Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 98 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 1 Num. 98 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Bologna il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Bologna del 22/3/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza resa in data 22.3.2025, il G.i.p. del Tribunale di Bologna ha provveduto, in qualità di giudice dell’esecuzione, su una richiesta di NOME COGNOME di restituzione della somma di 11.550 euro e di alcuni telefoni sequestrati in data 18.3.2024, su cui il giudice della cognizione nulla ha disposto con la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. del 19.6.2024 che ha definito il procedimento.
Premettendo che si sia proceduto per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, il G.i.p. ha considerato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 240bis cod. pen. e 85bis d.P.R. n. 309 del 1990, va sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro di cui il condannato non può giustificare la provenienza. Non avendo l’istante addotto alcunchØ al riguardo e avendo anzi ammesso l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, il giudice dell’esecuzione ha disposto la confisca del denaro, mentre quanto ai telefoni, osservando che fossero soggetti eventualmente a confisca facoltativa, come tale preclusa al giudice dell’esecuzione, ne ha ordinato la restituzione.
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, articolandolo in un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), d) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 240, 240bis cod. pen., 85 d.P.R. n. 309 del 1990.
Lamenta, in particolare, che il giudice dell’esecuzione abbia disposto la confisca obbligatoria del denaro, ritenendo che la somma fosse prezzo o profitto del reato sulla base di una mera presunzione di illecita provenienza.
Con requisitoria scritta del 31.10.2025, il AVV_NOTAIO Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Bologna deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Ord. n. sez. 3280/2025
CC – 19/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Quando decide in ordine ‘alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate’, il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., procede a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e avverso il provvedimento conseguentemente emesso senza formalità Ł esperibile opposizione innanzi allo stesso giudice dell’esecuzione.
Pertanto, l’impugnazione della decisione Ł da riqualificarsi come opposizione a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del “favor impugnationis’ (Sez. 3, n. 39515 del 27/6/2017, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 271460; cfr. anche Sez. 1, n. 3063 del 15/9/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720 – 01).
Ne discende che gli atti devono essere trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, affinchØ provveda sull’opposizione proposta ai sensi dell’art. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen.
P.Q.M
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna.
Così Ł deciso, 19/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME