Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33137 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33137 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE nel procedimento riguardante COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/04/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG in persona del sostituto AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; letta la memoria a firma RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per COGNOME NOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con istanza del 29.11.2023 avanzata alla Corte d’Appello di Palermo COGNOME NOME esponeva di essere stato sottoposto alla misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere per 1.077 giorni (dal 14.12.2011 all’1.12.2014 e dal 21.10.2016 al 26.3.2019) per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. in forza RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del G.I.P. Tribunale Palermo del 17.12.20:11. Evidenziava che era stato assolto con sentenza del Tribunale di Palermo RAGIONE_SOCIALE‘1.12.2014 con la formula per non aver commesso il fatto, pronuncia riformata dalla Corte d’Appello di Palermo che, con sentenza del 20.10.2016, lo aveva condannato alla pena di anni 12 di reclusione. Con sentenza del 19.3.2018 la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza di condanna, rinviando per nuovo esame ad una diversa sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Paiermo, che, con sentenza del 27.1.2021, aveva confermato l’assoluzione, pronuncia divenuta definitiva in data 28.6.2022.
Il COGNOME chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto all’equa riparazione per l’ingiusta detenzione subita con l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 400.000. Assumeva in primo luogo che sussistevano i presupposti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione, posto che il medesimo non aveva dato causa, o concorso a dare causa, alla custodia cautelare subita, essendo stato escluso nella sentenza del G.U.P. il suo coinvolgimento nella consorteria mafiosa.
Osservava, inoltre, che, per effetto RAGIONE_SOCIALEa detenzione sofferta, aveva patito enormi sofferenze di natura psicologica, essendo stato allontanato dagli affetti familiari nonché dalle attività occupazionali cui era dedito.
Con ordinanza del 4.4.2024, la Corte di Appello di Palermo ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, liquidando al medesimo a titolo di indennizzo la somma di euro 275.000.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato di Palermo, il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con un primo motivo si lamenta motivazione apparente sull’assenza dì causa ostativa ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Evidenzia il RAGIONE_SOCIALE resistente che la Corte di Appello di Palermo, premessa un’ampia ricostruzione del quadro giurisprudenziale vigente in materia, nel giudicare i presupposti per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione ed in particolare la mancanza di dolo o colpa grave nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, si è limitata a sostenere che: «Come emerge da quanto detto sopra, a
carico del COGNOME risultano essere state processualmente accertate le seguenti circostanze di fatto: – Il COGNOME era stato oggetto di servizi di osservazione che avevano riscontrato contatti con il cugino COGNOME NOME, elemento di spicco RAGIONE_SOCIALEa famiglia nafiosa di Palermo Centro; – Il COGNOME era stato intercettato in due occasioni a colloquio con il COGNOME, elemento di spicco RAGIONE_SOCIALEa consorteria mafiosa, richiamate in maniera assai precisa ed analitica sia nella ordinanza di applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare nei suoi confronti che nei provvedimenti del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa Libertà e RAGIONE_SOCIALEa Cassazione che hanno confermato l’originaria misura. Ciò posto alla luce dei superiori elementi, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte, non risulta configurabile nel caso in esame alcun profilo di colpa che possa escludere il diritto del ricorrente alla riparazione. Va, invero, evidenziato che il COGNOME, fin dal primo momento in cui è stato ascoltato dalla P. G., ha fornito RAGIONE_SOCIALEe precise indicazioni con riguardo ai fatti in contestazione. negando nella maniera più assoluta il suo coinvolgimento in vicende legate alla consorteria mafiosa. Tale versione è stata considerata, al termine di un lungo iter processuale, come quella maggiormente verosimile in relazione agli elementi prima indiziari e poi probatori in atti. Non può, pertanto, rite nersi che il COGNOME abbia tenuto, nel corso di tutto l’iter procedimentale, un comportamento in alcun modo colposo che può impedire, nel caso in esame, il riconoscimento del suo diritto alla riparazione. Occorre evidenfare che lo stesso, fin dal primo momento, ha professato la propria innocenza, fornendo una versione dei fatti che è stata. alla fine, ritenuta quella maggiormente verosimile alla luce RAGIONE_SOCIALEe risultanze probatorie in atti».
Tale motivazione per il RAGIONE_SOCIALE resistente è contraddittoria ed illogica alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale che, in tema di ingiusta detenzione, (viene richiamato il dictum di Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203636).
L’ordinanza – si sostiene- è viziata nella misura in cui ha valutato l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEa causa ostativa al diritto all’indennizzo solo con riferimento al comportamento tenuto dal ricorrente nel corso del procedimento e cioè dal primo contatto con la P.G. in avanti.
Si lamenta che la Corte territoriale abbia del tutto omesso di valutare il comportamento tenuto dal ricorrente prima RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEe misure, ciò che invece avrebbe dovuto fare alla luce RAGIONE_SOCIALEa pacifica giurisprudenza sopra illustrata.
Sul punto l’ordinanza avrebbe del tutto taciuto e dunque omesso di dare conto di numerose circostanze già ricavabili dalla sentenza del Tribunale di Palermo, richiamate in sede di rinvio dalla sentenza di secondo grado n. 499/2021 e bisognevoli di un attento scrutinio in relazione all’esclusione RAGIONE_SOCIALEa causa ostativa, e cioè: a) anzitutto, ed in generale, che le conversazioni intercettate tra il COGNOME e il COGNOME nel 2009, pur non giudicate sufficienti – a giudizio del Tribunale – a
fondare la prova di un contributo attivo del COGNOME alle dinamiche del sodalizio, fossero comunque indice RAGIONE_SOCIALE‘atteggiamento di profonda confidenza con il quale il secondo discuteva con il COGNOME di fatti di contenuto intrinsecamente mafioso; b) che, sempre dalle predette conversazioni, fosse emersa la piena consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘istante circa il significato RAGIONE_SOCIALEe vicende trattate dal COGNOME, dimostrando il primo di essere avvezzo al linguaggio’ mafioso e a conoscenza RAGIONE_SOCIALEe dinamiche interne a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dei suoi esponenti e dei riferimenti specifici RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate, pur mancando la prova oltre ogni ragionevole dubbio del contributo causale richiesto per giungere all’affermazione di penale responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.; c) che, infine, la Corte d’appello, sede di rinvio, è pervenuta alla conclusione in base alla quale «in presenza di una sostanziale incertezza in ordine alla effettiva appartenenza del COGNOME alla consorteria mafiosa, ritiene, pertanto, questo Collegio che vada confermata la pronuncia assolutoria di primo grado», apparendo tale statuizione sufficientemente neutra circa il valore RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALEa riparazione di cui si tratta. ad ulteriore sostegno RAGIONE_SOCIALEa mancanza di motivazione sul punto prima evidenziato, che le intercettazioni di cui si tratta – il cui richiamo in quest sede sarebbe ultroneo alla luce RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del giudizio di legittimità – erano state analiticamente e puntualmente richiamate dalla difesa erariale nella memoria difensiva depositata nel corso del procedimento per la concessione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. e presente agli atti RAGIONE_SOCIALE‘odierno giudizio. In ogni caso, è pacifico che la Corte d’appello debba valutare l’intero compendio probatorio a supporto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare da cui origina l’istanza di riparazione, senza alcuna preclusione.
In ogni caso, si evidenzia in ricorso che di tali circostanze, come visto in precedenza, la Corte d’Appello dimostra di essere a conoscenza (pagg. 8-9 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza oggetto di ricorso).
Tuttavia, tali circostanze, pur ritenute dalla Corte d’Appello accertate, non vengono valutate ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza o insussistenza RAGIONE_SOCIALEa causa ostativi, limitandosi il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione a valutare il solo contegno RAGIONE_SOCIALEa parte nel corso del procedimento penale.
La condotta processuale RAGIONE_SOCIALE‘imputato – si sostiene- è stata erroneamente assunta in senso atomistico e assorbente, prescindendo da ogni raffronto con le condotte antecedenti all’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare (invero, queste sì, assorbenti nella presente sede) che hanno dato causa alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà secondo la regola di giudizio civilistica.
Ebbene, così operando, la Corte d’Appello da un lato sarebbe incorsa in un errore di prospettiva, dall’altro ha omesso di considerare globalmente ed unitaria-
mente il comportamento RAGIONE_SOCIALEa parte, così dunque peccando di mancanza di motivazione in punto di causa ostativa alla concessione RAGIONE_SOCIALEa misura, unico aspetto rilevante per valutare la sussistenza del diritto ad ottenere la riparazione per l’in giusta detenzione.
Se pure è vero che i fatti accertati non sono stati ritenuti idonei a condurre alla condanna per i reati contestati, è anche vero che le condotte accertate dal giudice del merito non possono essere prive di ogni rilevanza nella valutazione sulla spettanza RAGIONE_SOCIALEa riparazione per l’ingiusta detenzione. E tali fatti per il Min stero ricorrente hanno sicuramente inciso sull’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare., conferendo alle condotte del richiedente, sicuramente quanto meno connotate da colpa grave, una tale apparenza di conformità a guanto emergente dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dai servizi di osservazione da indurre in giusti ficabile errore l’autorità che ha disposto la misura restrittiva stessa.
Con un secondo motivo si denuncia errore di diritto ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. quanto alla sussistenza di cause ostative al chiesto indennizzo.
Si ricorda, quanto alle necessità che la condizione ostativa sia valutata d’ufficio, il dictum di Sez. 4 n. 6880/2021 ribadendo che l’ordinanza impugnata ha trascurato circostanze evidentemente influenti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘adozione del provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, determinate almeno con colpa grave dal COGNOME, e certamente idonee a destare allarme sociale e dunque a giustificare l’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria o l’errore in cui l’autorità inquirente è incorsa.
Qualora il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione avesse correttamente valutato la condotta del COGNOME non nell’ottica RAGIONE_SOCIALEa sua penale responsabilità e RAGIONE_SOCIALEa sua condotta in sede di interrogatorio di garanzia, bensì nella corretta ottica RAGIONE_SOCIALE‘analisi RAGIONE_SOCIALEe con dotte ulteriori rispetto a quelle oggetto RAGIONE_SOCIALEa contestazione nei capi di imputazione, che hanno avuto efficacia incidente sull’arresto e sull’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale, sarebbe giunto a differenti conclusioni in relazione al chiesto indennizzo.
Al contrario, si lamenta che la Corte territoriale non abbia dato conto di alcuna sostanziale giustificazione logico-giuidica che escludesse la ricorrenza RAGIONE_SOCIALEa colpa grave o del dolo nel caso di specie diversa dall’illegittimo riferimento alle giustifi cazioni addotte dal COGNOME in sede processuale; non ha esplicitato l’esito del vaglio ex ante, secondo un iter motivazionale autonomo da quello del processo di merito, dei fatti idonei ad escludere la causa ostativa de qua; non ha, inoltre, dato conto di “precisi elementi” già a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela che avrebbero dovuto indurre a ritenere insussistenti ab origine le condizioni per la sussistenza del reato. Sotto tale profilo, la totale carenza logico-giuridica del percorso giustificativo RAGIONE_SOCIALEa decisione risulta ancor più evidente se si considera l’assenza di argomentazioni idonee a superare i motivi di fatto e di diritto che avevano indotto
a ritenere accertata la ricorrenza, nel corso del procedimento penale, RAGIONE_SOCIALEe condizioni legittimanti la misura cautelare soprattutto alla luce RAGIONE_SOCIALEa pronuncia dal Tribunale del riesame.
Si lamenta che la Corte d’appello non ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte di legittimità in relazione alla connivenza e alle frequentazioni ambigue quali elementi ostativi al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo richiesto (Sez. 4, n. .16369 del 18.3.2003, COGNOME, Rv. 224773; Sez. 4, n. 15745 del 19/2/2015, COGNOME, Rv. 263139).
In particolare, la Corte d’Appello si sarebbe immotivatamente discostata dall’indirizzo ermeneutico per cui integra la condizione ostativa RAGIONE_SOCIALEa colpa grave la.condotta di chi abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all’associazione frequentazioni ambigue e tali da far sospettare del diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4 n. 49613/2018).
Per tali motivi il RAGIONE_SOCIALE, chiede annullarsi l’ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge e dunque senza rinvio ex art. 620, lett. 1), cod. proc. pen., riconoscendo l’insussistenza del diritto alla ripara zione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione ovvero con rinvio riconoscendo la mancanza o contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione e/o i vizi sulla determinazione RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALEa r parazione.
Il P.G. ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
In data 24.6.2024 è stata depositata memoria ex art. 121 cod. proc. pen., a firma del difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO, con cui si chiede di dichiarare inammissibile ovvero di rigettare il ricorso del RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sopra illustrati, con cui si censura in termini di violazio di legge e vizio di motivazione l’esclusione in capo al COGNOME di una condotta gravemente colposa ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, sono fondati. Ed invero, come lamenta il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha operato una valutazione dei comportamenti tenuti dal COGNOME che ancora una volta pare orientata a valutarne la responsabilità penale, già esclusa dai giudici RAGIONE_SOCIALEa cognizione e presupposto per l’avanzata richiesta di’ indennizzo, piuttosto che la valenza sinergicamente colposa ai fini del provvedimento restrittivo adottato e mantenuto a suo carico.
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Palermo cui va demandata anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti in relazione al presente giudizio di legittimità.
2. L’art. 314 cod. pen., com’è noto, prevede al primo comma che “chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave”.
In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione l’avere l’interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l’assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione RAGIONE_SOCIALEa parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004).
In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, primo comma, cod. proc. pen. – non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro RAGIONE_SOCIALE‘ “id quod plerumque accidit” secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria a tutela RAGIONE_SOCIALEa comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 dei 13/12/1995 dep. il 1996, COGNOME ed altri, Rv. 203637)
Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme discip:inari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.
In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione non spetta se l’interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034).
Sempre le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D’Arnbrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recentemente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un “er -ore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia “strutturale” tra custodia e assoluzione, o quella “funzionale” tra la durata RAGIONE_SOCIALEa custodia ed eventuale misura RAGIONE_SOCIALEa pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la “ratio” solidaristica che è alla base RAGIONE_SOCIALE‘istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni “travisanti”, aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ebbene il provvedimento impugnato non pare fare buona applicazione dei principi sopra richiamati.
Appare di tutta evidenza, infatti, come si anticipava, che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, nel valutare i presupposti del chiesto indennizzo, ha confuso i piani RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale -già negativamente acclarata e presupposto RAGIONE_SOCIALEa procedura- con la necessaria valutazione RAGIONE_SOCIALE‘eventuale comportamento colposo RAGIONE_SOCIALE‘imputato sinergico rispetto all’adottata misura cautelare.
Il provvedimento impugnato non pare tener conto che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l’equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri d valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta insufficiente e condurre all’assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente RAGIONE_SOCIALE‘imputato, l’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, traendo in inganno il giudice.
E’ pacifico (cfr. tra le tante Sez. 4, ord. n. 45148/2010) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALE‘an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l’ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esaminata la condotta posta in essere dall’istante sia prima che dopo la perdita RAGIONE_SOCIALEa libertà personale e, più in generale, al momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. U. n. 32383/2010), onde verificare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall’esito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di “causa ad effetto” (cfr. anche la precedente Sez. U. 26/6/2002, COGNOME).
5. Indice eloquente RAGIONE_SOCIALE‘indebita commistione dei piani RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale e RAGIONE_SOCIALE‘intrinseca illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione del provvedimento impugnato il passaggio motivazionale del provvedimento impugnato in cui si legge: «… a carico del COGNOME risultano essere state processualmente accertate le seguenti
circostanze di fatto: – Il COGNOME era stato oggetto di servizi di osservazione che avevano riscontrato contatti con il cugino COGNOME NOME, elemento di spicco RAGIONE_SOCIALEa famiglia mafiosa di Palermo Centro; – Il COGNOME era stato intercettato in due occasioni a colloquio con il COGNOME, elemento di spicco RAGIONE_SOCIALEa consorteria mafiosa, richiamate in maniera assai precisa ed analitica sia nella ordinanza di applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare nei suoi confronti che nei provvedimenti del tribunale RAGIONE_SOCIALEa Libertà e RAGIONE_SOCIALEa Cassazione che hanno confermato l’originaria misura. Ciò posto alla luce dei superiori elementi, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte, non risulta configurabile nel caso in esame alcun profilo di colpa che possa escludere il diritto del ricorrente alla riparazione. Va, invero, evidenziato che il COGNOME, fin dal primo momento in cui è stato ascoltato dalla p.g., ha fornito RAGIONE_SOCIALEe precise indicazioni con riguardo ai fatti in contestazione. negando nella maniera più assoluta il suo coinvolgimento in vicende legate alla consorteria mafiosa».
La contraddizione è evidente. Si dà atto RAGIONE_SOCIALEe sopra ricordate emergenze processuali, si rileva che in relazione alle stesse il COGNOME si è difeso e che i giudic RAGIONE_SOCIALEa cognizione hanno concluso che non fossero idonee a fondarne un’affermazione di responsabilità penale, ma poi si conclude apoditticamente che, in ragione di ciò «non risulta configurabile alcun profilo di colpa».
L’ordinanza impugnata, in concreto, ha omesso di confrontarsi – va ribadito, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa colpa e non sotto quello RAGIONE_SOCIALE‘idoneità a fondarvi una responsabilità penale – con quelle circostanze già ricavabili dalla sentenza del Tribunale di Palermo, richiamate in sede di rinvio dalla sentenza di secondo grado n. 499/2021 di cui pure mostra di essere a conoscenza e bisognevoli di un attento scrutinio in relazione all’esclusione RAGIONE_SOCIALEa causa ostativa.
In particolare, avrebbe dovuto valutare – e non avendolo fatto dovrà provvedervi il giudice del rinvio – la natura degli incontri con NOME COGNOME e, soprattutto, se le conversazioni intercettate tra il COGNOME e il COGNOME nel 2009, pur non giudicate sufficienti a fondare la prova di un contributo attivo del COGNOME alle dinamiche del sodalizio, fossero comunque indice di una contiguità criminale e/o di una connivenza rispetto a fatti di contenuto intrinsecamente mafioso. Avrebbe dovuto, in particolare, valutare se da tali conversazioni, fosse emersa la piena consapevolezza del COGNOME circa il significato RAGIONE_SOCIALEe vicende trattate dal COGNOME, dimostrando il primo di essere avvezzo al linguaggio mafioso e a conoscenza RAGIONE_SOCIALEe dinamiche interne a RAGIONE_SOCIALE, dei suoi esponenti e dei riferimenti specifici RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate, pur mancando la prova oltre ogni ragionevole dubbio del contributo causale richiesto per giungere all’affermazione di penale responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Al di là RAGIONE_SOCIALEe propalazioni dei collaboratori di giustizia, che la Corte territoria (pagg. 38-39 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di assoluzione) ha condiviso essere generiche e non
rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘affermazione RAGIONE_SOCIALE‘intraneità del catalano al sodalizio crimina alle pagg. 60-61 il giudice del gravame del merito condivide l’opzione assolutoria del tribunale, ma ciò non oblitera l’esistenza del compendio intercettivo.
A cominciare dalle tre conversazioni registrate tra maggio e settembre del 2009, intercorse tra il COGNOME e NOME COGNOME, all’epoca braccio destro RAGIONE_SOCIALE‘architetto COGNOME, reggente del mandamento di San Lorenzo-Tommaso Natale, nel corso RAGIONE_SOCIALEe quali venivano affrontati diversi argomenti all’apparenza inerenti vicende a carattere mafioso, in cui era coinvolto anche NOME COGNOME.
li Tribunale – come ricorda il giudice RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione – a quest’ultimo riguardo ha ritenuto evidente che il COGNOME, con linguaggio contenuto ed accorto, discutesse con estrema franchezza e confidenza col COGNOME di fatti di contenuto intrinsecamente mafioso. Pur tuttavia, valorizzando la constatazione che fosse soprattutto il COGNOME a raccontare alcuni fatti aventi un più che probabile contenuto mafioso al COGNOME – che si limitava ad annuire o a dare il proprio assenso – ha concluso che non emergeva la prova di un contributo attivo RAGIONE_SOCIALE‘imputato alle dinamiche del sodalizio. In sostanza, sebbene l’odierno ricorrente comprendesse perfettamente il significato RAGIONE_SOCIALEe vicende trattate dal COGNOME, dimostrando di essere avvezzo al linguaggio mafioso e a conoscenza RAGIONE_SOCIALEe dinamiche interne a RAGIONE_SOCIALE, dei suoi esponenti e dei riferimenti specifici RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate, a giudizio del Tribunale, da tali conversazioni, pur emergendo la figura di un soggetto del tutto consapevole ed addentro al tessuto sociale in cui opera l’organizzazione mafiosa, non poteva desumersi la prova di una o più condotte che dimostrassero la partecipazione RAGIONE_SOCIALE‘imputato all’associazione maliosa e l’individuazione di quel “contributo” richiesto per poter giungere all’affermazione RAGIONE_SOCIALEa penale responsabilità per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen..
Il Tribunale ha poi riportato in sentenza altre due conversazioni e in particolare quella registrata il 29 gennaio 2011 all’interno RAGIONE_SOCIALE‘autovettura di NOME COGNOME tra quest’ultimo e il suo autista personale, tale COGNOME, in cui si faceva chiaramente riferimento al NOME COGNOME e al COGNOME, indicato come “il cugino del fotografo ” che aveva l’incarico di organizzare un appuntamento per aggiustare le cose in merito ad una messa posto di un supermercato Sigma (pag. 316 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado) nonché un altro dialogo intercettato l’8 marzo 2011 (pagina 320 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado) all’interno RAGIONE_SOCIALEa polleria del COGNOME, nel corso del quale il COGNOME veniva indicato dal NOME COGNOME, altro sodale mafioso, come colui che aveva i contatti con i soggetti non meglio identificati che sarebbero stati vittime di una attività estorsiva, portata avanti e curata dal COGNOME prima d essere tratto in arresto. Ciò nonostante, secondo il primo giudicante, «è venuta alla luce una figura non univocamente delineata entro ì parametri tipici del sog-
getto partecipante al sodalizio mafioso né in relazione ad un suo contributo volontario, continuativo ed efficace rispetto alle finalità RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione né, tampoco, sotto l’aspetto RAGIONE_SOCIALEa qualifica formale di uomo d’onore, il ruolo del COGNOME è apparso più quello di accompagnatore del cugino NOME COGNOME che di aderente che abbia fornito un autonomo, ben delineato ed efficace contributo al sodalizio».
Non va trascurato che, indipendentemente dalle deduzioni di parte, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, l’assenza RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, costituendo condizione RAGIONE_SOCIALE‘azione necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal giudice (Sez. 4 n. 6880 del 26/01/2021).
6. Il giudice del rinvio dovrà tenere conto RAGIONE_SOCIALEa consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità tra gli elementi suscettibili di integrare gli estremi del colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, rientra la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole RAGIONE_SOCIALE‘attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità agli autori del reato (cfr. Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547; conf. Sez. 4, Ordinanza n. 45418 del 25/11/2010; Carere, Rv. 249237).
Con specifico riferimento all’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa connivenza, in relazione al diritto all’equa riparazione, questa Corte, peraltro, già in precedenza, aveva avuto modo di affrontare la problematica RAGIONE_SOCIALEa valenza RAGIONE_SOCIALEa connivenza stessa ad essere condotta ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa riparazione, riconoscendola: 1. nell’ipotesi in cui l’atteggiamento di connivenza sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o all cose (Sez. 4, n. 8993 del 15/1/2003, COGNOME, Rv. 223688); 2. nel caso in cui la connivenza si concreti non già in un mero comportamento passivo RAGIONE_SOCIALE‘agente riguardo alla consumazione di un reato, ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l’agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività criminosa in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua posizione di garanzia (Sez. 4, n. 16369 del 18/3/2003, COGNOME, Rv. 224773); 3. nell’ipotesi in cui la connivenza passiva risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa RAGIONE_SOCIALE‘agente, sebbene il connivente non intenda perseguire questo effetto; in tal caso è necessaria la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘attività criminosa RAGIONE_SOCIALE‘agente medesimo (Sez. 4, n. 42039 RAGIONE_SOCIALE‘8/11/2006, Cambareri, rv. 235397). E ancora di recente tale principio è stato ribadito in relazione ad un caso in cui è stato ritenuto connotato da colpa grave il comportamento del locatario del capannone, il quale, ben a conoscenza che il locatore usava l’immobile come deposito di pezzi di ricambio per autovetture di provenienza furtiva, continuava ad utilizzare
il bene locato per depositarvi oggetti di sua proprietà (sez. 4, n. 15745 del 19/2/2015, COGNOME, Rv. 263139).
La connivenza richiede, evidentemente, per esser accertata, la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘attività criminosa RAGIONE_SOCIALE‘agente medesimo (così questa Sez. 4, n. 6878 del 17/11/2011 dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725, in relazione ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il rigett RAGIONE_SOCIALEa domanda riparatoria alla luce degli stretti e frequenti collegamenti telefonici tra l’imputata prosciolta e il cognato, personaggio di spicco di un’organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti).
Non va trascurato, infine, che questa Corte di legittimità ha affermato essere ostative al chiesto beneficio le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, o le frequentazioni soggetti gravati da specifici precedenti penali, ben possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa” (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258610; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259082; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, COGNOME, Rv. 257878) e che per tali si intendono anche quelle con soggetti coinvolti nel medesimo procedimento penale.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Palermo, cui demanda altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti in relazione al presente giudizio di legittimità.
Così deciso il 10/07/2024