Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8103 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 8103 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE UdetN~M TARANTO
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a FRAGAGNANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/05/2023 del TRIBUNALE di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, ASSUNTA COGNOME, che ha chiesto la riqualificazione del ricorso in opposizione e la trasmissione degli atti al Tribunal di Taranto.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto – nella veste di Giudice dell’esecuzione -, pronunciandosi sull’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME, volta ad ottenere la revoca o la riduzione della confisca disposta con sentenza del Tribunale di Taranto del 29/09/2020, irrevocabile il 10/06/2022, dichiarava la temporanea inefficacia dell’ordine di esecuzione della confisca per equivalente, emesso dal Pubblico Ministero il 25 gennaio 2023 con trasmissione degli atti al predetto ufficio per nuova esecuzione, nel rispetto della condizione di procedibilità di cui all’art. 86 comma 1 bis disp. att. cod. proc. pen..
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, deducendo violazione di legge, in particolare in relazione agli artt. 86 comma l bis disp. att. cod. proc. pen., 660 cod. proc. pen, 97 d. Igs. 150/2022.
Il sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO COGNOME, ha chiesto la riqualificazione del ricorso in opposizione e la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di legittimità deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione per il prosieguo della procedura.
L’ordinanza impugnata, assunta dal Tribunale di Taranto in funzione di giudice dell’esecuzione, costituisce la prima pronuncia sulle questioni esecutive poste dalla difesa del COGNOME, rientranti tra le “altre competenze”, in particolare attinenti alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate – nel senso lato che è stato riconosciuto con la sentenza n. 2603/2021, cioè “non limitato alla decisione in ordine all’adozione del provvedimento, ma esteso anche a tutte le questioni relative alla destinazione delle cose confiscate” – competenze previste dall’art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale ex art. 667, connnna 4, cod. proc. pen.
Tale ordinanza non è stata deliberata de plano, bensì a seguito di anticipata instaurazione del contraddittorio tra le parti.
Ciò non costituisce motivo di deroga alla struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all’esame del giudice dell’esecuzione, al quale si richiede un rinnovato esame anche sulla scorta di argomenti ed elementi segnalati dalle parti.
Milita in tal senso l’orientamento giurisprudenziale prevalente, che ha affermato che avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell’art. 667, quarto comnna, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l’eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, COGNOME, Rv. 265538; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283061); e ciò sul rilievo che, in caso contrario, l’interessato si vedrebbe comunque privato della fase del “riesame” del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale – al contrario del giudice di legittimità – ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito.
Lo stesso filone giurisprudenziale ha ribadito che, siccome avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione di confisca di beni sequestrati occorre proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il ricorso per cassazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile ma deve, in applicazione del principio di conservazione degli atti, essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell’esecuzione; e tanto sul rilievo che il principio di conversione dell’impugnazione erroneamente proposta, contenuto nel quinto comma dell’art. 568 cod. proc. pen., trova applicazione, per la sua portata generale quale espressione del più ampio principio di conservazione degli atti, anche in caso di gravami in senso lato ed impugnazioni cosiddette atipiche, come i riesami, i reclami, le opposizioni, cioè tutti quei rimedi giuridici che non sono assoggettati, in tutto o in parte, alle regole predisposte per le innpugnazioni in senso stretto.
2. In conclusione, riqualificato il ricorso, gli atti devono essere trasmessi al giudice dell’esecuzione affinché proceda alla necessaria fase dell’opposizione ai sensi dell’art. 667, comma quarto, cod. proc. pen.
COGNOME
PQM
NOME.d n ” ‘ – ‘ COGNOME Riqualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti .. ,,-.. g b COGNOME I Tribunale di Taranto.
–: COGNOME Così deciso il 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore
COGNOME