Riqualificazione Impugnazione: Errore nel Rimedio Legale? La Cassazione Fa Chiarezza
Nel complesso mondo della procedura penale, la scelta del corretto strumento di impugnazione è un passo cruciale che può determinare l’esito di una richiesta e i tempi della giustizia. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 45906/2023) offre un importante chiarimento sul principio della riqualificazione impugnazione, dimostrando come il sistema giuridico possa correggere un errore formale per garantire la sostanza del diritto di difesa. Questo caso evidenzia la netta distinzione tra l’appello e il ricorso diretto in Cassazione in materia di misure cautelari.
I Fatti del Caso: Istanza di Liberazione e Ricorso Diretto in Cassazione
La vicenda trae origine dalla richiesta di un difensore di ordinare l’immediata liberazione del proprio assistito, detenuto in carcere in attesa di giudizio. La difesa sosteneva che fossero decorsi i termini massimi di durata della misura cautelare previsti dalla legge. Il Giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Taranto, tuttavia, rigettava tale istanza con un provvedimento.
Contro questa decisione, il difensore proponeva ricorso diretto per cassazione, lamentando un vizio di motivazione. Secondo la tesi difensiva, il GIP avrebbe errato nel non qualificare i fatti contestati secondo un’ipotesi di reato meno grave, la quale avrebbe comportato un termine di custodia cautelare più breve (sei mesi), ormai superato.
La Decisione della Corte: la Riqualificazione dell’Impugnazione
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione non è entrata nel merito della questione relativa alla durata della custodia cautelare. Al contrario, ha focalizzato la sua attenzione sulla correttezza procedurale del rimedio scelto dal difensore. La Corte ha stabilito che il ricorso per cassazione era, in questo specifico caso, lo strumento sbagliato.
Di conseguenza, i giudici hanno deciso di non dichiarare inammissibile il ricorso, ma di applicare l’articolo 568, comma 5, del codice di procedura penale. Hanno quindi operato una riqualificazione impugnazione, convertendo il ricorso in appello e disponendo la trasmissione di tutti gli atti al Tribunale di Taranto, l’organo effettivamente competente a decidere sulla questione.
Le Motivazioni: La Distinzione tra Appello e Ricorso ex Art. 311 c.p.p.
La motivazione della Corte si fonda su una distinzione fondamentale tracciata dal legislatore. L’articolo 311 del codice di procedura penale prevede la possibilità di un ricorso diretto per cassazione solo contro i provvedimenti che dispongono per la prima volta una misura coercitiva. Si tratta di un rimedio rapido, pensato per contestare la legittimità originaria della privazione della libertà personale, ma limitato alla sola violazione di legge.
Per tutte le decisioni successive, come quelle che rigettano una richiesta di revoca o di sostituzione della misura (e, come nel caso di specie, di liberazione per decorrenza termini), lo strumento previsto è l’appello ai sensi dell’articolo 310 del codice di procedura penale. Questa scelta del legislatore, come ricordato dalla Corte citando una pronuncia delle Sezioni Unite, mira a bilanciare l’esigenza di celerità con una valutazione più completa nel merito, tipica del giudizio di appello.
L’errore della difesa nel presentare un ricorso per cassazione invece di un appello non ha però comportato la fine della questione. La Corte ha applicato il principio di conservazione degli atti giuridici, stabilito dall’art. 568 c.p.p., secondo cui un’impugnazione è ammissibile indipendentemente dal nomen iuris (il nome giuridico) attribuitole dalla parte. Ciò che conta è la volontà di contestare il provvedimento e la sostanza della richiesta. Pertanto, riconoscendo l’errore formale, la Corte ha ‘salvato’ l’atto, riqualificandolo correttamente e instradandolo verso il giudice competente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa sentenza ribadisce un principio consolidato ma di fondamentale importanza pratica per gli operatori del diritto. Le conclusioni che possiamo trarre sono principalmente due:
1. Rigore Procedurale: La scelta del mezzo di impugnazione in materia di libertà personale non è discrezionale. È essenziale conoscere la differenza tra i vari rimedi per evitare ritardi e possibili declaratorie di inammissibilità. Il ricorso per cassazione ‘per saltum’ è un’eccezione, non la regola.
2. Prevalenza della Sostanza sulla Forma: Il sistema processuale penale, attraverso il meccanismo della riqualificazione impugnazione, dimostra di favorire il diritto di difesa rispetto al mero formalismo. Un errore nell’indicazione del rimedio non preclude al cittadino la possibilità di ottenere una decisione nel merito, garantendo così l’effettività della tutela giurisdizionale.
È possibile impugnare direttamente in Cassazione un’ordinanza che rigetta una richiesta di scarcerazione?
No. La sentenza chiarisce che il ricorso diretto per cassazione è previsto dall’art. 311 c.p.p. solo contro il provvedimento che dispone per la prima volta una misura coercitiva, e non contro le ordinanze successive che rigettano istanze di revoca o liberazione.
Cosa succede se si presenta un tipo di impugnazione errato?
L’impugnazione non è automaticamente inammissibile. In base al principio di conversione dell’impugnazione (art. 568, comma 5, c.p.p.), il giudice può riqualificare l’atto, trattandolo come il tipo di impugnazione corretto, e trasmettere gli atti all’organo giudiziario competente a decidere.
Qual era il rimedio corretto da utilizzare nel caso analizzato dalla sentenza?
Il rimedio corretto avverso il provvedimento del GIP che aveva rigettato l’istanza di liberazione per decorrenza dei termini era l’appello al Tribunale competente, ai sensi dell’art. 310 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45906 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45906 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Gioia Del Colle il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto il 23/6/2023
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio il provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 23 giugno 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha rigettato l’istanza cori cui il difensore di NOME COGNOME aveva chiesto di ordinare l’immediata liberazione del suo assistito, essendo decorsi i termini di fase di cui all’art. 303, comma 1, lettera a)
n. 2, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura custodiale carceraria.
Avverso il suindicato provvedimento di rigetto il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione, per non avere il Giudice per le indagini preliminari qualificato i fatti ai sensi dell’ar 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e considerato, quindi, decorso il termine di fase di sei mesi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere qualificato come appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.
A norma dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., il ricorso diretto per cassazione è previsto soltanto contro i provvedimenti che dispongono la misura coercitiva.
Si tratta di una precisa scelta del legislatore che ha voluto garantire un rimedio estremamente rapido, per sola violazione di legge, contro la prima applicazione della misura, imponendo invece l’appello per le successive richieste di revoca della misura (v. per tutte, Sez. lJ , n. 16 del 26/11/1997, Nexhi, Rv. 209335 – 01).
Quanto alle conseguenze dell’erronea individuazione del mezzo di impugnazione, si ritiene possibile, anche nella materia di cui si tratta, l’applicabilità dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dell’erroneo nomen iuris ad essa attribuito dalla parte.
Ne discende che il ricorso deve essere correttamente qualificato come appello con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto, competente ex art. 310 cod. proc. pen..
P.Q14.
Riqualificata l’impugnazione quale appello ex art. 310 cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Taranto.
Così deciso in Roma il 26 ottobre 2023
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