Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36099 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 36099 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a POTENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/11/2023 del GIP TRIBUNALE di POTENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lettebentità le conclusioni del PG 4 GLYPH r ( 2 “, eete tk 9-· cobdedi i Ori/v. – frrIti-jd m p-34.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 20 novembre 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha disposto, in relazione alla sentenza di applicazione di pena resa, tra gli altri, nei confronti di NOME COGNOME, in data 15 settembre 2022, la confisca di quanto in sequestro, con distruzione dello stupefacente, della pistola a gas.
Avverso il descritto provvedimento, il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, con atto del suo difensore, AVV_NOTAIO, formulando doglianze con due motivi, di seguito riassunti, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 130 e 676 cod. proc. pen. e abnormità del provvedimento di correzione.
A parere del ricorrente, lo strumento da utilizzare per porre rimedio all’omessa pronuncia con la sentenza, non può essere quello della correzione dell’errore materiale ma quello di cui all’art. 676 cod. proc. pen. Si rimarca, poi, che il provvedimento è stato emesso senza contraddittorio, con conseguente nullità ex art. 178 cod. proc. pen.
2.2 Con il secondo motivo, in ogni caso, si è violato l’art. 240 cod. proc. pen. confiscando il danaro in sequestro.
Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio.
4.11 ricorso deve essere qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza.
4.1.Va premesso che il provvedimento impugnato è stato adottato, inaudita altera parte, dal Giudice dell’esecuzione, su sollecitazione della Cancelleria addetta a dare esecuzione alla sentenza di applicazione di pena n. 212/2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, divenuta definitiva in data 6 ottobre 2022.
4.2.Invero, si comprende dal tenore della richiesta, che il Giudice della cognizione non aveva provveduto sul reperto (composto da sostanza stupefacente, pistola a gas corredata da confezione di palline colorate, nonché dalla somma di euro 11.270,00 di cui al sequestro operato dalla squadra mobile della questura di potenza in data 29 novembre 2021).
Si tratta di sentenza emessa all’esito di cd. patteggiamento allargato in cui, mancando ogni statuizione sul reperto, il giudice ha operato ex art. 676 cod. proc. pen. inaudita altera parte, omettendo la notifica immediata del provvedimento.
Dunque, l’atto, al di là dell’annotazione della Cancelleria in calce alla sentenza, ove viene indicato come provvedimento adottato ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., ha invece contenuto di ordinanza adottata ex art. 676 cod. proc. pen., dunque suscettibile di opposizione, ai sensi dell’art. 667 cod. proc. pen., comma 4, cod. proc. pen.
Ciò premesso, si osserva che nella giurisprudenza di legittimità si registrano due orientamenti.
Secondo un primo indirizzo, non è ricorribile per cassazione il provvedimento emesso de plano dal giudice, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., atteso che avverso tale provvedimento è consentito unicamente proporre opposizione dinanzi allo stesso giudice che lo ha emesso. Ne consegue che, qualora il ricorso sia stato proposto, esso va dichiarato inammissibile in quanto non può trovare applicazione il principio della conversione dell’impugnazione indicato nell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non avendo natura di impugnazione l’opposizione in sede di esecuzione (Sez. 2, n. 39625 del 11/05/2004, COGNOME, Rv. 230368; Sez. 2, n. 47699 del 14/11/2003, COGNOME, Rv. 227590). Il richiamato orientamento fonda sul presupposto che il principio enunciato nell’art. 568 cod. proc. pen. si riferisce all’errore del mezzo di impugnazione contro un provvedimento impugnabile e non all’errore nella scelta del rimedio contro il provvedimento che la legge considera non impugnabile ma solo, ad istanza di parte, revocabile o annullabile dallo stesso giudice che lo ha emesso.
Altro, prevalente, indirizzo, pur riconoscendo che l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, emessa ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., non è suscettibile di ricorso per cassazione ma solo di opposizione innanzi allo stesso giudice, afferma che l’eventuale ricorso in cassazione presentato dalla parte, anziché essere dichiarato inammissibile, va riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 1, n. n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720 – 01; Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, COGNOME, Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, Mariano, Rv. 228605).
Come riportato nella relazione del Massimario della Corte che ha segnalato, a suo tempo, il contrasto, le Sezioni Unite penali non sono state investite
direttamente della questione, pur avendo affermato, quanto all’applicabilità analogia della disciplina generale delle impugnazioni al procedimento d’esecuzione, che l’opposizione ai provvedimenti del giudice dell’esecuzione prevista dagli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen. non ha natura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretta al medesimo giudice, allo scopo di ottenere una decisione in contraddittorio (Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001, dep. 2002, Caspar Hawke, Rv. 220577). Secondo le Sezioni Unite, ove si ritenga che possa trovare applicazione l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., tale interpretazione non determina un richiamo all’intero sistema delle impugnazioni, poiché essa deriva, invece, dal più generale principio (in tal senso, anche Sez. U, n. 45371 del 20/12/2001, COGNOME, Rv. 22 .0221) di conservazione dei valori giuridici, da cui sorgono come corollari quello della “conservazione dell’atto giuridico”, quando lo stesso presenti i caratteri essenziali per la sua collocazione nella categoria correttamente individuata, e dell’altro utile per inutile non vitiatur, di cui v’è larga applicazione nel codice di rito (Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, cit., nel senso che il principio di conservazione degli atti ha una portata di carattere generale, che va anche al di là dell’applicazione civilistica di cui agli artt. 1376 e 1424 cod. civ. e che la disposizione di cui all’ar 568, comma 5, cod. proc. pen. altro non è che un’attuazione particolare di quel principio).
Da ciò deriva, in tema di restituzione di cose sequestrate, che, qualora sia stato proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione emesso de plano ai sensi dell’art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione deve qualificarsi come opposizione, quale unico rimedio consentito ai sensi della seconda parte del quarto comma dell’art. 667 cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione.
Ciò posto, si osserva che la questione inerente alla restituzione delle cose sequestrate e anche quelle in tema di confisca, devolute al giudice dell’esecuzione, vanno trattate ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen. e, quindi, con il provvedimento de plano seguito dall’opposizione, ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., specificamente richiamato.
Inoltre, ritiene il Collegio che, si tenga o meno il contraddittorio anticipato, fattore considerato, in giurisprudenza, non rilevante (cfr. Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 – 01; Sez. 2, Ord. n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Rv. 284403 – 01), è sancita ex art. 667 comma 4 cit. la necessità, dopo l’adozione del primo provvedimento, della proposizione dell’opposizione, in quanto ulteriore sede di merito che non va sottratta al contradditorio delle parti.
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Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza. Così deciso il 21 giugno 2024