Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6281 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6281 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME NOME COGNOME
CC – 04/02/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore Della Repubblica Presso Il Tribunale di Torino
nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME (cui 06iw9dc) nato a (SENEGAL) il DATA_NASCITA
NOME nato a (GUINEA) il DATA_NASCITA
NOME nato a (MALI) il DATA_NASCITA
NOME COGNOME (cui 051d3ro) nato a (MALI) il DATA_NASCITA
NOME nato a (SENEGAL) il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a (SENEGAL) il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a (SENEGAL) il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a (SENEGAL) il DATA_NASCITA
NOME nato a CUORGNE’ il DATA_NASCITA
NOME (cui 06tvisv) nato a (SENEGAL) il DATA_NASCITA
NOME (cui NUMERO_TELEFONO) nato a CUORGNE’ il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/10/2025 del Tribunale del Riesame di Torino Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanze del 27 e 30 maggio 2025, il G.i.p. di Torino aveva rigettato la richiesta di misura cautelare personale avanzata dal Pubblico ministero nei confronti di NOME e altri nove connazionali, in relazione al delitto di rissa aggravata dalla morte di una persona, avvenuto in data 2 maggio 2025.
Avverso l’ordinanza, il Pubblico ministero aveva proposto appello, rigettato dal Tribunale in data 8 ottobre 2025. In particolare, il Tribunale aveva ritenuto che sussistessero gravi indizi dell’avvenuta partecipazione alla rissa per tutti i soggetti per i quali il Pubblico ministero aveva richiesto la misura. Quanto, invece, alla circostanza aggravante oggettiva della morte di una persona, verificatasi in occasione della rissa, aveva ritenuto che non ricorressero i criteri d’imputazione delle circostanze, stabiliti dal secondo comma dell’art.59 cod. pen.; in difetto di «uno specifico accertamento in merito alla prevedibilità in concreto dell’evento ulteriore, nella specie, la morte del corrissante», non Ł «possibile escludere che l’azione omicidiaria sia conseguita ad un’iniziativa improvvisa ed estemporanea di uno dei partecipanti alla rissa, di cui gli altri corrissanti non solo non erano a conoscenza, ma che non potevano nemmeno ragionevolmente prevedere». Sulla base di tali considerazioni aveva rigettato l’appello del Pubblico ministero.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Torino, deducendo un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il Pubblico ministero deduce, ex art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui alla lett. b) , in relazione alla corretta qualificazione e interpretazione della fattispecie di cui all’art. 588, comma 2, cod.pen. In particolare, il criterio soggettivo di attribuzione dell’evento secondo parametri di prevedibilità, sarebbe necessario «ai fini della riferibilità ai corrissanti dei distinti reati di lesioni o di omicidio doloso», mentre «non pertiene per sØ al criterio di imputazione agli autori della rissa dell’evento aggravatore ex art.588,comma 2, cod.pen.». Citando una giurisprudenza della Corte costituzionale piuttosto risalente (Sent. N.21 del 1971), il Pubblico ministero osservava che «i partecipanti ad una rissa, nell’assumere un atteggiamento aggressivo, sono consapevoli di porre in essere un’immediata situazione di pericolo per l’incolumità propria e altrui e quindi di accettare che l’evento lesivo abbia a realizzarsi, talchØ la norma che prevede un aggravamento sanzionatorio per tale eventualità non si pone in contrasto con il principio della personalità della responsabilità penale di cui all’art.27, primo comma, della Costituzione».
In data 12 gennaio 2026 Ł pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, che conclude per l’accoglimento del ricorso.
In particolare, evidenzia come il Tribunale abbia utilizzato criteri soggettivi d’imputazione della responsabilità eccessivamente restrittivi, idonei a valutare un eventuale concorso negli ulteriori reati (di lesioni o di omicidio), ma non per l’imputazione dell’aggravante oggettiva di cui al’art588 comma 2 cod.pen., che va valutata sul piano della responsabilità colposa.
«La formulazione della norma del secondo comma dell’art 588 cp afferisce chiaramente al profilo oggettivo della fattispecie naturalistica per come si Ł verificato (partecipare ad una rissa Ł punito piø gravemente per il solo fatto che ne sia derivata la morte di qualcuno) il termine “conoscenza” deve essere interpretato estensivamente, come sinonimo di “previsione” o “prevedibilità” in concreto dell’evento ulteriore, da svolgersi attraverso l’esame delle modalità dell’azione». «Alla luce di tali elementi, già chiaramente enucleati nella
motivazione del provvedimento impugnato, Ł mancata la verifica critica se essi rivelassero, da parte dei partecipi, una evidente colpa nel non avere previsto l’ulteriore evento quale conseguenza di un regolamento di conti tra bande di spacciatori rivali»
¨ pervenuta in Cancelleria una memoria scritta di NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, con la quale si chiede il rigetto dell’impugnazione i cui motivi sarebbero infondati, in quanto tesi ad «ampliare il contesto accusatorio ed estende l’aggravante in modo oggettivo a tutti gli indagati’.
