Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9304 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9304 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACQUASANTA TERME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che il ricorso è stato proposto avverso l’ordinanza con cui la Cor appello di Ancona ha rigettato la richiesta di NOME COGNOME di revoca d confisca dell’importo di euro 6.677,40, disposto nei suoi confronti con sente irrevocabile;
che avverso tale provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi de combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen. anziché ricorso per cassazione, mezzo esperibile, eventualmente, avvers l’ordinanza resa all’esito della fase di opposizione;
che ininfluente, in tal senso, è la circostanza che il giudice dell’esec abbia provveduto previa instaurazione del contraddittorio invece che, com previsto, de plano, atteso che, ha da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità, «In tema di confisca, avverso il provvedimento del giud dell’esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udien camerale ex art. 666 cod. proc. pen. è prevista solo la facoltà di pro opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassaz proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio gener della conservazione degli atti giuridici e del “favor impugnationis”, conseguente trasmissione degli atti al giudice competente. (In motivazione Corte ha precisato che l’erroneo “nomen iuris” attribuito dalla parte al mezz gravame non può pregiudicare la possibilità di avere una seconda pronuncia d merito sulle dedotte doglianze) (così, tra le tante, Sez. 2, n. 128 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 – 01);
che, invero, l’erronea qualificazione del mezzo esperito dalla parte q ricorso per cassazione non ne determina l’inammissibilità, poiché se ne impon invece, l’esatta qualificazione, cui consegue la trasmissione degli atti al g competente, conformemente ai principi generali di conservazione degli at giuridici e del favor impugnationis del quale è espressione l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che ritiene l’impugnazione ammissibile indipendentemente dal qualificazione data ad essa dalla parte che l’ha proposta e prevede ch l’impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli att giudice competente, ferma restando, ovviamente, la libertà di valutazione quest’ultimo;
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispon degli atti alla Corte di appello di Ancona. Così deciso il 04/12/2025. la trasmissione