Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1419 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1419 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME nato a Nuoro il DATA_NASCITA contro:
RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 22/07/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Cagliari udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Cagliari, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di NOME in relazione alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale subita dal l’11 dicembre 2008 al 27 agosto 2009 nella forma RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere e sino al 21 ottobre 2010 nella forma degli arresti domiciliari, nell’ambito di un procedimento nel quale era indagato per concorso in rapina a mano armata, tentato omicidio e reati in materia di armi. Il diniego RAGIONE_SOCIALEa riparazione si è fondato sui rapporti intrattenuti dal richiedente con uno dei soggetti condannati definitivamente per i su indicati reati.
NOME COGNOME ricorre per cassazione censurando l’ordinanza, con unico motivo, per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione all’ art. 314 cod. proc. pen.
Secondo la difesa, la motivazione viola l’ art. 314, comma 1, cod. proc. pen. perchè la condotta tenuta dal ricorrente non può essere qualificata come gravemente colposa in quanto solo uno degli imputati ha cercato di stabilire dei contatti tra il NOME e il NOME e il colloquio telefonico è avvenuto solo con il NOME mentre il COGNOME non ebbe mai a rispondere alle sollecitazioni telefoniche. Non è stata data prova che i colloqui tra NOME e NOME fossero condivisi anche dal NOME e che il colloquio si sia svolto nel pomeriggio dopo la rapina con lo scopo del COGNOME di essere trasportato dal luogo in cui si trovava, ossia il Comune di Buddusò. La presenza del COGNOME e del COGNOME presso tale Comune non depone per la presenza dei due durante la rapina o che il COGNOME fosse connivente. Nulla è stato provato in merito alla consapevolezza da parte del COGNOME RAGIONE_SOCIALEa illiceità dei fatti e non si è mai provato il rapporto amicale o il coinvolgimento soggettivo dei tre imputati COGNOME, COGNOME e NOME.
Circa la mancata tempestività degli elementi a discolpa, si sottolinea come in sede di interrogatorio il COGNOME si sia dichiarato estraneo all’intera vicenda e , per corroborare tale estraneità, abbia fornito un forte elemento di prova mentre era ancora sottoposto alla misura cautelare, indicando numerosi testimoni che lo avevano visto nell’abitato di Orgosolo in occasione RAGIONE_SOCIALEa festa locale nelle ore precedenti la rapina. L’ordinanza appare contraddittoria laddove non ha tenuto conto che il COGNOME, prima RAGIONE_SOCIALEa chiusura RAGIONE_SOCIALEe indagini, ha provveduto a indicare i nominativi di numerose persone informate sui fatti ma, ciò nonostante, ha continuato a patire la misura cautelare. La Corte territoriale ha attribuito rilievo a circostanze di fatto già ampiamente esaminate ed escluse nel giudizio di merito, fornendo una inesatta ricostruzione del percorso motivazionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza di assoluzione. L’ordinanza è affetta da difetto di motivazione e contraddittorietà in quanto non ha tenuto conto dei rilievi mossi in ordine agli indizi dalla Corte di Cassazione con riferimento ai rapporti con il NOME e il NOME nei giorni precedenti la rapina e in quelli successivi.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Alle pagg. 611 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza sono stati descritti i fatti nel cui contesto si inscrive la condotta che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha ritenuto gravemente colposa e ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.