¨ pervenuta in Cancelleria una memoria scritta di NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, con la quale si chiede il rigetto dell’impugnazione, evidenziando come il quadro indiziario a carico di tale indagato non sia idoneo neppure a sostenere un’effettiva partecipazione alla rissa. In ogni caso, egli avrebbe avuto un ruolo assolutamente marginale e non avrebbe potuto prevedere l’evoluzione della vicenda come in concreto aggravatasi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato, per le ragioni di seguito indicate.
Nelle motivazioni con le quali rigettava l’appello del Pubblico Ministero, il Tribunale ha dato corretta applicazione ai principi di diritto elaborati e consolidati nelle piø recenti pronunce di legittimità.
Il criterio dell’imputazione oggettiva di taluni tipi di evento trovava diverse applicazioni nella stesura originaria del codice penale del 1930, non solo nella presente fattispecie aggravata di cui all’art.588, comma 2, ma anche in altre, tra le quali quella di cui all’art. 584 cod.pen. Si tratta di un modello di responsabilità disegnato nel primo codice penale, come dolo misto a responsabilità oggettiva; l’autore che agisce al fine di percuotere o ledere, con il dolo di cui agli artt. 581, 582 o 588 cod.pen., rispondeva anche dell’evento morte, se lo stesso si fosse verificato nello sviluppo causale della medesima azione. La maggiore oggettività dell’imputazione, trovava fondamento nel fatto che, in questo caso, l’evento Ł la concretizzazione dello specifico rischio contemplato dalla norma violata; mentre nelle altre ipotesi di attribuzione di un evento diverso da quello voluto (ad esempio quelle di cui agli artt. 116 e 586 cod.pen.) l’agente viola altre regole cautelari-penali, in questo caso con la condotta di lesioni o di rissa, viola proprio il principio del neminem laedere, che Ł lo stesso alla cui tutela sono volti l’art. 588 comma 2 e l’art.584 cod pen.; vi Ł dunque omogeneità di lesione sotto il profilo del bene giuridico tutelato e, pertanto, si riteneva che il legislatore avesse già operato una valutazione astratta , ex ante , circa la prevedibilità dell’evento morte.
Tale lettura degli istituti, peraltro, non Ł costituzionalmente orientata, in quanto prescinde da una personalizzazione della responsabilità penale, che nel nostro ordinamento Ł imposta dall’art.27 della Costituzione.
Per una lettura costituzionalmente orientata della norma, Ł necessario interpretare la fattispecie di cui all’art. 588, comma 2, cod pen., come un complesso di dolo misto a colpa; se il soggetto agisce con il dolo della rissa (e, quindi, delle percosse), ma da tale azione deriva anche la morte, risponde di tale evento se lo stesso, oltre ad essere conseguenza dell’azione, sia anche inseribile in un giudizio di prevedibilità.
Come Ł noto, la sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale, ha posto i parametri per una lettura costituzionalmente orientata del principio di colpevolezza, asserendo che la responsabilità penale non può mai essere attribuita sulla base di una responsabilità oggettiva, ove difetti un legame psicologico tra il fatto e l’agente.
Di conseguenza, il legislatore ha provveduto ad adeguare la disciplina delle circostanze, introducendo il comma 2 dell’art. 59 cod. pen. (con legge 7 febbraio 1990 n.19), stabilendo che «Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa».
Tale criterio di imputazione soggettiva delle circostanze, tracciato dal legislatore per quelle preesistenti, Ł stato esteso dalla giurisprudenza alle circostanze eventualmente sopravvenute nel corso dell’azione; sanando la lacuna normativa, si Ł affermato che la circostanza sopravvenuta deve essere attribuita all’autore secondo un criterio di prevedibilità in concreto.
Il Tribunale, nell’ordinanza impugnata, ha dato applicazione a tale principio di diritto, affermando il criterio della attribuzione dell’aggravante attraverso i canoni della colpa.
In seguito, passava ad esaminare la vicenda nel suo concreto svolgimento. Evidenziava come la rissa si fosse articolata in due momenti. In una prima fase gli imputati avevano dato inizio all’aggressione da cui era scaturita la lite reciproca, avvenuta con modalità violente ma a mani nude. In una seconda fase, in cui i corrissanti si erano spostati di alcuni metri (dal INDIRIZZO n.4 al civico n.28), erano intervenuti altri soggetti non identificati e, tra questi, uno aveva estratto un coltello e ucciso la vittima.
Sulla base di tale specifica articolazione degli eventi, il Tribunale Ł pervenuto al convincimento che, nel caso concreto, l’evento morte cagionato da un soggetto rimasto ignoto, non possa essere imputato a tutti i partecipanti alla rissa, in quanto non sono stati raccolti sufficienti elementi che consentano d’inserire l’evento sopravvenuto in un giudizio di prevedibilità.
Tale ultimo giudizio, afferente alla sfera di valutazione discrezionale del giudice, non può essere sindacato nella presente sede di legittimità.
Sulla base delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del procuratore della repubblica Così Ł deciso, 04/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME