Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 49523 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49523 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/06/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Palermo COGNOME ha rigettato la richiesta di riparazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., presentata nell’interesse di NOME COGNOME con riferimento alla detenzione da costui subita nell’ambito del procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il delitto di omicidio volontario plurimo aggravato dall’odio religioso, per avere la sera del 12 aprile 2015 nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo, nella rotta marittima Libia-Italia, cagionato la morte di nove cittadini extracomunitari, gettati in mare in assenza di qualsiasi possibilità di soccorso.
1.1.NOME era stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e alla misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere. Detta misura era stata confermata dal Tribunale del Riesame di Palermo in ragione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di cinque migranti che si erano trovati nel medesimo gommone: sentiti nelle forme RAGIONE_SOCIALE‘incidente cé probatorio, COGNOME avevano dichiarato che alcuni uomini presenti imbarcazione/ di religione musulmana, fra cui NOME, durante il viaggio avevano gettato in mare altri migranti, ghanesi e nigeriani i poiché di religione cristiana:Con sentenza del 20 febbraio 2017 la Corte di Assise di Palermo aveva condannato COGNOME in ordine al reato di omicidio plurimo aggravato contestatogli. La Corte di Assise di Appello di Palermo con sentenza del 3 maggio 2019, divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2019, aveva, invece, assolto il ricorrente per non aver commesso il fatto.
1.2.La Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha rigettato la domanda, rilevando la condizione ostativa RAGIONE_SOCIALEa colpa grave nella condotta extraprocessuale tenuta da NOME.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso COGNOME, per mezzo del difensore, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la éorte RAGIONE_SOCIALEa riparazione considerato solo la condotta colposa sinergica rispetto al momento genetico RAGIONE_SOCIALEa adozione RAGIONE_SOCIALEa misura e per non avere tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘assenza di colpa rispetto al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare. Il difensore rileva che la Corte di Assise di Appello aveva assolto l’imputato sulla base RAGIONE_SOCIALEo stesso compendio probatorio sul quale si era fondata la pronuncia di primo grado, avendo i giudici puntualizzato che i testimoni esaminati nel corso del giudizio di gravame non avevano aggiunto Aalcunché di specifico al quadro come emerso all’attenzione del primo giudice. Posto che l’art. 300, comma 1, cod. proc. pen stabilisce che le misure disposte in relazione ad un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti RAGIONE_SOCIALEa medesima persona, è pronunciata sentenza di non luogo a
procedere o di proscioglimento, ne consegue che i limiti posti dall’art. 314 cod. proc. pen. alla riparazione possono essere considerati solo con riferimento al momento genetico RAGIONE_SOCIALEa misura, mentre ciò che determina l’ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa detenzione dopo la sentenza di primo grado è solo l’errore giudiziario, come accertato dalla successiva assoluzione in appello. L’art. 314 cod. proc. pen. è chiaro nel limitare la valutabilità RAGIONE_SOCIALEa colpa grave al solo momento genetico RAGIONE_SOCIALEa misura e non al suo mantenimento, atteso che la riparazione è esclusa qualora l’interessato abbia dato o concorso a dare causa alla misura con dolo o colpa grave. Né potrebbe interpretarsi l’art. 314 cod. proc. pen. nel senso che una volta applicata la misura in forza anche solo del comportamento gravemente colposo RAGIONE_SOCIALE‘imputato, questi dovrebbe subire anche le conseguenze di errori giudiziari allo stesso non imputabili. Nella fattispecie la circostanza che la decisione assolutoria del Giudice di Appello si fosse basata sullo stesso compendio probatorio già maturato all’esito RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria di primo grado, dimostrava che anche il giudice di prime cure avrebbe dovuto e potuto addivenire alla medesima conclusione, con l’ulteriore corollario che se avesse correttamente deciso avrebbe dovuto revocare la misura, sicché il mantenimento RAGIONE_SOCIALEa stessa doveva essere attribuito ad esclusivo errore del giudice di prime cure.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE, tramite l’avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, in data 3 ottobre 2023, ha depositato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso
5 Il difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputato, in data 2 novembre 2023, ha depositato una memoria con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha ricordato che il Giudice di primo grado aveva fondato l’affermazione COGNOME RAGIONE_SOCIALEa responsabilità sulle convergenti dichiarazioni accusatorie di cinque migranti collimanti fra di loro, che avevano indicato NOME come uno dei capi che “dava ordini e gettava le persone a mare” e come colui che aveva colpito uno di loro ad un occhio. I giudici di secondo grado avevano
ribaltato la pronuncia di condanna rilevando che NOME era stato sì indicato come partecipe del gruppo che usava violenza nei confronti dei passeggeri, ma non anche come autore di una specifica condotta omicidiaria: anche il teste COGNOME, che aveva riferito di aver subito un’aggressione da parte di NOME, non aveva tuttavia chiarito se la stessa fosse finalizzata a gettarlo fuori dalla imbarcazione, sicché, secondo i giudici, non era stato adeguatamente dimostrato che l’agire RAGIONE_SOCIALE‘imputato fosse sorretto da volontà omicida.
La Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha, indi, concluso che, sebbene non fosse stata raggiunta la prova piena RAGIONE_SOCIALEa volontà omicidiaria, dalla disamina degli atti era emersa, comunque, una condotta gravemente colposa del ricorrente consistita nell’aver fatto parte del gruppo di migranti che sistematicamente aveva usato violenza contro gli extracomunitari a bordo del gommone, arrivando anche a dare ordini di picchiare e gettare a mare le persone: tali comportamenti antigiuridici, sebbene non sorretti dalla prova del dolo di omicidio, avevano creato la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa penale responsabilità di NOME idonea a trarre in inganno il giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela.
Il percorso argomentativo RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, oltre che coerente con i dati riportati e logico nelle inferenze tratte da tali dati, appare anch pienamente rispettoso del dettato normativo, così come interpretato dalla Corte di legittimità.
3.1.Va ribadito, a COGNOME tale fine, COGNOME che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ente e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza . di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale, ma solo la verifica RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento RAGIONE_SOCIALE’emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela potesse desumersi l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEe accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il
comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv.247663). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, NOME, Rv. 276458).
4.11 ricorrente, a fronte del su indicato percorso argomentativo, si duole del fatto’ che, avendo la Corte di Appello ribaltato il giudizio assolutorio di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe medesime emergenze istruttorie a disposizione del giudice di primo grado, la condotta colposa del ricorrente non avrebbe potuto rilevare rispetto al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa misura, dopo la sentenza di condanna di primo grado: la sentenza assolutoria in grado di appello avrebbe dimostrato che la sentenza di condanna in primo grado era niente altro che frutto di un errore giudiziario.
Il motivo è manifestamente infondato. La disciplina RAGIONE_SOCIALEa riparazione fonda il diritto all’equo indennizzo proprio sulla sussistenza di un errore giudiziario del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela, sia esso il giudice che ha COGNOME emesso il provvedimento custodiale, sia esso il giudice che lo ha mantenuto, COGNOME e stabilisce che detto diritto non possa essere riconosciuto nel caso in cui la condotta dolosa o gravemente colposa del soggetto agente abbia creato o concorso a creare l’apparenza di reato e a determinare, dunque, l’errore. In altri termini, la circostanza per cui l’imputato sia stato assolto è proprio ciò che fonda, in astratto, il diritto alla riparazion salva la ricorrenza RAGIONE_SOCIALEa condotta dolosa o gravemente colposa RAGIONE_SOCIALE‘imputato sinergica rispetto all’adozione o al mantenimento del provvedimento restrittivo.
Invero anche rispetto al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa misura, ben può rilevare, quale condizione ostativa, la stessa condotta che ab origine ha concorso a determinare l’adozione del provvedimento da parte del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela.
Priva di incidenza è anche la puntualizzazione per cui, nel caso di specie, l’assoluzione da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte era avvenuta sulla base RAGIONE_SOCIALEo stesso compendio valutato dal giudice di primo grado o del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela. Il piano RAGIONE_SOCIALEa valutazione dei gravi indizi di colpevolezza nella fase cautelare, infatti, COGNOME è differente rispetto a quello COGNOME RAGIONE_SOCIALEa affermazione RAGIONE_SOCIALEa penale responsabilità: il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione è tenuto a valutare condotte gravemente colpose o
dolose causali o concausali rispetto alla adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, ovvero condotte che, con riguardo al tipo di giudizio rimesso al giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela, abbiano creato un’apparenza di reato, a nulla rilevando che quegli stessi elementi siano stati ritenuti dal giudice del merito, sia esso di primo grado, sia esso di secondo grado, insufficienti a fondare una pronuncia di condanna ( in tal senso, da ultimo, Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246 secondo cui “Nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rile che quest’ultimo si sia definito con l’assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, trattandosi di un’evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest’ultima il criterio RAGIONE_SOCIALE‘ aldilà ogni ragionevole dubbio”). La identi del compendio probatorio, quale fattore che impedisce di valorizzare la condizione ostativa, rileva solo nel caso in cui sia accertata la illegittimità ab origine del misura cautelare (c.d. ingiustizia formale di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen), e cioè quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 cod. proc. pen.: in tale caso, la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non può rilevare, in forza del meccanismo causale che governa l’indicata condizione ostativa, nelle ipotesi in cui l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza “ah origine” RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663; Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, COGNOME, Rv. 281038; Sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016, RAGIONE_SOCIALE Econ. RAGIONE_SOCIALE, Rv. 270099). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di inammissibilità. Alla inammissibilità del ricorso consegue, altresì, la condanna del
ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, che si stima congruo liquidare in euro mille.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio sostenute dall’amministrazione resistente, che liquida in euro mille.