Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21545 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21545 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t.
contro
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/09/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG con le quali è stato chiesto l’annullamento con rinvio;
letta la memoria depositata dall’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha accolto l’istanza di riparazione avanzata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 314 e ss. cod.proc.pen, da NOME COGNOME, liquidandogli una somma a titolo di indennizzo.
La Corte di appello ha osservato:
dagli atti allegati risultava effettivamente che ad NOME COGNOME era stata applicata dapprima la misura RAGIONE_SOCIALEa custodia personale in carcere e poi RAGIONE_SOCIALE arresti domiciliari per la durata di 171 giorni complessivi, in relazione all’indagine svolta dalla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di Potenza, poi trasferita per competenza a Lucca; – non era ostativa la circostanza che fra i reati per cui era stato chiamato a rispondere, associazione a delinquere, assieme alla propria compagna ed altri, finalizzata al favoreggiamento RAGIONE_SOCIALE‘immigrazione clandestina di giovani donne straniere, per lo più provenienti da paesi RAGIONE_SOCIALE‘Est europeo illecitamente introdotte in Italia a seguito di contratti di lavoro formalmente per mansioni di intrattenitrici ve ne erano due (artt. 56, 110 e 600 cod.pen., art. 81 cod.pen ed art. 3 I. n. 75 del 1958 – capi AAA e BBB RAGIONE_SOCIALE‘imputazione provvisoria originaria -), per i quali vi era stata separata sentenza di prescrizione, in quanto per tali reati non era stata disposta la misura cautelare e, con valutazione incidentale, era anche stata esclusa l’effettiva sussistenza dei medesimi reati;
non poteva affermarsi che il COGNOME avesse dato causa alla custodia cautelare con dolo o colpa grave, posto che lo stesso aveva reso un ampio interrogatorio, rispondendo alle diverse domande che gli venivano poste e negando la propria responsabilità;
non esulavano dalla normale dialettica gli inviti del GIP a «non far finta», né le perplessità RAGIONE_SOCIALEo stesso in ordine ad un bonifico emesso in favore di un coimputato;
non integrava la colpa grave il fatto di aver parlato, nelle intercettazioni, RAGIONE_SOCIALEe ragazze destinate a locali notturni come merce, seppure si trattasse di condotta sgradevole;
non assumeva neppure rilievo il rapporto di amicizia che si era creato fra il COGNOME ed il COGNOME, funzionario del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che si occupava dei visti, in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata conferma di episodi corruttivi e RAGIONE_SOCIALEa naturale frequentazione che si era instaurata fra i due in ragione RAGIONE_SOCIALEa necessità di far arrivare le ragazze dall’Est RAGIONE_SOCIALE‘Europa.
Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, lamentando,
con un unico motivo, la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 314 e ss. in relazione agli artt. 1227 comma 2 cod. civ. e 2055 comma 3 cod. civ., in ragione del fatto che l’imputato aveva, dolosamente o con colpa grave, rilasciato dichiarazioni non credibili durante l’interrogatorio, tanto da far spazientire il GIP.
Si trattava di dichiarazioni incoerenti e mendaci che, rese in un quadro indiziario di per sé significativo, ben potevano aver contribuito a rafforzare il convincimento RAGIONE_SOCIALEa colpevolezza del dichiarante. Il COGNOME, inoltre, non aveva mai adeguatamente spiegato i rapporti con il funzionario del RAGIONE_SOCIALE.
Il Procuratore generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto accogliersi il ricorso.
La difesa di NOME COGNOME ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e l’ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio a diversa Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Firenze.
Va osservato che l’ordinanza impugnata ha ritenuto l’assenza di dolo o colpa grave in capo al COGNOME, nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa restrizione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale subita, sostanzialmente, perché non poteva integrare la colpa grave la circostanza di aver tenuto, nel corso RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio reso al GIP il 18.9.2007, un comportamento tale da non superare la normale dinamica di un articolato e complesso interrogatorio, dovendosi leggere in tal modo le sollecitazioni del GIP a non adottare tecniche simulatorie (“COGNOME, non faccia finta”) o a fornire risposte retoriche o sopra le righe. Altra criticità da superare de plano, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, era quella costituita dal rapporto, ritenuto dal GIP non chiaro, tra il COGNOME ed un funzionario del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (coimputato), concretizzatosi nell’aver bonificato allo stesso la somma di euro 5000.
Anche in questo caso, infatti, COGNOME aveva fornito una propria giustificazione RAGIONE_SOCIALE‘operazione bancaria, e non poteva certo leggersi come atteggiamento colposo addebitabile all’istante il fatto che la giustificazione non fosse stata accolta dal GIP. Anche le conversazioni telefoniche intercettate tra i due non assumevano valenza al fine di configurare la condotta ostativa, perché la sentenza del Tribunale di Lucca, relativa alla responsabilità penale RAGIONE_SOCIALE‘istante, aveva sancito che non vi fosse prova che il rilascio dei visti di ingresso per le ragazze fosse avvenuto in violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa di cui al d.lgv. 286/1998, per
cui i rapporti tra i due erano da ricollegare a consuetudini e familiarità, riconducibili a persone che finiscono per frequentarsi in ragione RAGIONE_SOCIALEe rispettive attività di lavoro. Inoltre, non poteva cogliersi la condotta gravemente colposa neanche nel fatto, dato per esistente, che nel corso RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni telefoniche l’istante aveva parlato RAGIONE_SOCIALEe ragazze destinate ai locali notturni relativi all’attività del agenzia NOME, definendole “merce”, in quanto, pur trattando di definizione sgradevole, non implicava la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa colpa grave.
Il motivo del ricorso per cassazione, in sostanza, deduce la violazione del parametro normativo di giudizio sulla riparazione per ingiusta detenzione.
