Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37253 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37253 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a San Severo il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 14-03-2024 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, previa riqualificazione dell’appell in ricorso per cassazione;
letta la memoria trasmessa dall’AVV_NOTAIO, difen ore di fiducia dell’imputato, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 marzo 2024, la Corte di appello di inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME sentenza del 20 giugno 2023, con cui il Tribunale di Foggia av e l’imputato alla pena di 5.000 euro di ammenda, in quanto ritenut reato di cui all’art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 256 del 2006. ari dichiarava onato avverso va condannato colpevole del
Avverso l’ordinanza della Corte di appello pugliese, COGNOME il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando u con cui la difesa deduce la violazione dell’art. 568, comma 5, c osservando che, essendo la sentenza di primo grado inappellabile, proposta, al di là del suo nomen iuris, doveva essere qualificata c cassazione ed essere trasmessa a questa Corte quale giudice com onato, tramite unico motivo, d. proc. pen., ‘impugnazione me ricorso per etente.
2.1. Con memoria trasmessa il 31 luglio 2024, l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO difensore di fiducia dell’imputato, ha insistito nell’accoglimento del seppe COGNOME, ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che la sentenza emessa dal TribL consistita nella condanna alla pena dell’ammenda, non era appell comma 3, cod. proc. pen.) ma era ricorribile per cassazione, ai sen comma 2, cod. proc. pen.; tuttavia, la Corte d’appello, invec nale, essendo bile (art. 593, i dell’art. 568, di dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione e l’esecuzione della pronuncia del giudice di primo grado, avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Corte di applicazione della regula iuris fissata dall’art. 568, comma 5, c secondo cui “l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dall cassazione, in d. proc. pen., qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta. Se l’impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competen e”.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e, qualificata l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale co cassazione, si fissa l’udienza pubblica del 13 novembre 2024 per dovendosi in tal senso richiamare la condivisa affermazione di qu Sez. 3, n. 1315 del 20/04/2016, dep. 2017, Rv. 269356), secondo e ricorso per la trattazione, sta Corte (cfr. ui, nel caso di annullamento senza rinvio, disposto nell’ambito di rito camerale “no partecipato”, di un’ordinanza della Corte di appello che erroneamente abbia dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta avverso una sentenza di con pena dell’ammenda, la successiva fase del giudizio di legittimi oggetto la decisione di primo grado, una volta qualificato l’appell per cassazione, richiede necessariamente la fissazione di udienza p anna alla sola à, avente ad come ricorso bblica, poiché,
in tal caso, il diritto al contraddittorio prevale sul principio di economia processuale, salvo che non sussistano i presupposti, non ravvisallAli nel caso di specie, per procedere ai sensi dell’art. 610 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e, qualificata l’impugnazione come ricorso per cassazione, fissa l’udienza pubblica del 13 novembr 2024 per la trattazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competehza. Così deciso il 12/09/2024