cui, in tale quadro va esclusa la moltiplicazione, da un unico edifici plurime distinte strutture o, di converso, l’assorbimento di plurimi immobili i unico complesso edilizio.
1.6. GLYPH In proposito, è utile osservare come tale impostazione sia seguit dall’art. 2 della L. 22/2009 della regione Marche che, nel consentir demolizione e ricostruzione, fa chiaro riferimento al parametro, permanent prima e dopo dell’intervento, dell’organismo edilizio preesistente, mediant espressioni ” ricostruzione” e “ricomposizione planovolumetrica” oltre che con riferimento – in zone agricole – alla realizzazione di un “nuovo edificio” (piuttosto che di plurimi edifici “generati” da un unico edificio – oltre che annessi “ass – come nel caso in esame); peraltro, si noti bene, il tutto per delineare i reali della fattispecie di ristrutturazione sancita dalla disciplina in es sempre “secondo il tipo edilizio e le caratteristiche edilizie storiche”.
Non sembra inoltre trascurabile, nel caso in esame, il seguente ulteri dato: pur stabilendo, l’attuale articolo 3 del DPR 380/01, che la ristruttur può prevedere altresi’ “nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”, tale previsione fa evidentemente riferimento, nel quadro della già delineata ricostruzi normativa, ad ampliamenti relativi a ciascun singolo edificio da ristruttu Solo entro tali limiti, dunque, è ammesso un aumento volumetrico.
Di contro, il rinvio di cui all’art. 2 comma 8 della L. Marche 22/2009 all’a comma 6 della stessa, appare riferibile a fattispecie diversa, l’accorpamento, all’edificio principale, della volumetria di accessori ad e pertinenza e diversi, che nella misura in cui si traduca, come pare nel ca specie, nella demolizione di immobili accessori distinti, con acquisiz all’immobile principale della relativa volumetria, e scomparsa, di fatto predetti locali si traduce in un intervento che, per quanto sopra detto riguardo alla necessaria identificabilità del singolo immobile ristrutturato nuovo organismo realizzato, esula dalla nozione legislativamente fissata ristrutturazione. Cosicchè, pur alla luce delle più recenti novelle, l’utilizza favore dell’unico edificio ricostruito, delle volumetrie espresse da altri anch’essi demoliti è concetto totalmente estraneo – e come tale deve ess interpretato il rinvio disposto dall’art. 2 comma 8 citato all’art. 1 comma citato alla definizione detta ristrutturazione: manca infatti, in tal caso, la “ricostruzione” dell’ edificio demolito (che invece scompare, con mero “acquisto
in favore dell’immobile principale, della relativa volumetria), ancorchè rinno e modificato ( nei termini di legge consentiti). Di rilievo, in tal senso, a principio affermato da Cons. Stato Sez. VI Sent., 16/12/2008, n. 6214, second cui la trasformazione di due manufatti agricoli in villa ad uso residenziale, con accorpamento di volumi e parziale spostamento dell’area di sedime, esula dal nozione di ristrutturazione, sia come attualmente definita dall’art. 3, com lettera d) del D.P.R. n. 380/2001, sia in rapporto alla elaboraz giurisprudenziale. Si tratta di decisione che, seppure formulata in un qu giuridico più restrittivo rispetto a quello attualmente vigente a seguito novella del 2020, ribadisce il senso della disciplina della ristrutturazione sua correlazione tra edificio demolito ed edificio ricostruito, laddove evid come “ciò che distingue, infatti, gli interventi di tipo manutentivo e conservativo da quelli di ristrutturazione è, indubbiamente, il carattere innovativo di quest’ultima in ordine all’edificio preesistente; ciò che contraddistingue, però, la ristrutturazione dalla nuova edificazione è la già avvenuta trasformazione del territorio, attraverso una edificazione di cui si conservi la struttura fisica ( pure con la sovrapposizione di un “insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”), ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita”.
1.7. GLYPH Né osta a tale ultimo rilievo, sulla corretta interpretazione del rinv cui all’art. 2 comma 8 della L. Marche 22/2009 all’art. 1 comma 6, la previsi dell’art. 2 comma 8 ter L. R. Marche 22/2009, per cui “gli interventi previsti da questo articolo costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia di cui al lettera d) del comma 1 articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380”, atteso che l’art. 1, comma 1, del DPR n. 380/2001, stabilisce che “il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia”, e i commi 1 e 3 dell’art. 2, prevedono, rispettivamente, che “le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico” e “le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi”.
Di rilievo è anche il terzo comma dell’art. 117 Cost., secondo cui s materie di legislazione concorrente, tra le altre, quelle relative al “governo del territorio” e, “nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”.
Consegue che la nozione di ristrutturazione di cui all’art. 3 comma 1 lett del DPR 380/01, costituendo un principio fondamentale della legislazione stata
dettato in tema di caratteristiche di interventi latu sensu conservativi e di recupero, non può essere integrata o modificata con legge regionale.
Tanto, del resto, risulta già stabilito da questa Suprema Corte, laddove precisato che in materia urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi reg devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazio conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi (Sez. F – n. 46500 del 30/08/2018 Rv. 274173 – 01; Sez. 3 30657 del 20/12/2016 Ud. (dep. 20/06/2017) Rv. 270210 – 01).
1.8. GLYPH Con riguardo, dunque, alla qualificazione giuridica dell’intervent appare corretto il rilievo del ricorrente nel senso della esclusi un’operazione di ristrutturazione, a fronte di un nuovo complesso residenziale notevole impatto edilizio ed urbanistico. Le cui caratteristiche, peraltro in destinazione agricola, non possono prescindere dalla considerazione dei princ più volte ribaditi da questa Suprema Corte, secondo i quali in materia ediliz configurabile il reato di lottizzazione abusiva anche nel caso di inter realizzati, in difetto di uno strumento pianificatorio di dettaglio, in z urbanizzate o parzialmente urbanizzate, purché di consistenza e complessità t da costituire una notevole trasformazione del territorio, inammissibil mancanza di un piano per la realizzazione degli interventi infrastrutturali garantisca il raccordo della nuova edificazione a quella preesistente (Sez. 3 36616 del 07/06/2019 Rv. 277614 – 02). Inoltre, integra il reato di lottizzaz abusiva il frazionamento e la predisposizione di un terreno agricolo realizzazione di più edifici aventi natura e destinazione residenziale, in trattasi di attività edificatoria fittiziamente connessa alla coltivazione sfruttamento produttivo del fondo ed incompatibile con l’originaria vocazio dell’area (Sez. 3, n. 15605 del 31/03/2011 Rv. 250151 – 01) ed ancora, in te di reati urbanistici, nel caso di costruzione in zona agricola, la destinazi manufatto alle opere dell’agricoltura ed il possesso dei requisiti soggett imprenditore agricolo in capo a chi lo realizza – tanto al momento della richi e del rilascio del permesso di costruire, quanto al tempo della eventuale vol del titolo abilitativo in favore di terzi – sono elementi rilevanti nella val della rispondenza dell’opera alle prescrizioni dello strumento urbanistico conseguenza, anche per l’eventuale valutazione di conformità ai fini del rila della sanatoria (Sez. 3, n. 7681 del 13/01/2017 Rv. 269159 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.9. GLYPH Rispetto a tale ricostruzione, anche di principio, le ulter considerazioni critiche in ordine alla interpretazione di atti amministrativi q NTA del PRG vigente, citate in ricorso, muovono su un piano fattuale inammissibile in questa sede, proponendo un’analisi non effettuabile da parte questa Corte, atteso che in tema di misure cautelari reali, costituisce viola di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l’inesistenza
mera apparenza della motivazione, ma non anche l’affermata erronea interpretazione di un atto amministrativo, poiché essendo relativa ad atti pr carattere normativo rientra, ai sensi dell’art. 325, comma primo, cod. proc. nella valutazione del fatto (Sez. 3 – n. 14977 del 25/02/2022 Rv. 283035 Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017 (dep. 27/07/2017) Rv. 270543 – 01).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene perta che l’ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio al tribunale Ancona per nuovo esame in relazione alla ipotesi accusatoria formulata, alla lu delle considerazioni sopra riportate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Ancon competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c. p. p.
Così deciso il 06/10/2022