Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10962 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10962 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato ad Agrigento il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/10/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 09/10/2025 la Corte di appello di Palermo ha respinto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell ‘ interesse di NOME COGNOME, sottoposto a misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere dal 10/12/2015 al 14/12/2015 e, poi, a quella degli arresti domiciliari fino al 06/05/2016, in relazione ai reati di cui all’art. 319 e 321 e 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., per i quali è stato assolto, perché il fatto non sussiste, con sentenza del Tribunale di Agrigento del 22/11/2023, irrevocabile il 06/04/2024.
Il COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., nonché mancanza o manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione. Rileva che la Corte territoriale ha individuato la condotta ostativa alla riparazione, valorizzando elementi
neutralizzati dalla pronuncia assolutoria, nonché prendendo in considerazione esiti di intercettazioni già dichiarate inutilizzabili dal giudice di merito, senza, peraltro, individuare la concausalità di detti elementi rispetto all’adozione del provvedimento cautelare; che l’ordinanza cautelare non era fondata tanto sui rapporti tra il COGNOME ed NOME COGNOME, consulente fiscale RAGIONE_SOCIALEa società contribuente, come emergenti dall’attività di intercettazione, quanto piuttosto sulla violazione del segreto istruttorio da parte del RAGIONE_SOCIALE, avendo questi concordato con la parte privata data e modalità del futuro accesso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per l’accertamento RAGIONE_SOCIALE rimanenze, attività questa che costituiva una vera e propria verifica fiscale, caratterizzata dalla segretezza e dall’effetto sorpresa; che, dunque, ciò che ha determinato la custodia cautelare è stata l’erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALEa Circolare n. 64/E RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del 27/06/2001, secondo la quale sarebbe escluso nella maggior parte dei casi la possibilità del preavviso da parte dei funzionari, che avrebbero dovuto adottare comunicazioni formali, indicando anche le modalità RAGIONE_SOCIALEa verifica; che, invece, la sentenza di assoluzione ha confutato e smentito siffatta interpretazione, ritenendo del tutto lecita l’interlocuzione funzionario/privato, conformemente alla Circolare n. 64/E citata, il cui significato è stato distorto prima dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE e successivamente dal Giudice per le indagini preliminari, oltre che dal Tribunale del riesame; che di conseguenza la conversazione intercorsa tra il COGNOME ed il COGNOME, oggetto RAGIONE_SOCIALE‘intercettazione n. 10848 del 13/04/2013, non riguardava una verifica fiscale, ma un accesso relativo al procedimento di autotutela, avviato in esito ad una verifica fiscale già effettuata, procedimento per il quale rientra nella normalità che l’RAGIONE_SOCIALE intrattenga contatti telefonici e telematici con il contribuente, finalizzati all’acquisizione di documenti o alla fissazione di appuntamenti; che, dunque, le interlocuzioni tra il ricorrente ed il COGNOME non solo non erano vietate, ma erano da ritenersi del tutto legittime, proprio in virtù del dato normativo; che la stessa RAGIONE_SOCIALE, all’esito RAGIONE_SOCIALEa sentenza di assoluzione, ha ritenuto di non dover sanzionare nemmeno dal punto di vista disciplinare il COGNOME; che, con riferimento alla truffa, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha dato rilevanza agli esiti RAGIONE_SOCIALE intercettazioni telefoniche che il giudice del merito aveva dichiarato inutilizzabili, in quanto disposte in altro procedimento, i cui reati non risultavano legati da un rapporto di connessione qualificata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 cod. proc. pen. , alla truffa per cui si procedeva; che l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEa prova dichiarata nel procedimento di merito impedisce l’impiego contra reum RAGIONE_SOCIALEa stessa in qualunque giudizio, ivi compreso quello di riparazione per ingiusta detenzione ; che, infine, rigettare l’istanza di riparazione significherebbe provare a giustificare a posteriori una detenzione cautelare totalmente ingiusta, tenuto conto che la Corte di legittimità, in sede di
impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del Tribunale del riesame, la aveva ritenuta immotivata in punto di esigenze cautelari.
In data 03/02/2026, è pervenuta memoria RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato per il RAGIONE_SOCIALE, con cui si conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel complesso infondato.
1.1. Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato in relazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiusta detenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l ‘ ottenimento del beneficio, restando, invece, nell’esclusiva attribuzione del giudice di merito la valutazione in ordine all’esistenza ed alla gravità RAGIONE_SOCIALEa colpa o del dolo, che deve essere oggetto di congrua e logica motivazione (Sez. U, 28/11/2013, n. 51779, Nicosia, Rv. Rv. 257606 -01, non mass. sul punto) . Si tratta all’evidenza di una valutazione che si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dal giudice nel processo penale sull’imputazione, atteso che quest’ultima è finalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera RAGIONE_SOCIALE‘imputato. Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, invece, pur valutando lo stesso materiale, deve stabilire -con un giudizio effettuato in piena autonomia e con valutazione “ex ante” -se le condotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l’ingiusta detenzione costituiscano un fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE ‘ altrui errore) rispetto alla produzione RAGIONE_SOCIALE ‘ evento “detenzione ‘ (Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, COGNOME, Rv. 285069 -01; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, NOME, Rv. 276458 -01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 -dep. 2017, COGNOME Fornara, Rv. 268952 -01), accertamento questo che va svolto tenendo presente la condotta tenuta dall’istante sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in AVV_NOTAIO, al momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247664 -01).
1.2. Nel compiere detto esame, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non può ignorare quanto accertato nel giudizio di merito, per cui non può attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, in quanto la sentenza di assoluzione si pone come necessario ed invalicabile punto di riferimento per il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione quanto
all’accertamento storico degli elementi acquisiti al processo di cognizione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350 -01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 -01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262957 -01).
1.3. Nel caso di specie, la Corte territoriale, con riferimento al reato di cui all’art. 319 cod. pen., ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, avendo individuato la condotta gravemente colposa posta in essere dal COGNOME nei rapporti opachi e del tutto inopportuni intrattenuti con il consulente RAGIONE_SOCIALEa società contribuente , desunti dall’utilizzo di un linguaggio particolarmente confidenziale e dalla scelta di incontrarsi fuori dai locali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (in una occasione al bar, in un’altra in pizzeria) per discutere di fatti RAGIONE_SOCIALE‘ufficio, relativi anche ad altre società seguite dal RAGIONE_SOCIALE .
Del resto, si tratta di circostanze che, nella loro materialità storica, non sono state escluse dalla sentenza di assoluzione, che -pur ritenendo sussistenti le condotte descritte nell’ordinanza applicativa RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare e valutandole ‘inopportune’, oltre che ‘in astratto censurabili’ le ha diversamente valutate, ritenendole inidonee a fondare una dichiarazione di penale responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato in relazione all’ipotesi corruttiva .
Orbene, a prescindere dal dato che non si trattasse di una verifica fiscale, ma solo di un accesso relativo al procedimento di autotutela, resta il fatto che tali inopportuni comportamenti, gravemente colposi, sono stati posti in essere e che possono essere presi in considerazione nel giudizio di riparazione, al diverso fine di accertare se abbiano costituito il presupposto che, con il concorso RAGIONE_SOCIALE‘errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, ha creato la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa loro configurabilità come reato.
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, dunque, ha ritenuto che le descritte condotte, anche in considerazione del AVV_NOTAIO contesto illecito -creatosi all’interno RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Agrigento nel periodo in esame nel quale si inserivano, hanno creato l’apparenza evidente di una situazione di illegalità, che ha contribuito causalmente all’adozione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza applicativa RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, essendo connotate da una forte ambiguità, idonea ad essere percepita all ‘ esterno come sintomo RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi corruttiva contestata .
In conclusione, i comportamenti tenuti dal COGNOME hanno determinato una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, la fattispecie di reato di cui all’art. 319 cod. pen. ed a generare interpretazioni erronee da parte RAGIONE_SOCIALE ‘ Autorità (Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, Artico, Rv. 276293 -01; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034 -01).
1.4. Diverse considerazioni devono, invece, essere svolte con riferimento al reato di truffa aggravata , atteso che l’ordinanza impugnata ha utilizzato gli esiti RAGIONE_SOCIALE intercettazioni telefoniche, dichiarate inutilizzabili dal giudice del merito, perché disposte in diverso procedimento, in relazione a reati non legati da un rapporto di connessione qualificata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 cod. proc. pen. , con la truffa ascritta al COGNOME.
Va, in linea AVV_NOTAIO, premesso che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione può valutare tutti gli elementi legittimamente considerati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela, anche se non utilizzabili nelle ulteriori fasi processuali, rimanendo preclusa solo la valutazione degli elementi affetti da inutilizzabilità patologica, ovvero assunti in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, atteso che -essendo caratterizzato il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione da connotazioni civilistiche -nel suo ambito possono operare solo i divieti posti in termini generali dall’ordinamento e non anche quelli specifici propri RAGIONE_SOCIALEa fase processuale penale (Sez. 4, n. 36268 del 15/10/2025, NOME COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 11428 del 21/02/2012, Nocerino, Rv. 252735 -01).
Fatta questa necessaria precisazione, il Collegio intende dare continuità all’orientamento , secondo il quale, in tema di riparazione per l ‘ ingiusta detenzione, ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, il giudice non può utilizzare gli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione siano risultati, anche solo “fisiologicamente”, inutilizzabili (Sez. 4, n. 7225 del 12/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285828 -01, in motivazione; Sez. 4, n. 486 del 03/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282417 -01; Sez. 4, n. 6893 del 27/01/2021, Napoli, Rv. 280935 -01; Sez. 4, n. 58001 del 24/11/2017, COGNOME, Rv. 271580 -01). Trattasi di principio affermato già da tempo dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno avuto cura di precisare che l’ inutilizzabilità dei risultati RAGIONE_SOCIALE intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008, dep. 2009, Racco, Rv. 241667 -01), in quanto dall ‘ autonomia dei due giudizi, pur indiscutibile, data la differenza dei presupposti e dei fini, non discende automaticamente anche il principio in base al quale il giudizio di riparazione sarebbe affrancato da ogni regola probatoria propria del processo penale di cognizione. È stato, invero, condivisibilmente sostenuto che la distinzione tra inutilizzabilità “fisiologica” e “patologica” , con specifico riferimento ai risultati RAGIONE_SOCIALE‘attività di captazione, non assume rilievo nel procedimento di riparazione, in quanto la inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE intercettazioni, dichiarata dal giudice del merito, dà luogo ad una ipotesi di “illegalità” del mezzo di prova in questione, cui consegue la totale “espunzione”
dal materiale processuale RAGIONE_SOCIALE intercettazioni illegittime, effetto che si riverbera inevitabilmente anche nel giudizio di riparazione. Del resto, «se è vero che il “divieto di utilizzazione” dei risultati comporta che essi siano del tutto “espunti” dalla realtà procedimentale, è arduo ritenere che, pur tamquam non essent , possano egualmente essere legittimamente ritenuti eziologicamente connessi al provvedimento cautelare, determinativi RAGIONE_SOCIALEo stesso, emesso, in sostanza, sulla base di risultati acquisitivi che devono, invece, considerarsi insussistenti sul piano fattuale perché inutilizzabili. In definitiva, l ‘ espunzione del dato dalla realtà procedimentale non può che comportare l ‘ assoluta irrilevanza RAGIONE_SOCIALEo stesso, anche sul piano fattuale, sotto il profilo causale e genetico, rispetto ad un successivo atto procedimentale, poiché non appare possibile ritenere che una prova illegale (perché di tanto, come si è visto, si tratta) possa legittimamente assumere rilevanza causale rispetto ad un successivo atto determinativo RAGIONE_SOCIALEo stato di detenzione. Sicché, dall ‘ autonomia dei due giudizi di riparazione e di cognizione, pur indiscutibile, data la differenza dei presupposti e dei fini, non discende automaticamente anche il principio in base al quale il giudizio di riparazione sarebbe affrancato da ogni regola probatoria propria del processo penale di cognizione» (Sez. 4, n. 6893/2021, cit.).
Nel caso di specie, l’ ordinanza impugnata non si colloca nell ‘ alveo degli insegnamenti ora richiamati, atteso che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa alla riparazione elementi espressamente dichiarati inutilizzabili dal giudice del merito, in violazione del principio di diritto sopra sintetizzato.
1.5. Rileva, tuttavia, il Collegio che la mancanza del presupposto ostativo alla riparazione, in relazione al reato di truffa, non ha conseguenze utili per il ricorrente, atteso che il provvedimento restrittivo riguardava anche l’ipotesi corruttiva di cui si è detto, di talchè la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà trova fondamento in tale titolo, onde l ‘ ordinanza va corretta sul punto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 619 cod. proc. pen., nei su indicati termini.
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento.
Va, poi, respinta la richiesta di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese avanzata dal RAGIONE_SOCIALE resistente, atteso che la memoria depositata nel suo interesse, in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, tenuto conto che è priva di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio, né si fonda su eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (da ultimo, con riferimento a
fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 -01, in motivazione).
Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte -in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile, ma con argomentazioni che, mutatis mutandis , risultano pertinenti anche nel caso di specie -hanno di recente ribadito il principio, che si condivide e che qui si intende ribadire, secondo il quale, «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. “non partecipato”, quando il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALEa parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘imputato per la tutela dei propri interessi» (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, COGNOME, non mass. sul punto).
P. Q. M.
ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese
Rigetta il ricorso e condanna il processuali. Nulla per le spese al RAGIONE_SOCIALE resistente.
Così deciso in Roma, il giorno 24 febbraio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME