Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40894 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 1 Num. 40894 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti dalle terze interessate: COGNOME NOME nata a Napoli il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nata a Napoli il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nata a Napoli il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza della Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 13/06/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto qualificarsi le impugnazioni come opposizioni e disporre la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli.
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RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva la richiesta – avanzata da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nella qualità di terze interessate – di revoca della confisca, disposta nei confronti di NOME COGNOME, degli appartamenti siti in Napoli, INDIRIZZO e INDIRIZZO.
Avverso la predetta ordinanza le terze interessate, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, hanno proposto ricorsi per cassazione affidati ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pe insistendo per il suo annullamento.
Le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) e d), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, per le ragioni di seguito indicate, devono essere qualificati come opposizione al giudice dell’esecuzione.
Invero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione provvede in ordine alla confisca senza formalità con ordinanza comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’interessato. Contro l’ordinanza, il rimedio esperibile è l’opposizione dinanzi al giudice dell’esecuzione che procede ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen.
2.1. Orbene, ciò non è avvenuto nel caso di specie, poiché avverso il provvedimento con cui la Corte di appello di Napoli aveva respinto le richieste delle odierne ricorrenti, inerenti alla confisca, sono stati proposti direttamente i ricorsi per cassazione. Sul provvedimento impugnato deve essere, pertanto, ripristinata la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all’esame del giudice dell’esecuzione, cui si richiede un rinnovato esame, anche sulla scorta di argomenti ed elementi segnalati dalla parte.
2.2. Ritiene, infatti, il Collegio di dare continuità al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui «avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell’art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l’eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, COGNOME, Rv. 283858; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283061; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, COGNOME, Rv. 265538; con specifico riferimento alla ordinanza in materia di restituzione delle cose sequestrate Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, RAGIONE_SOCIALE, RV. 271460).
2.3. Infatti, in caso contrario, l’interessato si vedrebbe comunque privato della fase del “riesame” del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale – al contrario del giudice di legittimità – ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito. La stessa giurisprudenza ha poi chiarito che il ricorso per cessazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile, ma dev’essere riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (ex multis, Sez.5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, COGNOME, Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, COGNOME, Rv. 258079; Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, NOME, Rv. 228605; Sez. 3, n. 34403 del 27/05/2003, COGNOME, Rv. 225717; Sez. 3, n. 8124 del 05/12/2002, COGNOME, Rv. 223464).
In conclusione, qualificati i ricorsi come opposizioni, gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Napoli affinché proceda alla necessaria fase dell’opposizione ai sensi dell’art. 667, comma quarto, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Qualificati i ricorsi come opposizioni, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2025.