Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29169 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29169 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG GLYPH
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia ha respinto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di NOME, assolto all’esito di giudizio abbreviato co sentenza del 18/05/2017, confermata dalla Corte di appello e irrevocabile il 23/02/2021.
1.2. GLYPH Il NOME é stato imputato dell’acquisto e della illecita detenzione di circa 474,95 grammi di cocaina, in concorso con COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME, fatti accertati il 02/11/2016; lo stupefacente era stato rinvenuto nell’auto a bordo della quale si trovavano gli ultimi due, mentre il NOME si trovava su un’altra auto (condotta da COGNOME) che, insieme alla prima, aveva effettuato un viaggio da Pordenone a Monza e ritorno. Il NOME è stato destinatario di autonoma ordinanza custodiale in esito alla chiamata in correità effettuata da COGNOME e COGNOME nei confronti suoi e di COGNOME. Nel confermare la sentenza di assoluzione, la Corte di appello aveva spiegato che gli elementi a carico dell’imputato non erano univoci, anche per il ridimensionamento del suo ruolo di accompagnatore in esito al rinnovato esame di COGNOME, che i dati probatori erano significativi dell’inserimento dell’imputato nel mondo degli stupefacenti, ma non permettevano di superare il dubbio che, nello specifico affare del 02/11/2016, il suo apporto si fosse concretizzato in una mera connivenza non punibile.
Il Giudice della riparazione ha ritenuto sussistente la colpa grave ostativa all’indennizzo. Ha ricordato che, con la sentenza del 09/10/2020, la Corte di appello dava atto che l’imputato aveva accompagnato, in auto condotta da COGNOME, i due correi che materialmente trasportavano la cocaina, a mo’ di staffetta di assistenza, nel viaggio fino a Pordenone e da lì a Monza e ritorno; e che era stato presente a Monza nel momento dell’acquisto (come accertato da videocamere), pur non avendo egli partecipato all’incontro tra COGNOME e COGNOME per l’accordo e la consegna dell’anticipo. La Corte di merito ha, tuttavia, ritenuto che, alla luce dei chiarimenti forniti da COGNOME permanesse il dubbio sulla compartecipazione del COGNOME alla gestione dell’affare, non potendosi escludere un apporto in termini di mera connivenza non punibile.
Avverso l’ordinanza del Giudice della riparazione ricorre il difensore del COGNOME che solleva un unico, articolato, motivo con cui deduce violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione; carenza di colpa in capo
all’istante; illogicità e apparenza della motivazione del rigetto. La motivazione del Giudice della riparazione contrasterebbe con quanto statuito nelle sentenze assolutorie, oltre a risultare meramente apparente e tautologica laddove conclude per la consapevolezza dell’istante in ordine alla illiceità della finalità del viaggio a Monza. Non si sarebbe tenuto conto della condotta, precedente e successiva al fatto, tenuta dal COGNOME, il quale non frequentava ambienti criminali, aveva reso spontanee dichiarazioni in ordine al suo utilizzo di sostanze stupefacenti e richiesto l’ammissione al rito abbreviato. Né vi è stato alcun altro incontro dell’istante con altri soggetti collegati alla vicenda esame; egli è stato un connivente non punibile, che si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all’art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l’autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall’interessato. È noto, infatti, che materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore dell’Autorità giudiziaria, una misur restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo qual condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo non si identifica con la “colpa penale”, venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell’Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto
dall’interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell’indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va, inoltre, considerato che giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbi dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante -e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi d reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza meno delle condizioni dell’azione (di natura civilistica), sia in senso positiv che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, COGNOME ed altri).
3. Venendo al caso in esame. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e correttamente posto in rilievo come vi siano stati comportamenti del ricorrente che hanno concorso a dar causa al provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti. Al riguardo, l’ordinanza impugnata ha richiamato quanto ha affermato la stessa pronuncia assolutoria laddove ha ritenuto che la condotta del ricorrente abbia integrato la connivenza non punibile, peraltro riconosciuta dallo stesso ricorrente. In questo senso, il provvedimento impugnato si colloca nel solco della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la connivenza può integrare la colpa grave che, ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen., costituisce causa ostativa al sorgere del diritto all’equa riparazione per ingiust detenzione allorché, nella situazione in concreto accertata, può essere ritenuta indice del venir meno a elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose, ovvero si concreti – non gi in un mero comportamento passivo dell’agente riguardo alla consumazione di un reato – ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l’agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell’attività criminosa (Sez. 4, n. 16369 del 18.3.2003, Cardillo, Rv. 224773). Più
recentemente, è stato precisato che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gra danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell’agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l’agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell’attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell’attiv criminosa dell’agente (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, COGNOME Bakary, Rv. 280391; Sez. 4, n. 15745 del 19/2/2015, COGNOME, Rv. 263139).
Sul punto, il Giudice della riparazione ha richiamato la sentenza di assoluzione, laddove questa ha qualificato come “assolutamente inspiegabile”, se non nell’ottica accusatoria, il viaggio della seconda auto con a bordo l’istante, e che trova giustificazione nel fatto che il valore della cocai acquistata a Monza rendeva del tutto coerente vigilare a distanza il viaggio della coppia assoldata per il ritiro della merce. Evidenzia, infine, la Corte ch tale apprezzamento di fatto impone la conclusione sulla consapevolezza dell’odierno ricorrente dell’illiceità delle finalità del viaggio.
GLYPH Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 9 aprile 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente