Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16001 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 3 Num. 16001 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a Serra Pedace il 31/12/1961;
avverso la sentenza del 25/06/2024 del TRIBUNALE di Salerno Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell’Avv. NOME COGNOME difensore della parte civile, Comune di Spezzano della Sila;
lette le memorie del difensore della ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha cocluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.NOME COGNOME articolando quattv motivi, ricorre per l’annullamento della sentenza del 25 giugno 2024 del Giudiceiter l’udienza pre-dibattimentale del Tribunale di Salerno che ha dichiarato non dpversi procedere nei suoi confronti per
i reati di cui agli artt. 169 d.lgs. n. 42 del 2004, 44 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 1), 64 e 71 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 2), 65 e 72 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 3), 93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 4) perché estinti per prescrizione.
2.11 difensore della ricorrente, Avv. NOME COGNOME ha depositato due memorie, con allegata dichiarazione della sua assistita di rinuncia alla prescrizione, e conclusioni scritte con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
3.L’Avv. NOME COGNOME, difensore della parte civile, Comune di Spezzano della Sila, ha trasmesso memoria con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato.
4.11 Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
5.11 ricorso deve essere qualificato come appello.
6.0sserva il Collegio:
6.1.contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen. l’imputato può proporre appello ai sensi dell’art. 554quater, comma 1, cod. proc. pen.;
6.2.contro la sentenza pronunciata in grado di appello l’imputato può proporre ricorso per cassazione per i soli motivi di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. (art. 554-quater, comma 4, cod. proc. pen.);
6.3.è stato affermato (e deve essere ribadito) che la sentenza di non luogo a procedere emessa, ex art. 554-ter, cod. proc. pen., in esito all’udienza di comparizione predibattimentale è impugnabile con appello a norma dell’art. 554quater, cod. proc. pen., ma non con ricorso per cassazione “per salturn”, essendo riconosciuto tale mezzo di impugnazione, ai sensi dell’art. 569, cod. proc. pen., con riguardo alle sole sentenze che definiscono, nel merito, il primo grado di giudizio o ad altre tipologie di decisione espressamente indicate (Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024, Gallo, Rv. 286724 – 01, che ha aggiunto che in caso di erronea proposizione del ricorso “per saltum” l’impugnazione deve essere riqualificata in termini di appello);
6.4.ne consegue che il ricorso deve essere qualificato come appello e gli atti trasmessi alla Corte di appello di Salerno.
P.Q.M.
Riqualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 20/02/2025.