Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29590 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 29590 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/07/2024
ORDINANZA
Letta l’istanza presentata il 30 maggio 2024 dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA in Montenegro;
letta la sentenza n. 22286 del 2024, pronunciata da questa Sezione della Corte di cassazione, in data 05/04/2024, depositata il 03/06/2024, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, che ha autorizzato l’estradizione di NOME COGNOME verso gli Stati Uniti d’America;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME rilevato che, con l’istanza sopra richiamata, presentata prima del deposito della motivazione, ma dopo la pronuncia della sentenza con cui questa Sezione della Corte di cassazione in data 05/04/2024 ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, è stata chiesta la revoca o almeno la sostituzione con quella degli arresti domiciliari, presidiati da strumento elettronico di controllo, della misura cautelare della custodia in carcere applicata a NOME COGNOME nell’ambito della procedura di estradizione, definita con le sentenze richiamate in epigrafe;
che, secondo la impostazione difensiva, la documentazione acquisita dopo una precedente ordinanza della Corte di appello di Trieste, che aveva respinto analoga richiesta di revoca o di sostituzione, consentiva di chiarire più dettagliatamente il quadro delle indagini anche a fini cautelari e di escludere la sussistenza di elementi dimostrativi del pericolo di fuga o almeno tali da far apparire inadeguata ogni misura diversa dalla custodia in carcere, anche considerando che l’estradando non è gravato da precedenti penali e che la sua partecipazione al sodalizio si caratterizza per la fungibilità del contributo, assenza di elementi dai quali poter desumere che il predetto si sottrarrebbe ai controlli; e che un cugino dell’istante, residente in Lacchiarella (MI), ha offerto sua disponibilità ad accogliere COGNOME in regime di arresti domiciliari;
ritenuta la propria competenza a provvedere sulla istanza, in ragione del fatto che gli atti non erano stati ancora trasmessi alla Corte di appello di Trieste a momento della presentazione dell’istanza (v., sul punto, Sez. 6, n. 15628 del 14/04/2008, Mandache, Rv. 239703);
considerato che l’istanza non possa essere accolta, giacché, come già posto in evidenza nelle precedenti fasi della procedura estradizionale, NOME COGNOME è soggetto ritenuto partecipe ad un’organizzazione internazionale dedita al traffico di stupefacenti, in grado di muoversi rapidamente sul territorio e via mare e che ha già mostrato di volersi sottrarre all’estradizione, anche mentendo sulla sua identità;
che, a fronte del pericolo di inflizione di una severa condanna, sono stati genericamente prospettati elementi volti ad escludere il concreto pericolo di fuga del predetto ed a far risultare adeguata una misura cautelare diversa dalla custodia in carcere, non potendosi al riguardo considerare neppure la possibilità di applicazione della misura degli arresti domiciliari presso un cugino, residente in Italia, in quanto, come già posto in luce dalla Corte di appello di Trieste, predetto ha la capacità di spostarsi rapidamente sul territorio, non idoneamente contenuta da strumenti elettronici di controllo a distanza;
P.Q.M.
Rigetta l’istanza di cui in premessa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18/07/2024