La critica è fondata in quanto coglie l’errore prospettico in cui è caduta l’ordinanza impugnata, che ha elencato le molteplici circostanze, ritenute significative in sede cautelare quali gravi indizi di colpevolezza, per la ipotesi di reato per cui si procedeva, senza spiegare compiutamente le ragioni per le quali non ha ritenuto che le medesime fossero sussumibili all’interno RAGIONE_SOCIALEe nozioni di colpa grave o dolo.
Nella giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione tali nozioni sono state tradizionalmente ricondotte alle ipotesi in cui (Sez. 1, n. 193 del 20/01/1992, Rv. 189349 – 01) il soggetto inquisito o abbia scientemente operato al fine di creare la fallace apparenza di condizioni nelle quali potesse o dovesse essere adottato o mantenuta una misura cautelare nei suoi confronti (ipotesi dolosa), ovvero abbia mostrato una ingiustificabile o macroscopica trascuratezza nella rappresentazione all’autorità procedente, una volta reso edotto RAGIONE_SOCIALE addebiti mossigli, di fatti e circostanze idonei a scagionarlo o, comunque, a consentire il mantenimento o il recupero RAGIONE_SOCIALEo stato di libertà (ipotesi colposa).
Chi chiede l’equa riparazione, dunque, non deve aver concorso, unitamente all’errore RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giudiziaria, a cagionare, per colpa grave, la propria detenzione. In altri termini, il richiedente, rapportandosi al parametro RAGIONE_SOCIALEa condotta RAGIONE_SOCIALE‘uomo medio (anche non particolarmente avveduto, secondo il tipo “buon padre di famiglia”), non deve essere venuto meno all’osservanza di un dovere obiettivo di diligenza, in ragione RAGIONE_SOCIALEa quale si sia trovato in una situazione di prevedibile verificazione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione”. Per quanto riguarda il dolo, invece, per negare il diritto, deve dimostrarsi che colui che chiede l’equa riparazione si è addirittura rappresentato e ha voluto quell’evento o che – dolo eventuale – ne ha accettato il rischio (Sez. 4, n. 3912 del 29/11/1995, Rv. 204286 – 01).
8.11 giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, dunque, non può omettere tale giudizio di sussunzione senza con ciò violare il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod.proc.pen. Occorre, infatti, valutare se le specifiche condotte accertate, collocate con prospettiva ex ante all’interno del quadro in astratto integrante il dolo o la colpa grave, realizzino le citate condotte ostative alla riparazione.
Si tratta di passaggio essenziale ai fini del corretto accertamento RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa, che l’ordinanza impugnata non ha realizzato. La stessa, infatti, ha valutato le singole circostanze in modo atomistico e parziale, considerandole come se dovesse pronunciarsi sulla responsabilità penale del richiedente e non sulla istanza di riparazione per ingiusta detenzione.
Non ha effettuato il necessario giudizio di sussunzione all’interno RAGIONE_SOCIALEa categoria RAGIONE_SOCIALEa colpa grave o del dolo, non ha spiegato quindi le ragioni RAGIONE_SOCIALEa ritenuta irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa oggettiva trasmissione di denaro da parte del ricorrente al funzionario del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che si occupava RAGIONE_SOCIALEe pratiche di suo interesse, allo stesso modo, non ha spiegato le ragioni RAGIONE_SOCIALEa ritenuta ininfluenza RAGIONE_SOCIALEa esplicita qualificazione, da parte del ricorrente, quale “merce”, RAGIONE_SOCIALEe persone del cui trasferimento da taluni Paesi stranieri discuteva con i propri interlocutori commerciali. È pure del tutto mancata la conclusiva verifica, ex ante, RAGIONE_SOCIALEa idoneità RAGIONE_SOCIALEa situazione in fatto e per come appariva, all’epoca RAGIONE_SOCIALEa disposta misura cautelare, a cagionare l’erroneo convincimento RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza dei presupposti per la misura in capo all’Autorità procedente.
L’ordinanza avrebbe dovuto, in definitiva, fare effettiva applicazione RAGIONE_SOCIALEe regole di giudizio espresse dall’art. 314 cod.proc.civ., fra le quali, innanzi tutto, l’autonomia RAGIONE_SOCIALEa valutazione di quest’ultimo rispetto a quella del giudice RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale, che l’ordinanza impugnata non mostra di tenere in considerazione.
In linea generale, va ribadito anche in questa sede che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito
penale (cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082; Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016 dep., Rv. 268952 – 01; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458 – 01).
COGNOME Pertanto, in sede di verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale, ma solo la verifica RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell’errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d’indagine, ribadendosi – con specifico riferimento alla rilevanza RAGIONE_SOCIALEe frequentazioni cc.dd. ambigue – che la condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un’affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associativa, costituisce effettivamente condotta valutabile ai diversi fini che ci occupano (sul punto, cfr. sez. 4 n. 8914 del 18/12/2.014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/5/2007, Rv. 237898).
Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini, purché la loro utilizzabilità non s stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata’ e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, NOME, Rv. 276458).
Quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole RAGIONE_SOCIALE‘attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218).
Alla stregua di tali principi, dai quali si trae l’ambito e la regola di giudizi propri del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, deve affermarsi che, agli stessi non si è attenuta l’ordinanza impugnata.
In conclusione, l’ordinanza deve essere annullata, quanto alla valutazione RAGIONE_SOCIALEa insussistenza di un comportamento RAGIONE_SOCIALE‘interessato, ostativo all’insorgenza
del diritto azionato, con rinvio per un rinnovato giudizio – che tenga conto dei ri formulati e dei principi di diritto enunciati – alla Corte d’appello di Firenz provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio d legittimità.
NOME
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le par per questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 marzo 2024 Il Consigliere estensore COGNOME »dente II