Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2084 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2084 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCHICI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 gennaio 2025 la Corte di appello di Bari ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da COGNOME NOME in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare in carcere (7 giorni) e poi agli arresti domiciliari (84 giorni) in ordine al reato di cui agli artt. 110, 479 n. 2 cod. pen., per avere, nella qualità di Comandante dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Comune di Peschici, attestato falsamente, in una relazione redatta congiuntamente ad altri imputati avente ad oggetto lavori urgenti di taglid e sgombero di alberi pericolanti, la verificazione di numerosi cedimenti di alberi di alto fusto in grado di mettere in pericolo le strade comunali, senza che vi fosse corrispondenza al vero, non essendovi stati fenomeni di cedimento di alberi nelle descritte proporzioni.
Con sentenza del 6 novembre 2019 il Tribunale di Foggia aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME per intervenuta prescrizione del reato.
Con successiva sentenza del 17 maggio 2022 la Corte di appello di Bari, in riforma della precedente pronuncia, ha assolto il prevenuto dall’imputazione ascrittagli perché il fatto non sussiste.
1.1. Per la Corte d’appello di Bari, quale giudice della riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza della contestata ipotesi delittuosa, ha comunque accertato, in esito alle risultanze scaturite dalle svolte attività investigative – in particolare compendiatesi in intercettazioni ambientali come il COGNOME avesse redatto successivamente alla data indicata la relazione attestante l’avvenuta effettuazione di un sopralluogo da parte dei RAGIONE_SOCIALE.
Analizzando i contenuti dell’interrogatorio di garanzia, inoltre, il giudice della riparazione ha, altresì, avuto modo di precisare come il COGNOME non avesse saputo indicare in modo chiaro: se la relazione di servizio fosse stata redatta e poi smarrita, ovvero se la stessa non fosse mai stata predisposta; le ragioni per le quali, dopo l’accesso del maresciallo COGNOME e la richiesta di consegna della documentazione riguardante l’appalto in favore della RAGIONE_SOCIALE, fosse stata preparata, nel mese di dicembre, una relazione datata 13 ottobre 2009; il motivo per cui il RAGIONE_SOCIALE avesse dichiarato di non aver mai redatto la relazione.
Da tali aspetti, giudizialmente accertati in sede di merito, la Corte territoriale ha ritenuto di evincere la ricorrenza di una condotta gravemente colposa riferibile al COGNOME, ostativa al riconoscimento in suo favore
dell’indennizzo per l’ingiusta detenzione, sul presupposto che le fumose giustificazioni da lui rese nel corso dell’interrogatorio di garanzia non potessero che essere considerate dal giudice della cautela come un riscontro della gravità del quadro indiziario emergente dagli atti di indagine, determinando la conseguente applicazione della misura custodiale nei suoi confronti.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per travisamento probatorio.
Deduce il ricorrente che la condotta imputatagli non risulterebbe tale da integrare una colpa grave ostativa al riconoscimento dell’invocato beneficio, considerato che la Corte di appello si sarebbe limitata a valorizzare elementi probatori invece smentiti dalla sentenza assolutoria di secondo grado.
Non gli potrebbe essere attribuita, poi, nessuna condotta dolosa, non avendo mai reso nessuna dichiarazione mendace nel corso dell’interrogatorio di garanzia, durante il quale ha sempre mantenuto una condotta leale e collaborativa, non operando nessuna falsa prospettazione di fatti o comportamenti.
In ogni modo, la relazione di servizio da lui redatta, sia pur tardivamente, avrebbe riferito solo circostanze veritiere, realmente accadute nella loro materialità.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.
Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l’aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall’art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell’art.
315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01).
Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito che la norma dell’art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave».
3.1. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione l’avere l’interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l’assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01).
3.2. In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell’ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 314, primo comma, cod. proc. pen. – non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell’id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01).
3.3. Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi de suddetto primo comma dell’art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un
provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.
3.4. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione non spetta se l’interessato h tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, COGNOME, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01).
3.5. Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o della colpa grave dell’interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247664-01). Più recentemente, lo stesso Supremo Collegio ha precisato che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell’indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia “strutturale” tra custodia e assoluzione, o quella “funzionale” tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell’istituto (così Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01).
Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese come l’impugnata decisione risulti priva dei vizi dedotti da parte del ricorrente.
Per come chiarito dalla Corte di appello, infatti, risulta giudizialmente accertato – in quanto non contraddetto nella sua storicità – che il COGNOME abbia
redatto successivamente alla data indicata la relazione attestante l’avvenuta effettuazione di un sopralluogo da parte dei RAGIONE_SOCIALE.
Allo stesso modo, il giudice della riparazione ha congruamente esplicato come l’istante abbia reso dichiarazioni particolarmente confuse nel corso del suo interrogatorio di garanzia, non avendo saputo precisare taluni rilevanti aspetti, e in particolare: se la relazione di servizio fosse stata redatta e poi smarrita o non fosse mai stata predisposta; i motivi per cui tale relazione fosse stata redatta mel mese di dicembre, tuttavia indicando la data del 13 ottobre 2009; le ragioni per cui il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME avesse dichiarato di non aver mai redatto la relazione.
Trattasi di aspetti che inducono a ritenere, quindi, che la Corte di appello abbia, in modo logico e congruo, qualificato le indicate condotte come integrative della colpa grave di rilievo ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., avendo le stesse avuto efficacia causale ai fini dell’applicazione della richiesta misura custodiale.
4.1. A tale proposito assume troncante rilievo il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per cui, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, anche a seguito della modifica dell’art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce una condotta volontaria equivoca rilevante ai fini dell’accertamento del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell’esercizio della facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lett. b), cod proc. pen. (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, F., Rv. 286587-01; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581-01).
La Corte della riparazione, cioè, ha congruamente ritenuto che il comportamento mendace posto in essere dal richiedente abbia condizionato, anche solo in parte, l’iniziativa cautelare adottata nei suoi confronti e che, rispetto a tale giustificazione, la difesa non abbia saputo opporre argomenti idonei a dimostrarne la manifesta illogicità, né la contraddittorietà con gli elementi fattuali utilizzati.
Alla stregua degli indicati elementi, allora, deve conclusivamente ritenersi che il provvedimento impugnato si pone in termini pienamente conformi rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell’indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo proceduto la Corte distrettuale ad una puntuale valutazione del comportamento
posto in essere dal richiedente, secondo una valutazione ex ante, tenendo conto degli elementi conosciuti dall’autorità giudiziaria al momento dell’adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa.
La Corte di appello, cioè, ha ritenuto, con motivazione pienamente immune dalle dedotte censure, che l’esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in ragione di tutte le circostanze rappresentate nel provvedimento impugnato.
Ne deriva il rigetto del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non si deve far luogo, poi, alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dall Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, COGNOME), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, per cui la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dell’Avvocatura generale del Stato non è dovuta laddove essa non abbia fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente.
Così deciso in Roma il 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente