Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15110 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15110 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 17/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato il 31/10/1980 a Palermo avverso la sentenza del 15/04/2024 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME Di NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza della Corte di appello con la quale l’atto di appello è stato convertito in ricorso per cassazione; letta la memoria difensiva dell’Avvocato NOME COGNOME con cui si rimette alla decisione della Corte di cassazione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con ordinanza del 21 novembre 2024, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da NOME COGNOME avverso la
sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Palermo il 15 aprile 2024, per il delitto di evasione, per violazione dell’art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen. riqualificando l’impugnazione come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Va premesso che nel caso in esame deve applicarsi il nuovo regime processuale che ha abrogato il comma 1-ter e modificato il comma 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen. con la I. 9 agosto 2024, n. 114 in vigore dal 25 agosto 2024, trattandosi di impugnazione successiva a detta data.
2.La Corte di Appello di Palermo, una volta ritenuta l’impugnazione dell’imputato inammissibile, ai sensi dell’art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen., per mancanza dello specifico mandato ad impugnare al difensore di ufficio, successivo alla sentenza di primo grado emessa nei confronti di imputato assente, e della dichiarazione o l’elezione di domicilio, ha riqualificato l’appello come ricorso in cassazione, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., dando atto proprio della sopra citata modifica normativa che renderebbe astrattamente ammissibile l’impugnazione solo in questi termini.
Si tratta, come è evidente, di un artificio non consentito in quanto, come correttamente rilevato dallo stesso Procuratore generale, la Corte di appello di Palermo, a fronte di un appello inammissibile per assenza di specifico mandato ad impugnare successivo alla sentenza di primo grado e per mancanza della dichiarazione-elezione di domicilio dell’imputato, ha operato una sorta di sanatoria riqualificando il mezzo ordinario di impugnazione, ritenuto privo dei presupposti, in ricorso per cassazione.
Ne consegue che questa Corte, prescindendo da qualunque analisi valutativa, secondo la regula iuris dettata dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve limitarsi a prendere atto della voluntas impugnationis (elemento minimo questo che dà esistenza giuridica all’atto proposto lasciandone impregiudicata la sua validità) e, previo annullamento della riqualificazione dell’appello come ricorso per cassazione, a trasmettere gli atti al giudice competente.
Il potere di procedere all’accertamento dell’esistenza dei requisiti di validità dell’impugnazione è riservata, nel caso di specie, in via esclusiva, secondo il sistema delineato dal codice, alla Corte di appello cui spetta la valutazione sia dell’ammissibilità che della fondatezza dell’impugnazione (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220221).
3. Dagli argomenti che precedono consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di
Palermo per nuovo esame.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e trasmette gli atti alla Corte di appello di Palermo per nuovo esame.
Così deciso il 17 marzo 2025
La Consigliera estensora
La Presi COGNOME
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