Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10610 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 10610 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 15/06/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
letta la memoria scritta del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto e Considerato in diritto
Con ordinanza del 15 giugno 2023 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha provveduto ad applicare ex officio la riduzione della pena prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, alla pena di 10 anni e 4 mesi di reclusione e 4.240 euro di
multa inflitta a NOME COGNOME con sentenza, resa in rito abbreviato, del Tribunale di Milano del 3 aprile 2023, irrevocabile il 20 maggio 2023.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che la sentenza in esame non era stata impugnata, e che pertanto sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., ed ha rideterminato la pena inflitta in 8 anni 7 mesi 10 giorni di reclusione e 3.533 euro di multa.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero con un unico motivo in cui deduce violazione di legge evidenziando che la pena di 10 anni e 4 mesi di reclusione e 4.240 euro di multa, inflitta con la sentenza del Tribunale di Milano del 3 aprile 2023, era comprensiva anche dell’aumento per continuazione esterna con il fatto già giudicato dalla sentenza dello stesso Tribunale del 10 maggio 2022, confermata dalla Corte d’appello di Milano del 15 novembre 2022, ed irrevocabile il 31 dicembre 2022; pertanto, effettuando la riduzione di 1/6 prevista dall’ad 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. sull’intera pena, e non sulla pena depurata dall’aumento per continuazione esterna, il giudice dell’esecuzione ha finito per estendere la riduzione premiale anche ad una pena inflitta con una sentenza che era stata a suo tempo impugnata e confermata in appello; in un caso quale quello in esame osterebbe alla possibilità di estendere la riduzione premiale anche alla pena inflitta per la continuazione esterna il difetto del presupposto della mancata presentazione della impugnazione.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Con memoria scritta il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso deve essere riqualificato in opposizione.
L’art. 676, comma 1, cod. proc. pen.. dispone che “il giudice dell’esecuzione è competente a decidere in ordine all’estinzione del reato dopo la condanna, all’estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate e all’applicazione della riduzione della pena prevista dall’articolo 442, comma 2-bis. In questi casi il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’articolo 667 comma 4”.
A sua volta, l’art. 667, comma 4, cod, proc. pen. dispone che “il giudice dell’esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato. Contro l’ordinanza possono IL
proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l’interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell’articolo 666. L’opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza”.
Per effetto del combinato disposto di queste due norme, pertanto, la decisione del giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto essere impugnata mediante lo strumento dell’opposizione allo stesso giudice, che avrebbe poi dovuto decidere a seguito dell’udienza camerale di cui all’art. 666 cod. proc. pen.
Solo all’esito di essa, contro l’ordinanza che decide sull’opposizione, è possibile il ricorso per cassazione previsto dall’art. 666, comma 6, cod. proc. pen.
Nel caso in esame, è stato impugnato, pertanto, con ricorso per cassazione un provvedimento del giudice dell’esecuzione che avrebbe dovuto essere impugnato con opposizione allo stesso giudice.
5. Il ricorso deve, quindi, essere riqualificato in opposizione, ed a ciò consegue l’applicazione della norma generale dell’art. 568, comma 5, secondo periodo, cod. proc. pen. (Sez. U, Ordinanza n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220221: “In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente”), e la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, per la decisione sull’opposizione.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.
Così deciso il 16 febbraio 2024
Il consigliere estensore
GLYPHIl presidente