Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46413 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46413 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COMUNE DI NAPOLI nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME/ che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Sindaco del Comune di Napoli, NOME COGNOME, nella qualità di parte civile, ric per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa dalla Corte di appello di Napol la quale, nel dichiarare estinti i reati ascritti a carico di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME di opere in aree vincolate e violazione di sigilli, a seguito di appello proposto d imputati, si è pronunciata ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen. sulle statuizioni civili dis giudice di primo grado.
2.11 ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione, in quanto la Co territoriale, pur avendo nella parte motivazionale confermato la condanna degli imputati risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, nel dispositivo non ha riportato alcuna statuizione sul punto. Inoltre, la Corte territoria parte motivazionale della sentenza, nel disporre che la liquidazione del danno debba avvenir in sede separata, ha così revocato implicitamente la liquidazione equitativa del danno che giudice di primo grado, nella sentenza del 31/03/2014, aveva quantificato in euro 2000, senz tuttavia indicare in alcun modo le ragioni per le quali tale statuizione, che dichiara di confe veniva poi disattesa. Il ricorrente quindi lamenta la carenza assoluta di motivazione d revoca della liquidazione equitativa operata dal Tribunale.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chies l’accoglimento del ricorso.
Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte e chiesto la condanna al pagamento del spese di giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le doglianze formulate sono fondate.
La Corte territoriale, effettivamente, nella parte della sentenza impugnata dedicata svolgimento del processo, ha confermato la condanna degli imputati al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita ‘che il giudice di primo grado aveva statuito nella sentenza del 31/03/2014. Tale statuizione è stata ribadita anche nella parte motivazionale della senten impugnata. Nel disporre che la liquidazione del danno debba avvenire in sede separata, tuttavia, non ha ribadito la quantificazione della liquidazione equitativa del danno che il di primo grado aveva quantificato in euro 2000,00.
Pertanto, è da ritenersi che, solo per mera svista, il giudice a quo abbia omesso la statuizione al riguardo nel dispositivo.
Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente limitatamente all liquidazione delle statuizioni civili, ripristinando quelle fissate nella sentenza di primo gr condanna degli imputati alla refusione delle spese di assistenza della parte civile in 3.167 e oltre spese generali.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle statuizioni ci ripristinando quelle fissate nella sentenza di primo grado. Condanna gli imputati alla refus delle spese di assistenza della parte civile in 3.167 euro, oltre spese generali.
Così deciso all’udienza del 27 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente