Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13594 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13594 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la ordinanza in data 26/10/2023 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degl artt. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5 -duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 26/10/2023, il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento dell’appello cautelare proposto nell’interesse di NOME COGNOME, annullava l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Termini Imerese in data 29/09/2023 in relazione al contestato reato di estorsione in concorso, e, per l’effetto, sostituiva nei confronti delt esunnominat@ la misura dell’obbligo di dimora con prescrizioni con quella dell’obbligo di presentazione quotidiano.
Avverso la predetta ordinanza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui formale unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Non è stato individuato il motivo per il quale si ritiene sussistente il rischio di recidivazione o, quanto meno, l’elevata probabilità che al ricorrente si presentino effettivamente occasioni analoghe, non meramente ipotetiche o astratte, per compiere ulteriori delitti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
L’unico motivo proposto è manifestamente infondato perché contrario all’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità. Va subito detto che il ricorrente muove da un’interpretazione del disposto di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. secondo cui occorre la dimostrazione che all’imputato si presenti effettivamente un’occasione per compiere ulteriori delitti, fatto proprio da una pronuncia di questa Suprema Corte (Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015, Marino, Rv. 264688 – 01) che è rimasta isolata nel panorama giurisprudenziale, essendosi consolidato il diverso orientamento secondo cui in tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socioambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di
recidivanza (cfr., Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891 – 01; Sez. 3, n. 24257 del 21/04/2023, COGNOME, non mass.).
Ed ancora, in tema di presupposti per l’applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato non v equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del “periculum libertatis” nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767 – 01).
Di tali principi ha fatto corretta applicazione il Tribunale che, con motivazione immune da rilievi di illogicità, ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva desunto dalle specifiche modalità del fatto posto in essere in epoca recente con spregiudicatezza ai danni di persona offesa posta in condizioni di particolare vulnerabilità: elemento in fatto che ha reso recessivo il dato (favorevole) della presenza di uno stato di incensuratezza.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, così determinata in considerazione dei profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13/03/2024.