Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24333 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 3 Num. 24333 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nata in Marocco il 23/11/1979
avverso la ordinanza del 24/02/2025 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale della Spezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venga qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al Tribunale della Spezia;
lette per l’imputata le conclusioni scritte dell’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la trasmissione al Tribunale di La Spezia degli atti in ragione del principio di riqualificazione e salvezza delle impugnazioni di cui all’art. 568 cod.proc.pen.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24/02/2025, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale della Spezia rigettava l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME finalizzata allo svincolo di rapporti bancari per non corretta modalità esecutiva del vincolo cautelare disposto dal Gip del Tribunale di La Spezia con decreto del 16/10/2024.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento ed articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 240, comma 1, cod.pen. e 321, comma 2, cod.proc.pen.
La ricorrente si duole delle modalità esecutive del decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip in data 16/10/2024, attraverso le quali, era stato indebitamente esteso l’oggetto del sequestro anche a somme ulteriori rispetto a quelle esistenti al momento dell’esecuzione del sequestro.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 125, comma 3, cod.proc.pen., lamentando che il Gip aveva illegittimamente denegato l’istanza di di dissequestro dei rapporti bancari, richiamando l’esistenza di un giudicato cautelare sul punto, pur non essendo mai stato oggetto di richieste o impugnazioni il tema dello svincolo dei rapporti bancari.
Il Pg ha depositato requisitoria scritta; il difensore della ricorrente ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo il prevalente e condivisibile orientamento di questa Corte, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, emessa ex art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., non è suscettibile di ricorso per cassazione ma solo di opposizione innanzi allo stesso giudice; l’eventuale ricorso in cassazione presentato dalla parte anziché essere dichiarato inammissibile, può essere riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (ex multis, Sez.3,n.39515 del 27/06/2017, Rv.271460 – 01; Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, COGNOME, Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/201 Gabellone, Rv. 258079; Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, COGNOME, Rv. 228605).
Il ricorso, pertanto, a norma dell’art. 568 comma 5, cod.proc.pen., deve essere riqualificato come opposizione con conseguente trasmissione degli atti al
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Tribunale di La Spezia per il relativo giudizio, in base al combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della Spezia.
Così deciso il 27/05/2025