Risarcimento Detenzione Inumana: Il Giudice Ha il Dovere di Indagare Anche su Archivi Cartacei
Il diritto a un risarcimento per detenzione inumana è un principio cardine del nostro ordinamento, ma cosa succede quando le prove delle condizioni detentive risalgono a un’epoca senza archivi digitali? Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce che la difficoltà di reperire le informazioni non esonera il giudice dal suo dovere di indagine. Il caso analizzato riguarda proprio la negazione di un indennizzo basata sull’impossibilità di ricostruire le condizioni di vita in un carcere in periodi remoti.
I Fatti del Caso
Un detenuto presentava un reclamo per ottenere il risarcimento previsto dall’art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario, a causa delle condizioni di detenzione subite in diverse strutture carcerarie. Mentre per un periodo la sua richiesta veniva esaminata, per un altro periodo, trascorso presso la casa circondariale di Napoli-Poggioreale, l’istanza veniva dichiarata inammissibile.
Il Tribunale di Sorveglianza motivava la sua decisione sostenendo l’impossibilità di ricostruire le specifiche condizioni di detenzione (come il numero di detenuti per cella e gli arredi) per i periodi antecedenti al 2003, a causa della mancanza di sistemi informatici. Di conseguenza, secondo il Tribunale, non era possibile verificare la fondatezza delle lamentele del ricorrente.
La Decisione della Corte sul Risarcimento Detenzione Inumana
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del detenuto, annullando la decisione del Tribunale di Sorveglianza limitatamente al periodo di detenzione contestato. La Suprema Corte ha rinviato il caso allo stesso Tribunale, ordinando di procedere a un nuovo esame e di effettuare le verifiche che erano state omesse.
Il punto centrale della decisione è che la mera difficoltà nel reperire le prove non può giustificare una declaratoria di inammissibilità. Se esiste una possibilità, anche se complessa, di accertare i fatti, il giudice ha il dovere di percorrerla.
Le Motivazioni della Sentenza
La Cassazione ha ritenuto viziata la motivazione del Tribunale di Sorveglianza. Dal fascicolo emergeva una nota della direzione carceraria che, pur confermando l’assenza di dati digitali per il periodo in questione, attestava la possibilità di recuperare le informazioni attraverso una ricerca manuale sui registri cartacei dell’epoca. Su questi registri, infatti, venivano annotate tutte le informazioni sugli spostamenti dei detenuti.
Secondo gli Ermellini, il Tribunale avrebbe dovuto approfondire questa possibilità. Invece di fermarsi di fronte alla difficoltà, avrebbe dovuto disporre le indagini necessarie per verificare se, tramite la consultazione degli archivi cartacei, fosse possibile risalire a dati particolareggiati, come il numero di persone per cella e le condizioni di vita. Il fatto che questa ricerca potesse richiedere più tempo non è una ragione valida per negare al ricorrente la possibilità di vedere esaminata nel merito la sua richiesta. Il giudice, anche esercitando i suoi poteri officiosi (cioè di iniziativa propria), ha il compito di ricercare la verità, superando gli ostacoli procedurali o logistici, quando possibile.
Conclusioni: L’Obbligo di Ricerca Approfondita del Giudice
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: il diritto alla tutela giurisdizionale non può essere sacrificato in nome della comodità o della rapidità procedurale. Il giudice ha un ruolo attivo nell’acquisizione della prova e deve esplorare tutte le vie percorribili per accertare i fatti posti a fondamento di una domanda, specialmente quando sono in gioco diritti fondamentali della persona, come quello a non subire trattamenti inumani o degradanti. La decisione impone ai tribunali di non arrendersi di fronte ad archivi obsoleti, ma di adoperarsi concretamente, anche con ricerche manuali, per garantire che ogni istanza venga esaminata con la dovuta attenzione e completezza istruttoria.
Può un giudice rigettare una richiesta di risarcimento per detenzione inumana solo perché la verifica delle condizioni è difficile a causa di archivi non digitalizzati?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice deve attivarsi per acquisire le prove, anche attraverso una ricerca manuale su registri cartacei, qualora tale ricerca sia possibile, seppur complessa e dispendiosa in termini di tempo.
Qual era il problema specifico nel caso esaminato riguardo alla ricostruzione delle condizioni detentive?
Il problema era che per i periodi di detenzione antecedenti all’anno 2003 non erano disponibili applicativi informatici. Tuttavia, una nota della direzione del carcere indicava che le informazioni potevano essere recuperate tramite una ricerca manuale sulle iscrizioni cartacee dell’epoca.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, limitatamente al periodo di detenzione in questione, e ha rinviato il caso allo stesso Tribunale per un nuovo esame, ordinando di compiere le doverose verifiche che non erano state fatte.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12488 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12488 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2018
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASORIA il 24/10/1969
avverso l’ordinanza del 06/02/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila rigettava il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento del competente magistrato di sorveglianza che aveva respinto l’istanza con cui si invocava la tutela risarcitoria di cui all’art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, per il periodo di detenzione presso la struttura penitenziaria di Sulmona e l’aveva dichiarata inammissibile per i periodi di detenzione precedenti l’anzidetto trasferimento.
2. Ricorre per cassazione COGNOME COGNOME a mezzo del suo difensore di fiducia e lamenta il vizio di motivazione.
Deduce in particolare il ricorrente che in relazione al periodo di restrizione subito presso la Casa circondariale di Napoli-Poggioreale, si trattava di brevi periodi e si censura l’affermazione secondo cui sarebbe stato impossibile ricostruire la condizione di detenzione vissuta non essendo state articolate specifiche censure sul punto, che potessero legittimare l’esercizio di poteri officiosi da parte del giudice. Proprio la nota nr. 508/del 2015 trasmessa dalla Direzione della Casa circondariale dava conto della durata dei periodi di detenzione e attestava che, per l’arco temporale precedente l’anno 2002, non si trattasse di frazioni restrittive brevi temporalmente. D’altro canto, attraverso l’attivazione della ricerca cartacea si sarebbero potute acquisire le informazioni utili e necessarie per scrutinare il tema posto, pur in difetto dell’ausilio di applicativi informatici.
3. Il ricorso è fondato in relazione alla doglianza sviluppata per il periodo di detenzione subito presso la struttura di Napoli-Poggioreale. Non ricorre, GLYPH di converso, alcun vizio in relazione ai periodi di detenzione patiti presso le altre strutture, per le quali la motivazione è immune da ogni censura.
3.1. In realtà pur non disponendosi di applicativi informativi, per i periodi di restrizione antecedenti al 2003, si ricava dall’esame della nota nr. 508/2015 che i dati potrebbero essere acquisiti, attraverso una ricerca di tipo manuale. Invero, si intende che, all’epoca, le annotazioni sugli spostamenti dei detenuti erano operate solo attraverso iscrizioni cartacee. Questo particolare, di cui si dà conto nella nota anzidetta, si sarebbe dovuto approfondire, anche al fine di verificare se effettivamente non fosse possibile risalire a informazioni particolareggiate sul numero di detenuti occupanti le singole stanze e sul tipo di mobilio in esse contenuto. Si ricava, infatti, dalla lettura della richiamata comunicazione un dato sensibilmente diverso e si intende come sarebbe stato possibile, contrariamente a quanto indicato, acquisire anche quegli elementi, sia pur disponendo di un tempo maggiore per la ricerca relativa.
Alla luce di quanto premesso il provvedimento impugnato deve essere annullato, limitatamente al periodo di detenzione subito presso la struttura di NapoliPoggioreale, con rinvio al Tribunale di sorveglianza dell’Aquila, perché ponga in essere le doverose verifiche e proceda a nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al periodo di detenzione trascorso presso la casa circondariale di Napoli “Poggioreale” e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2018.