Riqualificazione Ricorso Cassazione: Quando un Appello Errato Diventa un’Opposizione Valida
Nel complesso mondo della procedura penale, la scelta del corretto mezzo di impugnazione è fondamentale. Un errore può costare l’inammissibilità del ricorso e la perdita del diritto a far valere le proprie ragioni. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un importante principio di garanzia: la riqualificazione ricorso cassazione. Questa decisione chiarisce che un ricorso per cassazione, sebbene formalmente errato, presentato contro un’ordinanza di confisca del giudice dell’esecuzione, non viene respinto ma convertito nel rimedio corretto, ovvero l’opposizione.
I Fatti del Caso: La Confisca di un Terreno Agricolo
La vicenda trae origine da un’ordinanza del tribunale di Bari, in qualità di giudice dell’esecuzione. Il tribunale aveva disposto la confisca di un fondo agricolo precedentemente sottoposto a sequestro preventivo. Tale decisione era stata presa a seguito di una sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile e su istanza del Pubblico Ministero.
I proprietari del terreno, ritenendo ingiusta la confisca, hanno deciso di impugnare il provvedimento. Tuttavia, invece di utilizzare lo strumento previsto dalla legge per questi casi, hanno proposto direttamente ricorso per Cassazione.
L’Impugnazione e la Riqualificazione Ricorso Cassazione
I ricorrenti sostenevano un vizio di violazione di legge. A loro avviso, la sentenza di patteggiamento originaria non riguardava il reato di lottizzazione abusiva, l’unico che avrebbe potuto giustificare la confisca del bene. Di conseguenza, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione era da considerarsi errata e l’immobile doveva essere loro restituito, anche in virtù della loro presunta buona fede ed estraneità ai reati contestati.
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il caso, si è concentrata non sul merito della questione, ma sulla correttezza procedurale dell’impugnazione. Ha osservato che l’ordinanza di confisca era stata emessa de plano, cioè senza un’udienza in contraddittorio, secondo le modalità previste dall’articolo 676 del codice di procedura penale. La legge stabilisce che, contro tali provvedimenti, il rimedio corretto non è il ricorso per cassazione, bensì l’opposizione davanti allo stesso giudice dell’esecuzione.
Il Principio del “Favor Impugnationis”
Qui entra in gioco un principio fondamentale del nostro ordinamento: il favor impugnationis. Questo principio, volto a garantire la massima tutela del diritto di difesa, impone di interpretare gli atti di impugnazione in modo da preservarne la validità, anche in presenza di errori formali. In applicazione di tale principio, la Corte ha stabilito che il ricorso per cassazione, pur essendo uno strumento improprio in questo contesto, non doveva essere dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte Suprema ha motivato la sua decisione richiamando una consolidata giurisprudenza. La decisione impugnata, emessa ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., prevede come specifico rimedio l’opposizione, da trattarsi con la procedura in camera di consiglio di cui all’art. 666 cod. proc. pen. Presentare un ricorso per cassazione costituisce, quindi, un errore procedurale. Tuttavia, per il principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, l’impugnazione non viene rigettata. La Corte ha quindi operato una riqualificazione ricorso cassazione, convertendolo giuridicamente in un’opposizione. Di conseguenza, ha annullato la propria competenza e ha ordinato la trasmissione di tutti gli atti al tribunale di Bari, che dovrà ora trattare la questione come un’opposizione, garantendo il contraddittorio tra le parti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre due importanti lezioni. In primo luogo, sottolinea l’importanza di adoperare il corretto strumento processuale per contestare un provvedimento giudiziario. In secondo luogo, e più significativamente, rassicura sul fatto che il sistema giudiziario possiede meccanismi di salvaguardia per evitare che un mero errore formale precluda l’accesso alla giustizia. La riqualificazione ricorso cassazione è un esempio di come i principi di garanzia prevalgano sul rigido formalismo, assicurando che le ragioni di un cittadino possano essere esaminate nel merito dalla sede giudiziaria competente.
Qual è il rimedio corretto contro un’ordinanza di confisca emessa ‘de plano’ dal giudice dell’esecuzione?
Il rimedio corretto non è il ricorso per Cassazione, ma l’opposizione da proporsi davanti allo stesso giudice dell’esecuzione che ha emesso il provvedimento, secondo la procedura prevista dall’art. 666 del codice di procedura penale.
Cosa succede se si presenta un ricorso per Cassazione invece di un’opposizione?
In applicazione dei principi di conservazione degli atti giuridici e del ‘favor impugnationis’, la Corte di Cassazione non dichiara il ricorso inammissibile, ma lo riqualifica come opposizione e trasmette gli atti al giudice dell’esecuzione competente.
Perché la Corte di Cassazione ha deciso di riqualificare il ricorso?
La Corte ha agito in questo modo per garantire il diritto di difesa e il principio di conservazione degli atti. Invece di sanzionare l’errore procedurale con l’inammissibilità, ha preferito ‘correggere’ l’atto, consentendo che la questione venisse discussa nel merito dalla corte competente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30098 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 3 Num. 30098 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
DepositzLa. ir
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Putignano; LUG. 2E24 3 COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a Triggiano nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a Noci; GLYPH , COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a Noci; avverso la ordinanza del 10/01/2024 del tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO che ha chiesto di qualificare l’impugnazione come opposizione con rinvio degli atti al tribunale di Bari;
Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Bari, quale giudice dell’esecuzione, disponeva la confisca di un fondo agricolo indicato in agro di Noci alla Contrada Murgecchia, al foglio di mappa 105, p.11e 123 e 124, a seguito di istanza del P.M. diretta a promuovere l’adozione di determinazioni in ordine al vincolo apposto sul predetto fondo agricolo, già sottoposto a sequestro preventivo del 4.4.2014 e nel quadro di sentenza divenuta irrevocabile n. 4892/2017, nonché a seguito di istanza del difensore di COGNOME NOME NOME COGNOME
NOME, attuali ricorrenti, proposta per conoscere le determinazioni del giudice su precedente domanda di dissequestro in favore dei predetti.
Avverso la predetta ordinanza COGNOME NOME e COGNOME NOME, tramite il difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per Cassazione.
Deducono il vizio di violazione di legge, evidenziando come la sentenza di patteggiamento intervenuta e nel cui procedimento rileva l’originario sequestro del fondo in questione, non avrebbe riguardato il reato di lottizzazione abusiva, unico reato per il quale è previsto, rispetto al contestato reato ex art. 44 lett. c del DPR 309/90, la misura finale della confisca, la quale, quindi, sarebbe stata disposta erroneamente. Per cui l’immobile andava dissequestro e restituito agli aventi diritto indicati negli attuali ricorrenti, di cui peraltro non sarebbe sta valutata la sostenuta buona fede ed estraneità ai reati.
La decisione impugnata è stata emessa ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen. che richiama le modalità di cui all’art. 667 cod. proc. pen. comma 4, con la conseguenza che, secondo quest’ultima disposizione, il rimedio contro la decisione in questione assunta dal giudice è l’opposizione, con correlata procedura ex art. 666 cod. proc. pen. Ricorre quindi, nel caso in esame, il principio secondo il quale il ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza emessa “de plano” dal giudice dell’esecuzione in materia di confisca non è inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione e, per l’effetto, trasmesso al giudice dell’esecuzione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del “favor impugnationis”. (Sez. 1, Ordinanza n. 3063 del 15/09/2023 (dep. 24/01/2024 ) Rv. 285720 – 01).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere riqualificato in opposizione con trasmissione degli atti al tribunale di Bari
P.Q.M.
riqualificato il ricorso in opposizione ordina la trasmissione degli atti al tribunale di Bari. Così deciso, il 05/6/2024.