In dettaglio, l’indagine aveva preso origine da una rapina consumata ai danni del titolare di una discoteca mentre si recava dal locale verso la propria abitazione, recando con sé parte RAGIONE_SOCIALE‘incasso RAGIONE_SOCIALEa serata; in quell’occasione , il soggetto era accompagnato, oltre che dalla compagna, anche da un carabiniere che, libero dal servizio, aveva trascorso la serata in discoteca; nei pressi RAGIONE_SOCIALE‘abitazione il carabiniere aveva notato una persona travisata e armata di fucile che lo aveva colpito sparando alla gamba sinistra; successivamente, il carabiniere era stato immobilizzato da un altro malvivente, mentre altre due persone armate di fucili si erano fatte consegnare i soldi, allontanandosi a bordo RAGIONE_SOCIALE‘auto del carabiniere. La rapina si era verificata nelle prime ore del mattino del 16 agosto 2009 e i malviventi, abbandonata l’autovettura del militare, si erano poi dati alla fuga a piedi nelle campagne raggiungendo, infine, una località sicura presso l’abitazione di tale NOME COGNOME di Buddusò, dove erano stati rintracciati dai carabinieri in serata. In merito al coinvolgimento nella rapina di NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali esecutori materiali, era intervenuta condanna definitiva, mentre il COGNOME insieme a NOME COGNOME, identificati e perquisiti intorno alle 19 nei pressi RAGIONE_SOCIALE‘abitazione di NOME COGNOME, erano stati assolti a seguito di annullamento in sede di legittimità RAGIONE_SOCIALEa doppia condanna per prova non sufficientemente univoca del loro coinvolgimento nella rapina. Interpellati in merito alla loro presenza in Buddusò, a pochi metri dalla casa del COGNOME, il NOME e il COGNOME, compaesani di NOME e suoi intimi amici, non avevano fornito alcuna spiegazione.
3. Sulla base di tali elementi, valutati unitamente al fatto che le intercettazioni telefoniche sull’utenza cellulare in uso a NOME COGNOME avevano rivelato che , nel primo pomeriggio del 16 agosto 2009, quest’ultimo aveva contattato NOME COGNOME e aveva ripetutamente tentato di chiamare NOME COGNOME, la Corte territoriale ha ritenuto che la sentenza assolutoria non avesse escluso un coinvolgimento non casuale del richiedente, quantomeno nella fase immediatamente seguente la rapina, essendo apparso che sia il COGNOME che il COGNOME fossero stati chiamati in soccorso dal rapinatore NOME, tanto è vero che in quel contesto avevano raggiunto dal Comune di Orgosolo, distante più di 80 km, il Comune di Buddusò senza apparenti motivi.
Tale condotta, che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha ritenuto logicamente inspiegabile se non nell’ambito di un consapevole contesto di illiceità e quantomeno di favoreggiamento RAGIONE_SOCIALEa fuga dei rapinatori, è stata legittimamente qualificata in termini di c olpa grave idonea a indurre in errore l’autorità giudiziaria
circa il coinvolgimento del COGNOME nel reato; il Collegio ritiene, in particolare, che la Corte territoriale abbia spiegato puntualmente sulla base di quali elementi la condotta tenuta dal richiedente fosse rivelatrice di un atteggiamento gravemente imprudente.
Con una così puntuale e dettagliata motivazione, che prende in esame fatti non esclusi nella sentenza assolutoria, il ricorso omette di confrontarsi, presentando per tale ragione profili di genericità. Quel che rileva e che appare decisivo nel contesto del provvedimento impugnato non è, infatti, l’esatto contenuto dei colloqui telefonici tra il rapinatore NOME e il NOME ovvero la condivisione di tali colloqui anche da parte del COGNOME, quanto piuttosto la presenza del NOME insieme al NOME nel pomeriggio del giorno RAGIONE_SOCIALEa rapina in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘abitazione presso la quale il NOME si era rifugiato dopo la fuga nelle campagne. Indipendentemente dal fatto che tale presenza comprovasse il concorso nella rapina, che è stato escluso nel giudizio di cognizione, la motivazione risulta congrua e logica laddove pone l’accento sull’apparente coinvolgimento nell’illecito generato dall’ingiustificata presenza del COGNOME del Comune di Buddusò, ossia proprio nel luogo in cui i rapinatori si erano rifugiati per sfuggire agli inquirenti. Anche ove si volesse valorizzare la tempestività degli elementi a discolpa forniti dalla difesa durante il periodo di custodia cautelare, tanto non escluderebbe la pregnanza RAGIONE_SOCIALEe su indicate valutazioni circa la condotta gravemente colposa posta in essere dal richiedente, di per sé idonee a sostenere la pronuncia di diniego in quanto fondata su dati di fatto che gli elementi a discolpa non avrebbero in alcun modo intaccato.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali; ed inoltre, alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza 13 giugno 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe Ammende. Così è deciso, 18/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME