Riqualificazione Ricorso: Quando un Appello Errato Viene Salvato dalla Cassazione
Nel complesso mondo della procedura penale, la scelta del giusto mezzo di impugnazione è fondamentale. Un errore può portare all’inammissibilità dell’atto, con conseguenze gravi per il ricorrente. Tuttavia, la giurisprudenza ha sviluppato meccanismi per ‘salvare’ gli atti viziati, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione in tema di riqualificazione ricorso. Questo principio permette di convertire un’impugnazione errata in quella corretta, garantendo che la sostanza prevalga sulla forma.
I Fatti del Caso: Una Confisca Contestata
La vicenda nasce da un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione. Con tale provvedimento, era stata disposta la confisca di una serie di beni immobili e mobili appartenenti a una persona e ad altri soggetti, tutti imputati per reati legati agli stupefacenti in un processo definito con rito abbreviato.
Ritenendo l’ordinanza viziata sotto diversi profili di motivazione, la parte interessata ha deciso di impugnarla, presentando un ricorso direttamente alla Corte di Cassazione.
L’Errore Procedurale e la Riqualificazione del Ricorso
L’azione intrapresa dalla ricorrente, sebbene comprensibile nella volontà di contestare il provvedimento, era proceduralmente errata. La legge prevede che avverso le ordinanze del giudice dell’esecuzione non si debba proporre un ricorso per cassazione, bensì un’opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, del codice di procedura penale.
La Procura Generale presso la Corte di Cassazione, analizzando il caso, ha infatti chiesto di non dichiarare inammissibile il ricorso, ma di procedere alla sua conversione. La Suprema Corte ha accolto questa impostazione, basandosi su un orientamento ormai consolidato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, un ricorso per cassazione erroneamente presentato contro un provvedimento del giudice dell’esecuzione deve essere riqualificato come opposizione. Questo principio, noto come principio della conservazione degli atti giuridici, mira a preservare l’efficacia dell’atto processuale, nonostante l’errore formale nella sua proposizione.
Applicando questo principio, la Cassazione ha ritenuto che il ricorso dovesse essere convertito nel mezzo di impugnazione corretto, ovvero l’opposizione, e gli atti dovessero essere trasmessi al giudice competente per la sua trattazione: lo stesso Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione.
Le Conclusioni: L’Importanza della Procedura Corretta
Con la sua decisione, la Corte di Cassazione non entra nel merito della confisca, ma si concentra esclusivamente sull’aspetto procedurale. L’ordinanza finale qualifica l’impugnazione come opposizione e dispone la trasmissione degli atti al giudice competente. Di fatto, il ricorso non è stato respinto, ma reindirizzato sul binario processuale corretto. Questa pronuncia ribadisce un importante principio di garanzia: un errore nella scelta dello strumento di impugnazione non deve necessariamente precludere il diritto di difesa, ma può essere corretto attraverso la riqualificazione ricorso, assicurando che il merito della questione venga esaminato dall’autorità giudiziaria competente.
Cosa succede se si impugna un’ordinanza del giudice dell’esecuzione con un ricorso per cassazione invece che con un’opposizione?
Secondo l’orientamento prevalente della Corte di Cassazione, il ricorso viene ‘salvato’ attraverso il principio di conservazione degli atti giuridici. Non viene dichiarato inammissibile, ma viene riqualificato come opposizione e trasmesso al giudice competente.
Qual è il principio giuridico che permette di convertire un ricorso errato?
Il principio applicato è quello della conservazione degli atti giuridici. Esso stabilisce che un atto processuale, anche se presentato in una forma errata, deve essere convertito nella forma corretta per preservarne gli effetti, purché ne abbia i requisiti di sostanza e forma.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha qualificato l’impugnazione come opposizione e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, che è l’organo competente a decidere su tale tipo di contestazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2768 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 2768 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Straneo NOME, nata a Genova il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/06/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la qualificazione del ricorso come opposizione e la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma;
rilevato che avverso l’ordinanza sopra indicata – con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva disposto la confisca di una serie di beni immobili e mobili rispettivamente appartenenti a NOME COGNOME e ad altri soggetti, imputati per reati in materia di stupefacenti in un processo definito in sede di giudizio abbreviato – la prevenuta ha proposto ricorso deducendo vizi di motivazione sotto plurimi profili;
rilevato che, secondo l’orientamento interpretativo nettamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione erroneamente proposto avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, tanto se assunto “de plano” ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., quanto se irritualmente adottato nelle forme dell’udienza camerale “ex” art. 666 cod. proc. pen., deve essere riqualificato come opposizione per il principio della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (in questo senso, da ultimo, Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858);
ritenuto, pertanto, che il ricorso proposto dalla Straneo va qualificato come opposizione e gli atti trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in funzione di giudice dell’esecuzione.
Così deciso il 10/01/2024