Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2067 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2067 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
ITALIANO NOME, nato a Taurianova il 17/11/1969
avverso l’ordinanza emessa il 20/02/2024 dalla Corte d’Appello di Roma visti g li atti, il provvedimento impu g nato ed il ricorso ; udita la relazione svolta dal consi g liere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanz impu g nata ; udito il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha concluso insiste per l’acco g limento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29/10/2018 (irrev. il 12/02/2019), la Corte d’Appello di Roma assolveva g iudicando in sede di rinvio – ITALIANO NOME dal delitto di illecita importazione di cocaina, a lui ascritto in concorso.
La richiesta di riparazione per in g iusta detenzione, formulata dall’ITALIANO con riferimento alla carcerazione sofferta nel processo, veniva ri g ettata dalla Corte romana con ordinanza del 31/05/2022, che veniva peraltro annullata con rinvio
dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte, con sentenza n. 26295 del 10/05/2023.
In sede di rinvio, la Corte territoriale ha nuovamente rigettato la domanda riparazione, facendo leva sull’autonomia del giudizio rispetto a quello cognizione, e valorizzando le risultanze captative acquisite, nonostante le st non fossero state ritenute utilizzabili dal giudice della cognizione.
Ricorre per cassazione l’ITALIANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo che il giudice di rinvio non si era attenuto alle indicazioni fornite in rescindente, ed aveva reiterato l’errore metodologico già censurato dalla Quar Sezione. Era infatti stato precisato, dalla sentenza di annullamento, che il giu della riparazione non può utilizzare gli elementi di fatto il cui accertamento, in di cognizione, era stato escluso ovvero anche non acclarato al di là di o ragionevole dubbio, con la conseguenza che non potevano essere considerate ostative al diritto all’indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenut sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione. Su tali basi, la di censura la valorizzazione delle intercettazioni da parte dell’ordinanza impugnat all’esito di una autonoma attività di rilettura delle risultanze, nonostante il della cognizione non avesse ritenuto provato il fatto che uno dei conversanti fo l’ITALIANO.
3. Con memoria ritualmente trasmessa, l’Avvocatura dello Stato sollecita l reiezione del ricorso, con condanna al pagamento delle spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come già accennato nell’esposizione che precede, la Quarta Sezione aveva già annullato un provvedimento di rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata dall’ITALIANO, evidenziando che la Corte territoriale non aveva fatto buon governo del principio, del tutto consolidato nel giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «il giudizio per la riparazion dell’ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probat acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparaz ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cogni ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate» (Sez. 4 n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 – 01).
In particolare, la sentenza rescindente aveva evidenziato che, nonostant l’ITALIANO fosse stato assolto perché non si era ritenuta sufficientemente provata con sentenza ormai irrevocabile, la sua identificazione quale uno dei conversan
nelle intercettazioni relative al narcotraffico, il giudice della ripara «atteggiandosi a giudice della cognizione», aveva «autonomamente rivalutato il materiale processuale per giungere alla conclusione che ITALIANO era stato l’organizzatore del traffico di droga dalla Colombia all’Italia». La Corte d’Appell Roma era quindi incorsa «in un errore di impostazione metodologica, considerando come oggetto di valutazione fatti che i giudici della cognizione avevano ritenu non provati, soprattutto con riferimento alla identificazione dei sogg colloquianti, previa ‘rilettura’ degli atti processuali» (cfr. Sez. 4, n. 26296 de cit., pag. 4).
A tali conclusioni, la Quarta Sezione era pervenuta alla luce di quant seccamente affermato nel” giudizio di merito dalla Corte d’Appello, che aveva assolto l’ITALIANO per non aver commesso il fatto osservando che «dalla consultazione degli atti e dalla lettura del rapporto informativo finale redatto pg non si è riusciti a comprendere come siano stati individuati ITALIANO e MOLE’ quali autori delle conversazioni intercettate, dovendosi tener conto de circostanza che gli interlocutori utilizzavano per le loro conversazioni in part dall’Italia cabine telefoniche pubbliche e delle utenze estere non si era accer l’intestazione né si era chiarito in che modo la disponibilità delle stesse era attribuita agli imputati» (cfr. pag. 3 della sentenza emessa dalla Corte d’Appe di Roma in data 29/10/2018).
Nonostante le chiare argomentazioni svolte in sede di cognizione, e le ancor più stringenti indicazioni contenute nella sentenza di annullamento con rinvio, Corte d’Appello di Roma ha palesemente reiterato l’errore metodologico già stigmatizzato dalla Quarta Sezione.
Prendendo le mosse dalla osservazione per cui “la nozione di inutilizzabilit concerne la formazione della prova nel giudizio penale di cognizione, e non riguarda certo la condotta dell’imputato dal punto di vista fattuale e storic richiamando il principio di autonomia della valutazione riservata al giudice de riparazione, la Corte territoriale ha testualmente affermato che “su intercettazioni telefoniche, sebbene, come affermato dalla Suprema Corte, queste non possono essere utilizzate dal giudice della cognizione, ai fini dell’affermazi della colpevolezza, non può certo dirsi che dette conversazioni siano st espressamente escluse, dal giudice stesso, come realtà fenomenica” (cfr. pag. dell’ordinanza impugnata).
Su tali basi, il giudice di rinvio ha preso nuovamente in esame intercettazioni telefoniche, dando per scontata l’individuazione dei conversa nell’ITALIANO e nel MOLE’ (come si era inizialmente ritenuto), e pervenendo quindi ad una nuova decisione di rigetto della domanda di riparazione (cfr. pag. dell’ordinanza).
Appare superfluo evidenziare la plateale violazione del principio di dirit che la sentenza rescindente aveva indicato, tra l’altro, sulla scorta d elaborazione giurisprudenziale assolutamente consolidata.
Il giudice di rinvio, lungi dall’attenersi alle conclusioni raggiunte in se merito, quanto alla impossibilità di identificare nell’ITALIANO uno dei conversanti intercettati, ha ritenuto di poter respingere la domanda di riparazione attribue nuovamente una decisiva rilevanza alle risultanze captative – a suo di apprezzabili come “realtà fenomenica” – indipendentemente da quanto ritenuto sul punto dal giudice della cognizione: ha quindi ritenuto, in altri termini, di poter propria la originaria lettura che di quelle risultanze era stata offerta i applicativa della misura, stando alla quale l’ITALIANO era stato appunto individuato come uno dei protagonisti dei dialoghi intercettati (cfr. pa dell’ordinanza).
In tal modo, sono state macroscopicamente disattese le indicazioni della sentenza di annullamento, la quale aveva in conclusione ribadito che «il giudiz della riparazione non può vertere su circostanze di fatto il cui accadimento stato escluso o ritenuto non sufficientemente provato nel giudizio di cognizion ma deve vertere su circostanze accertate nella loro dimensione storica e fattua ricollegabili alla condotta del richiedente» (Sez. 4, sent. cit., pag. 4).
Non si vede invero, in tale condivisibile prospettiva, come le circostan emergenti dalle intercettazioni possano essere ritenute “ricollegabili alla condo dell’ITALIANO, se non attraverso la reiterazione di una lettura delle risultan captative che, peraltro, risulta in totale quanto illegittimo contrasto con gli a raggiunti dal giudice della cognizione, proprio quanto al decisivo aspetto del possibilità di attribuire al richiedente le conversazioni intercettate.
Le considerazioni fin qui svolte impongono l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso il 11 dicembre 2024
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estensore
Il Presidente