Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12488 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12488 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2018
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASORIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/02/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, sostituto procuratore generale RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso questa Corte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila rigettava il reclamo proposto nell’interesse di COGNOME NOME, avverso il provvedimento del competente magistrato di sorveglianza che aveva respinto l’istanza con cui si invocava la tutela risarcitoria di cui all’art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, per il periodo di detenzione presso la struttura penitenziaria di Sulmona e l’aveva dichiarata inammissibile per i periodi di detenzione precedenti l’anzidetto trasferimento.
2. Ricorre per cassazione NOME NOME, a mezzo del suo difensore di fiducia e lamenta il vizio di motivazione.
Deduce in particolare il ricorrente che in relazione al periodo di restrizione subito presso la RAGIONE_SOCIALE circondariale di Napoli-Poggioreale, si trattava di brevi periodi e si censura l’affermazione secondo cui sarebbe stato impossibile ricostruire la condizione di detenzione vissuta non essendo state articolate specifiche censure sul punto, che potessero legittimare l’esercizio di poteri officiosi da parte del giudice. Proprio la nota nr. 508/del 2015 trasmessa dalla RAGIONE_SOCIALE circondariale dava conto RAGIONE_SOCIALE durata dei periodi di detenzione e attestava che, per l’arco temporale precedente l’anno 2002, non si trattasse di frazioni restrittive brevi temporalmente. D’altro canto, attraverso l’attivazione RAGIONE_SOCIALE ricerca cartacea si sarebbero potute acquisire le informazioni utili e necessarie per scrutinare il tema posto, pur in difetto dell’ausilio di applicativi informatici.
3. Il ricorso è fondato in relazione alla doglianza sviluppata per il periodo di detenzione subito presso la struttura di Napoli-Poggioreale. Non ricorre, COGNOME di converso, alcun vizio in relazione ai periodi di detenzione patiti presso le altre strutture, per le quali la motivazione è immune da ogni censura.
3.1. In realtà pur non disponendosi di applicativi informativi, per i periodi di restrizione antecedenti al 2003, si ricava dall’esame RAGIONE_SOCIALE nota nr. 508/2015 che i dati potrebbero essere acquisiti, attraverso una ricerca di tipo manuale. Invero, si intende che, all’epoca, le annotazioni sugli spostamenti dei detenuti erano operate solo attraverso iscrizioni cartacee. Questo particolare, di cui si dà conto nella nota anzidetta, si sarebbe dovuto approfondire, anche al fine di verificare se effettivamente non fosse possibile risalire a informazioni particolareggiate sul numero di detenuti occupanti le singole stanze e sul tipo di mobilio in esse contenuto. Si ricava, infatti, dalla lettura RAGIONE_SOCIALE richiamata comunicazione un dato sensibilmente diverso e si intende come sarebbe stato possibile, contrariamente a quanto indicato, acquisire anche quegli elementi, sia pur disponendo di un tempo maggiore per la ricerca relativa.
Alla luce di quanto premesso il provvedimento impugnato deve essere annullato, limitatamente al periodo di detenzione subito presso la struttura di NapoliPoggioreale, con rinvio al Tribunale di sorveglianza dell’Aquila, perché ponga in essere le doverose verifiche e proceda a nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al periodo di detenzione trascorso presso la casa circondariale di Napoli “Poggioreale” e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2018.