Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48079 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48079 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a TAVARNELLE VAL DI PESA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/04/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 28.4.2023, la Corte di appello di Firenze ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di COGNOME NOME in relazione alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale dal medesimo subita in quanto sottoposto alla custodia cautelare in carcere in relazione ai resti di associazione per delinquere e plurime frodi in commercio.
Secondo l’ipotesi accusatoria il COGNOME, nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE aveva ideato ed attuato tra il 2010 ed il 2012 una illecita strategia aziendale incentrata sull’acquisto di masse olearie che venivano fraudolentemente miscelate in maniera tale da risultare soltanto apparentemente conformi alla normativa comunitaria. L’accusa in virtù RAGIONE_SOCIALEa quale l’imputato era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dal 14 maggio 2012 era quella di essere promotore di un’associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione RAGIONE_SOCIALEe frodi avviata all’interno dela propria azienda olearia di cui avrebbe assunto stabilmente la direzione. Detta misura veniva poi sostituita in data 11.9.2012 con quella RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di dimora nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa, revocata infine in data 16 novembre 2012.
Quanto al merito, il Tribunale di Siena aveva condanNOME il COGNOME per tutti i capi relativi alle frodi in commercio (ad eccezione di uno) e per l’associazione.
La Corte d’appello di Firenze con sentenza del 22 settembre 2020 aveva assolto il COGNOME dalle c.d. frodi all’attualità mentre aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione per le restanti frodi cd. storiche e lo aveva assolto dal reato associativo perché il fatto non sussiste.
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha motivato il diniego RAGIONE_SOCIALE‘istanza ritenendo che sulla base di una valutazione ex ante del compendio indiziario l’imputato avrebbe concorso a dare causa alla sua detenzione per dolo o colpa grave.
Avverso detta ordinanza COGNOME NOME propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi di ricorso.
Con il primo deduce il vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine alla prova RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condotte dolose o gravemente colpose ascritte all’imputato.
Rileva che in difetto RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni che sono state espunte dal compendio probatorio in quanto assunte in violazione di un divieto probatorio risulta indimostrabile la penale responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato per gran parte RAGIONE_SOCIALEe imputazioni di cui al capo C).
t
L’ordinanza impugnata non spiega perché il residuo compendio probatorio, al netto RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni dichiarate inutilizzabili, risulti adeguatament dimostrativo RAGIONE_SOCIALE‘effettiva ascrivibilità di tali condotte all’imputato. Il giudice riparazione si é limitato a richiamare la sentenza d’appello nella parte in cui ritiene persistere un principio di prova.
L’ordinanza impugnata non spiega le ragioni per le quali tali residui elementi probatori costituirebbero il dolo o la colpa grave del COGNOME e come tali condotte si pongano in nesso causale con la formulazione da parte RAGIONE_SOCIALEa pubblica accusa RAGIONE_SOCIALE‘addebito provvisorio relativo alla sussistenza del delitto associativo.
Con riguardo alle c.d. frodi storiche, difetta un accertamento definitivo in ordine alla penale responsabilità del COGNOME e le stesse risalirebbero ad un’epoca antecedente di un anno rispetto all’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
In ogni caso l’ordinanza impugnata risulta carente di motivazione sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘incidenza causale RAGIONE_SOCIALEa condotta del COGNOME COGNOME COGNOME c:ausa alla propria carcerazione.
Con il secondo motivo deduce la mancanza e/o la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione con riferimento al nesso causale tra le condotte asseritamente dolose o gravemente colpose RAGIONE_SOCIALE‘imputato e la falsa apparenza del delitto associativo.
Posto che il delitto associativo era l’unico a legittimare l’applicazione di misure custodiali, occorreva individuare gli elementi che avessero avuto un-concreta incidenza causale nell’ingenerare l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un’associazione per delinquere non essendo sufficiente la sussistenza di elementi indizianti rispetto ai reati scopo.
Con il terzo motivo deduce la mancanza e/o la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione con riferimento alla sussistenza di elementi indizianti per il riconoscimento del vincolo associativo.
Rileva che le condotte attribuite all’istante potevano essere indicative al più RAGIONE_SOCIALEe frodi in commercio ma non del reato associativo.
L’erronea valutazione in ordine alla sovrapposizione tra la struttura lecita RAGIONE_SOCIALE‘impresa e quella illecita RAGIONE_SOCIALE‘associazione per delinquere non è in alcun modo riconducibile alla condotta del COGNOME, ricostruzione del tutto sconfessata dalla sentenza di secondo grado.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegNOME conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria con cui chiede l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto afferenti al medesimo profilo, sono fondati.
Va premesso che l’art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave».
In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione l’avere l’interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l’assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione RAGIONE_SOCIALEa parte (cfr., sul punto,’ Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv.280390 01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01).
In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa e c,ons.eguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, primo comma, cod. proc. pen. – non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice . del procedimento riparatorio con il parametro RAGIONE_SOCIALE‘id quod plerumoue accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria a tutela RAGIONE_SOCIALEa comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01).
Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.
In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritt alla riparazione per l’ingiusta detenzione non spetta se l’interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, COGNOME, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, COGNOME, Rv. 271419-01).
Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale dei dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247664-01). Più recentemente, lo stesso Supremo Collegio ha precisato che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia “strutturale” tra custodia e assoluzione, o quella “funzionale” tra la durata RAGIONE_SOCIALEa custodia ed eventuale misura RAGIONE_SOCIALEa pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base RAGIONE_SOCIALE‘istituto (così Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ebbene, nella specie la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi dianzi esposti.
Ed invero, premesso che la misura custodiale é stata applicata solo in relazione al reato di cui al capo A) (associazione per delinquere), l’ordinanza impugnata nel ritenere la condotta ostativa all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza ex art. 314 cod.proc.pen. non ha in alcun modo evidenziato quali siano stati gli elementi valutati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela e successivamente non neutralizzati dal giudice
del merito che abbiano esplicato un’efficacia sinergica in relazione all’adozione ed al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa misura.
La motivazione adottata a riguardo dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione si é limitata ad indicare con espressione tautologica che il “COGNOME abbia ingenerato con la propria condotta la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del delitto di associazione per delinquere..” quindi in assenza del vaglio richiesto secondo i parametri dianzi evidenziati.
Si impone pertanto l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’appello di Firenze cui demanda anche la regolamentazione fra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Firenze cui demanda anche la regolamentazione fra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 9.11.2023