Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27998 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 3 Num. 27998 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da NOME NOMECOGNOME nata a Messina il 1/5/1957 COGNOME NOMECOGNOME nato a Omegna il 4/8/1987
avverso l’ordinanza del 24/3/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di qualificare l’impugnazione
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la reiazione svolta dai Consigliere NOME COGNOME come opposizione e trasmettere gli atti al Tribunale.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con ordinanza del 24 marzo 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato le richieste avanzate da NOME COGNOME e NOME COGNOME volte a ottenere la revoca della confisca dei beni loro appartenenti disposta con la sentenza n. 681 del 2016 del Tribunale di Verbania, di condanna di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, dichiarato estinto per prescrizione con sentenza del 16 gennaio 2020 dalla Corte d’appello di Torino, confermativa di detta confisca.
Considerato che avverso tale ordinanza i richiedenti, terzi estranei al procedimento conclusosi con l’applicazione della confisca dei beni dagli stessi rivendicati, hanno proposto ricorso per cassazione, eccependo, con un primo motivo, l’inammissibilità della conferma della confisca ai sensi dell’art. 578-bis cod. proc. pen. in presenza di sentenza dichiarativa della prescrizione, trattandosi di confisca per equivalente disposta in relazione a fatti commessi anteriormente alla introduzione di tale disposizione; nonché, con un secondo motivo, il mancato accertamento nei loro confronti del carattere simulato degli atti d’acquisto dei beni assoggettati alla confisca.
Osservato che avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l’eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 1, Ordinanza n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, NOME COGNOME, Rv. 284403 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 47750 del 18/11/2022, COGNOME, Rv. 283858 – 01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 – 01; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538 – 01; con specifico riferimento alla ordinanza in materia di restituzione delle cose sequestrate Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, RAGIONE_SOCIALE, RV. 271460 – 01); e ciò sul rilievo che, in caso contrario, l’interessato si vedrebbe comunque privato della fase del “riesame” nei merito del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale – al contrario del giudice di legittimità – ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente, per la sua estraneità al giudizio di cognizione, non sia stato in grado di sottoporre a un giudice di merito.
Considerato che la giurisprudenza di legittimità ha, poi, ulteriormente chiarito che il ricorso per cassazione, ove irritualmente proposto, non deve essere
dichiarato inammissibile, ma dev’essere riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli
atti giuridici e del favor impugnationis (ex multis,
Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262166 – 01; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, COGNOME Rv.
259454 – 01; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079 – 01; Sez.
3, n. 14724 del 20/01/2004, COGNOME Rv. 228605 – 01; Sez. 3, n. 34403 del
27/05/2003, COGNOME, Rv. 225717 – 01; Sez. 3, n. 8124 del 05/12/2002,
COGNOME, Rv. 223464 – 01).
Ritenuto, pertanto, che le impugnazioni congiuntamente proposte dai terzi debbano essere qualificate come opposizioni, con la conseguente trasmissione al
Tribunale di Verbania, quale giudice dell’esecuzione, affinché proceda alla necessaria fase dell’opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Qualificate le impugnazioni come opposizioni, dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania. Così deciso il 11/7/2025